Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:375
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑517/04
Visserijbedrijf D.J. [OSCURATO:PERSONA] & Zn. vof
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Tributo sul trasporto di gamberetti a mezzo di pescherecci registrati in uno Stato membro destinato al finanziamento di attrezzature
per la cernita e la sgusciatura di gamberetti nello stesso Stato membro — Art. 25 CE — Tassa di effetto equivalente ai dazi doganali — Art. 90 CE — Imposizione interna»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle merci — Dazi doganali — Tasse d’effetto equivalente — Tributi interni
(Artt. 23 CE, 25 CE e 90 CE)
Un tributo riscosso da un ente di diritto pubblico di uno Stato membro, in base a criteri identici, sui prodotti nazionali
destinati o al mercato nazionale o all’esportazione verso altri Stati membri, rappresenta una tassa di effetto equivalente
ad un dazio doganale all’esportazione, vietata dagli artt. 23 CE e 25 CE, se il gettito di tale tributo serve a finanziare
attività di cui beneficiano solo i prodotti nazionali destinati al mercato nazionale e se i benefici derivanti dalla destinazione
del gettito di detto tributo compensano integralmente l’onere sopportato da detti prodotti. Per contro, un tributo di tal
genere costituisce una violazione del divieto di discriminazione sancito dall’art. 90 CE se i benefici derivanti dalla destinazione
del gettito di tale tributo per i prodotti nazionali che vengono lavorati o commercializzati sul mercato nazionale compensano
solo parzialmente l’onere da questi sopportato.
(v. punto 28 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
8 giugno 2006 (
*
)
«Tributo sul trasporto di gamberetti a mezzo di pescherecci registrati in uno Stato membro destinato al finanziamento di attrezzature
per la cernita e la sgusciatura di gamberetti nello stesso Stato membro – Art. 25 CE – Tassa di effetto equivalente ai dazi doganali – Art. 90 CE – Imposizione interna»
Nel procedimento C‑517/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep
voor het bedrijfsleven ([OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza 15 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 20 dicembre 2004, nella
causa
Visserijbedrijf D.J. [OSCURATO:PERSONA] & Zn. vof
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore),
dai sigg. P. Kūris e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 gennaio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Visserijbedrijf D.J. [OSCURATO:PERSONA] & Zn. vof, dall’avv. E.J. Rotshuizen, advocaat;
– per il [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. P.C.H. van Schooten, advocaat;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re H.G. Sevenster, C.A.H.M. ten Dam e C.M. Wissels, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, dal sig. G. Kanellopoulos e dalla sig.ra M. Tassopoulou, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. van Beek e dalla sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 marzo 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 25 CE e 90 CE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la società Visserijbedrijf D.J. [OSCURATO:PERSONA] & Zn.
vof (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») al [OSCURATO:PERSONA] relativamente al tributo a cui quest’ultimo ha assoggettato la [OSCURATO:PERSONA]
per il trasporto di gamberetti in Danimarca nell’anno 2000.
Contesto normativo
3
[OSCURATO:PERSONA] è un’organizzazione di categoria olandese di diritto pubblico istituita per le imprese che esercitano
la pesca, lavorano il pesce al fine di ottenerne, eventualmente dopo ulteriore trasformazione, prodotti che possano essere
utilizzati per l’alimentazione umana o animale, ed esercitano il commercio del pesce o dei prodotti da esso derivati che,
eventualmente dopo ulteriore trasformazione, possono essere utilizzati per l’alimentazione umana.
4
L’art. 2, n. 1, del regolamento del 2000 sul finanziamento dei setacci per gamberetti e delle attrezzature per la sgusciatura
dei gamberetti nelle aste ittiche (Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2000; in prosieguo:
il «regolamento») dispone quanto segue:
«Un imprenditore che fornisce gamberetti a mezzo di un peschereccio olandese è assoggettato, a partire dal primo lunedì successivo
al giorno di entrata in vigore del presente regolamento, ad un tributo di fiorini olandesi (NLG) 0,01 per chilo a favore del
Produchtschap sui gamberetti da esso trasportati e venduti per il consumo umano».
5
L’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento prevede che il gettito del tributo è destinato a finanziare l’acquisto, da parte
del [OSCURATO:PERSONA], di setacci per gamberetti e di attrezzature per la sgusciatura dei gamberetti, nonché l’installazione
e la manutenzione di tali impianti.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
6
[OSCURATO:PERSONA] è un’impresa che trasporta gamberetti con il peschereccio olandese Elizabeth. Secondo la propria dichiarazione
del 1° agosto 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasportato nell’anno 2000 52 984 kg di gamberetti, dei quali 28 774 kg sono stati venduti
in aste ittiche nei [OSCURATO:PERSONA], mentre 24 210 kg sono stati forniti direttamente alla Danimarca al fine di esservi immessi
in commercio.
7
Con decisione 19 settembre 2002, il [OSCURATO:PERSONA] ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento,
un tributo di EUR 109,86 per tali 24 210 kg di gamberetti.
8
Contro tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo con atto in data 25 ottobre 2002.
9
[OSCURATO:PERSONA] ha respinto il reclamo della [OSCURATO:PERSONA] con decisione 19 marzo 2003 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
10
Con ricorso datato 25 aprile 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione controversa dinanzi al College van Beroep voor het
bedrijfsleven [Tribunale commerciale belga]. Quest’ultimo, nutrendo dubbi circa la compatibilità del tributo previsto dall’art. 2,
n. 1, del regolamento (in prosieguo: il «tributo controverso») con il diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un tributo come quello controverso, che un’impresa di uno Stato membro è tenuta a versare per il trasporto di gamberetti
a mezzo di un peschereccio registrato in tale Stato membro e che mira a finanziare i setacci per gamberetti e le attrezzature
per la sgusciatura dei gamberetti in tale Stato membro, sia compatibile con il diritto comunitario, e in particolare con gli
artt. 25 CE e 90 CE, laddove esso sia dovuto anche per i gamberetti che tale impresa trasporta in un altro luogo all’interno
della Comunità.
2) Se, ai fini della soluzione della questione precedente, siano rilevanti:
a) il luogo in cui sono stati catturati i gamberetti;
b) la circostanza che i gamberetti, dopo essere trasportati in un altro luogo all’interno della Comunità, siano portati nello
Stato membro in cui è registrato il peschereccio;
c) la circostanza che, in caso di trasporto in un altro luogo all’interno della Comunità, anche ivi la cernita e la sgusciatura
dei gamberetti siano soggette ad un pagamento».
Sulle questioni pregiudiziali
11
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un tributo quale
quello in questione nella causa principale possa rappresentare una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali ai sensi
dell’art. 25 CE o un’imposizione interna discriminatoria vietata dall’art. 90 CE.
12
In via preliminare, si deve ricordare che le disposizioni relative alle tasse di effetto equivalente e quelle concernenti
le imposizioni discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che, nel sistema del Trattato, una stessa imposizione
non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie (sentenze 17 settembre 1997, causa C‑347/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4911,
punto 17; 22 maggio 2003, causa C‑355/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5263, punto 39, e 27 novembre 2003, causa riunite da C‑34/01
a C‑38/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑14243, punto 59).
13
Occorre quindi esaminare, innanzi tutto, se il tributo controverso sia qualificabile come una tassa di effetto equivalente
a dazi doganali all’esportazione ai sensi degli artt. 23 CE e 25 CE. Qualora ciò non fosse possibile, si dovrà verificare,
in secondo luogo, se detto tributo costituisca un’imposizione interna discriminatoria vietata dall’art. 90 CE.
14
Nella causa principale, è pacifico che il tributo controverso non è riscosso per il fatto che le merci attraversano la frontiera
dello Stato membro interessato, ma che esso colpisce in maniera sistematica ed uniforme i gamberetti trasportati a mezzo di
un peschereccio olandese, indipendentemente dal fatto che questi siano destinati al mercato nazionale o all’esportazione,
e che il gettito di tale tributo serve a finanziare l’acquisto, l’installazione e la manutenzione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di attrezzature per la cernita e la sgusciatura dei gamberetti.
15
Secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi onere pecuniario, ancorché minimo, imposto unilateralmente, indipendentemente
dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisce le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera, quando
non si tratti di un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa d’effetto equivalente ai sensi degli artt. 23 CE
e 25 CE, anche se detto onere pecuniario non è riscosso a vantaggio dello Stato (sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 18; 9 settembre
2004, causa C‑72/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8027, punto 20, e 8 novembre 2005, causa C‑293/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9543, punto 55).
16
Tuttavia, un siffatto onere costituisce non tanto una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, ma un’imposizione
interna, ai sensi dell’art. 90 CE, se rientra in un regime generale di tributi interni che gravano sistematicamente su categorie
di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall’origine o dalla destinazione del prodotto (sentenze
23 aprile 2002, causa C‑234/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3657, punto 19, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17).
17
In tale contesto, dalla giurisprudenza della Corte emerge anche che, ai fini della qualificazione giuridica di un tributo
che grava sui prodotti nazionali lavorati o commercializzati sul mercato nazionale e sui prodotti nazionali esportati come
tali sulla base di criteri identici, può risultare necessario tener conto della destinazione del gettito dell’imposizione
(sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21).
18
Così, quando il gettito di un’imposizione del genere è diretto a finanziare attività che giovino in modo specifico, tra i
prodotti nazionali, a quelli lavorati o commercializzati sul mercato nazionale, può derivarne che il tributo riscosso secondo
gli stessi criteri costituisca nondimeno una tassazione discriminatoria, nella misura in cui l’onere fiscale gravante sui
prodotti lavorati o commercializzati sul mercato nazionale sia neutralizzato da vantaggi finanziati per mezzo di esso, mentre
quello gravante sui prodotti esportati come tali rappresenta un onere netto (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 22).
19
In proposito, se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito di una tassa, facente parte di un regime generale di
imposizioni interne gravanti sistematicamente sui prodotti nazionali lavorati o commercializzati sul mercato nazionale e su
quelli esportati come tali, compensano integralmente l’onere sopportato dal prodotto nazionale lavorato o commercializzato
sul mercato nazionale all’atto della sua immissione in commercio, tale imposizione costituisce una tassa di effetto equivalente
a un dazio doganale, incompatibile con gli artt. 23 CE e 25 CE. Per contro, una tassa del genere costituirebbe una violazione
del divieto di discriminazione sancito dall’art. 90 CE se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito dell’imposizione
per i prodotti nazionali che vengono lavorati o commercializzati sul mercato nazionale compensassero solo parzialmente l’onere
da questi sopportato (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23).
20
Nell’ipotesi in cui tali benefici per la produzione nazionale oggetto di lavorazione o commercio sul mercato nazionale compensino
totalmente gli oneri su questa gravanti, la tassa riscossa sul prodotto dovrà essere considerata illegittima in toto, in quanto
tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale. Nell’ipotesi in cui, al contrario, i benefici compensino parzialmente gli
oneri gravanti sui prodotti nazionali lavorati o commercializzati sul mercato nazionale, la tassa riscossa sui prodotti nazionali
esportati, legittima in linea di principio, dovrà essere vietata nella misura in cui essa va parzialmente a compensare detto
onere ed essere oggetto di una riduzione proporzionale (v., in tal senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 23, e [OSCURATO:PERSONA], punto
42).
21
Il criterio della compensazione, per poter essere utilmente e correttamente applicato, richiede che, nel corso di un periodo
di riferimento, si accerti l’equivalenza pecuniaria fra l’ammontare totale del tributo riscosso sui prodotti nazionali lavorati
o commercializzati sul mercato nazionale per effetto della tassa in questione e i benefici di cui tali prodotti fruiscono
in via esclusiva (sentenze 17 settembre 1997, causa C‑28/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4939, punto 27, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto
43).
22
Alla luce dei principi appena ricordati, spetterà quindi al giudice del rinvio verificare che i prodotti nazionali lavorati
o commercializzati sul mercato nazionale non traggano, de facto, dalle prestazioni dell’ente destinatario del tributo controverso
un beneficio esclusivo o proporzionalmente più rilevante rispetto ai prodotti nazionali esportati, in modo da compensare totalmente
o parzialmente l’onere rappresentato da detto tributo (v., in tal senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 26, e [OSCURATO:PERSONA], punto
29).
23
Dall’ordinanza di rinvio emerge che i solo beneficiari delle attrezzature per la cernita e la sgusciatura finanziate con il
tributo controverso sono le imprese che forniscono gamberetti ai [OSCURATO:PERSONA].
24
Peraltro, il giudice del rinvio ritiene parimenti pacifico che, benché assoggettate al tributo controverso, le imprese che
trasportano gamberetti verso altri Stati membri a mezzo di pescherecci olandesi non beneficiano di dette attrezzature.
25
Ne deriva che il tributo controverso grava i prodotti destinati all’esportazione di un onere maggiore di quello sopportato
dai prodotti destinati al mercato olandese.
26
Pertanto, se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito del tributo controverso compensassero integralmente l’onere
sopportato dalle imprese che trasportano, a mezzo di pescherecci olandesi, gamberetti destinati alla lavorazione o alla commercializzazione
sul mercato nazionale, l’applicazione di detto tributo ai prodotti destinati all’esportazione costituirebbe una tassa di effetto
equivalente a un dazio doganale, incompatibile con gli artt. 23 CE e 25 CE, che andrebbe considerata illegittima nella sua
totalità. Per contro, un tributo del genere costituirebbe una violazione del divieto di discriminazione sancito dall’art.
90 CE se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito di tale tributo per i prodotti nazionali che vengono lavorati
o commercializzati sul mercato nazionale compensassero solo parzialmente l’onere da questi sopportato.
27
Il luogo in cui sono stati catturati i gamberetti, la circostanza che, dopo essere stati trasportati in un altro Stato membro,
essi siano infine portati nello Stato membro in cui è registrato il peschereccio e la circostanza che, in caso di trasporto
in un altro Stato membro, la cernita e la sgusciatura dei gamberetti siano soggette ad un pagamento anche in quest’ultimo
Stato non hanno alcuna incidenza su tale valutazione.
28
Alla luce delle suddette considerazioni, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che un tributo riscosso
da un ente di diritto pubblico di uno Stato membro, in base a criteri identici, sui prodotti nazionali destinati o al mercato
nazionale o all’esportazione verso altri Stati membri rappresenta una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’esportazione,
vietata dagli artt. 23 CE e 25 CE, se il gettito di tale tributo serve a finanziare attività di cui beneficiano solo i prodotti
nazionali destinati al mercato nazionale e se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito di detto tributo compensano
integralmente l’onere sopportato da detti prodotti. Per contro, un tributo di tal genere costituirebbe una violazione del
divieto di discriminazione sancito dall’art. 90 CE se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito di tale tributo
per i prodotti nazionali che vengono lavorati o commercializzati sul mercato nazionale compensassero solo parzialmente l’onere
da questi sopportato.
Sulle spese
29
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Un tributo riscosso da un ente di diritto pubblico di uno Stato membro, in base a criteri identici, sui prodotti nazionali
destinati o al mercato nazionale o all’esportazione verso altri Stati membri rappresenta una tassa di effetto equivalente
ad un dazio doganale all'esportazione, vietata dagli artt. 23 CE e 25 CE, se il gettito di tale tributo serve a finanziare
attività di cui beneficiano solo i prodotti nazionali destinati al mercato nazionale e se i benefici derivanti dalla destinazione
del gettito di detto tributo compensano integralmente l’onere sopportato da detti prodotti. Per contro, un tributo di tal
genere costituirebbe una violazione del divieto di discriminazione sancito dall’art. 90 CE se i benefici derivanti dalla destinazione
del gettito di tale tributo per i prodotti nazionali che vengono lavorati o commercializzati sul mercato nazionale compensassero
solo parzialmente l’onere da questi sopportato.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.