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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18349/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 Aprile 1988 avverso la sentenza resa il 7 ottobre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza resa il 5 settembre 2019 dal Tribunale di Rovereto, che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di falso e truffa e lo ha condannato alla pena di anno uno di reclusione, in continuazione con i fatti di truffa e falso giudicati da altra sentenza definitiva emessa dal GUP del Tribunale di Brescia.

Si addebita all'imputato di avere indotto in errore la persona offesa sulla propria identità, attribuendosi un falso nome, e di avere, utilizzando una patente di guida falsificata, acquistato un motociclo, consegnando quale corrispettivo della vendita un assegno risultato falso. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché non è emerso con certezza che la truffa sia stata posta in essere dall'imputato, in quanto il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa risulta viziato e non genuino, poiché eseguito con modalità suggestiva e condizionante. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva in quanto al momento della commissione del fatto l'imputato aveva riportato soltanto una condanna con sentenza del 5 dicembre 2016 per il delitto di truffa, sicché non ricorrevano i presupposti della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, come, peraltro, ritenuto anche dal Procuratore generale che in appello aveva concluso per la parziale riforma della sentenza. 2.3 Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, motivata sottolineando l'assenza di elementi concreti favorevoli all'imputato, mentre la mancata comparizione personale al processo di primo grado e a quello di appello è un elemento positivo, considerato che l'imputato era detenuto a Brescia e la sua traduzione avrebbe comportato un disagio per gli organi competenti. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e in particolare all'aumento effettuato a titolo di continuazione, poiché nella sentenza del GUP di Brescia veniva contestato anche il reato previsto dall'art. 497 bis comma 2 cod.pen. che deve essere ritenuto più grave.

Con la sentenza definitiva si è operato un aumento di due anni di reclusione per ben 26 truffe poste in continuazione, mentre nel caso in esame è stato determinato un aumento di pena pari ad un anno di reclusione per il singolo episodio di truffa in continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Solo il motivo relativo alla recidiva è fondato ed impone l'annullamento della sentenza limitatamente alla ritenuta recidiva reiterata e , di conseguenza, al trattamento sanzionatorio. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico poiché la corte ha reso sul punto adeguata e corretta motivazione osservando che la persona offesa ha riconosciuto senza alcuna incertezza le fattezze dell'imputato nella fotografia del soggetto non identificato, responsabile di altre truffe commesse in modo analogo.

La circostanza che tale foto fosse quella apposta sulla patente di guida contraffatta utilizzata per consumare la truffa certamente non incide e non inficia la genuinità dell'individuazione fotografica. 1.2 II secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la recidiva, è fondato.

Questa Corte ha precisato che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale. (Sez. 2 - , Sentenza n. 15591 del 24/03/2021 Ud. (dep. 26/04/2021 ) Rv. 281229 - 01) Con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato che, alla data di commissione del delitto per cui è processo, l'imputato aveva riportato una sola condanna definitiva per i delitti di truffa e sostituzione di persona.

La corte territoriale ha risposto osservando che dall'analisi complessiva del certificato penale risulta che l'imputato alla data del 24 Febbraio 2017 era già stato dichiarato recidivo.

Tuttavia l'esame del certificato penale smentisce tale assunto, in quanto alla data del commesso reato, il 24 febbraio 2017, l'imputato aveva riportato una sola condanna definitiva per sostituzione di persona e truffa.

Deve convenirsi con il ricorrente che nel caso in esame sussiste soltanto la recidiva specifica infraquinquennale e non quella reiterata.

E' vero che nel caso in esame la pena è stata determinata come aumento su quella già coperta da giudicato, ma la qualità della recidiva ha di certo inciso sull'entità dell'aumento sanzionatorio e non può essere scorporata da questa Corte.

Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza in ordine alla riconosciuta recidiva, con rinvio alla Corte di Appello per nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche con considerazioni non manifestamente illogiche e non in contrasto con i criteri più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.

Né la mancata comparizione personale dell'imputato, all'epoca detenuto, può essere valutata come elemento favorevole per giustificare l'invocato beneficio, trattandosi di dato processuale neutro che non esprime collaborazione o resipiscenza. 1.4 La quarta censura rimane assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

Va osservato tuttavia che la continuazione è stata applicata correttamente poiché il reato più grave è quello già coperto dal giudicato per il quale è stata applicata, con sentenza di patteggiamento, la pena di anni due di reclusione; su quella sanzione sono stati calcolati gli aumenti in continuazione per i reati oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva reiterata e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Roma 23 marzo 2022 il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 Aprile 1988 avverso la sentenza resa il 7 ottobre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza resa il 5 settembre 2019 dal Tribunale di Rovereto, che ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati di falso e truffa e lo ha condannato alla pena di anno uno di reclusione, in continuazione con i fatti di truffa e falso giudicati da altra sentenza definitiva emessa dal GUP del Tribunale di Brescia. Si addebita all'imputato di avere indotto in errore la persona offesa sulla propria identità, attribuendosi un falso nome, e di avere, utilizzando una patente di guida falsificata, acquistato un motociclo, consegnando quale corrispettivo della vendita un assegno risultato falso. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione poiché non è emerso con certezza che la truffa sia stata posta in essere dall'imputato, in quanto il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa risulta viziato e non genuino, poiché eseguito con modalità suggestiva e condizionante. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva in quanto al momento della commissione del fatto l'imputato aveva riportato soltanto una condanna con sentenza del 5 dicembre 2016 per il delitto di truffa, sicché non ricorrevano i presupposti della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, come, peraltro, ritenuto anche dal Procuratore generale che in appello aveva concluso per la parziale riforma della sentenza. 2.3 Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, motivata sottolineando l'assenza di elementi concreti favorevoli all'imputato, mentre la mancata comparizione personale al processo di primo grado e a quello di appello è un elemento positivo, considerato che l'imputato era detenuto a Brescia e la sua traduzione avrebbe comportato un disagio per gli organi competenti. 2.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e in particolare all'aumento effettuato a titolo di continuazione, poiché nella sentenza del GUP di Brescia veniva contestato anche il reato previsto dall'art. 497 bis comma 2 cod.pen. che deve essere ritenuto più grave. Con la sentenza definitiva si è operato un aumento di due anni di reclusione per ben 26 truffe poste in continuazione, mentre nel caso in esame è stato determinato un aumento di pena pari ad un anno di reclusione per il singolo episodio di truffa in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Solo il motivo relativo alla recidiva è fondato ed impone l'annullamento della sentenza limitatamente alla ritenuta recidiva reiterata e , di conseguenza, al trattamento sanzionatorio. 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico poiché la corte ha reso sul punto adeguata e corretta motivazione osservando che la persona offesa ha riconosciuto senza alcuna incertezza le fattezze dell'imputato nella fotografia del soggetto non identificato, responsabile di altre truffe commesse in modo analogo. La circostanza che tale foto fosse quella apposta sulla patente di guida contraffatta utilizzata per consumare la truffa certamente non incide e non inficia la genuinità dell'individuazione fotografica. 1.2 II secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la recidiva, è fondato. Questa Corte ha precisato che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale. (Sez. 2 - , Sentenza n. 15591 del 24/03/2021 Ud. (dep. 26/04/2021 ) Rv. 281229 - 01) Con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato che, alla data di commissione del delitto per cui è processo, l'imputato aveva riportato una sola condanna definitiva per i delitti di truffa e sostituzione di persona. La corte territoriale ha risposto osservando che dall'analisi complessiva del certificato penale risulta che l'imputato alla data del 24 Febbraio 2017 era già stato dichiarato recidivo. Tuttavia l'esame del certificato penale smentisce tale assunto, in quanto alla data del commesso reato, il 24 febbraio 2017, l'imputato aveva riportato una sola condanna definitiva per sostituzione di persona e truffa. Deve convenirsi con il ricorrente che nel caso in esame sussiste soltanto la recidiva specifica infraquinquennale e non quella reiterata. E' vero che nel caso in esame la pena è stata determinata come aumento su quella già coperta da giudicato, ma la qualità della recidiva ha di certo inciso sull'entità dell'aumento sanzionatorio e non può essere scorporata da questa Corte. Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza in ordine alla riconosciuta recidiva, con rinvio alla Corte di Appello per nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche con considerazioni non manifestamente illogiche e non in contrasto con i criteri più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. Né la mancata comparizione personale dell'imputato, all'epoca detenuto, può essere valutata come elemento favorevole per giustificare l'invocato beneficio, trattandosi di dato processuale neutro che non esprime collaborazione o resipiscenza. 1.4 La quarta censura rimane assorbita dall'accoglimento del secondo motivo. Va osservato tuttavia che la continuazione è stata applicata correttamente poiché il reato più grave è quello già coperto dal giudicato per il quale è stata applicata, con sentenza di patteggiamento, la pena di anni due di reclusione; su quella sanzione sono stati calcolati gli aumenti in continuazione per i reati oggetto del presente giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva reiterata e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Sezione distaccata di Bolzano della Corte di Appello di Trento. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Roma 23 marzo 2022 il consigliere estensore Il
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