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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38366/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Magistrato di Sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di concessione della liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 3/11/2017 e il 3/11/2019.

La decisione derivava dalle modalità di presentazione del reclamo, inviato a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'interessato.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in un primo motivo, che la Corte sollevi questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, nella parte in cui non equipara le modalità di presentazione delle impugnazioni civili, per le quali è ammesso il deposito mediante posta elettronica certificata, e quelle delle impugnazioni penali, per le quali tali modalità non è ammessa.

Si tratta, secondo il ricorrente, di norma che viola l'art. 3 della Costituzione.

La normativa sarebbe illegittima anche sotto un diverso profilo: permette all'Autorità giudiziaria penale di notificare alle parti a mezzo PEC gli avvisi relativi ai provvedimenti mentre non consente alle stesse parti di utilizzare il mezzo per spedire gli atti diretti all'[OSCURATO:PERSONA].

Il difensore sottolinea che, in data 9/11/2020, la possibilità di utilizzazione della posta elettronica certificata per la presentazione delle impugnazioni penali è stata espressamente consentita.

In un secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza di legge e vizio di motivazione.

La declaratoria di inammissibilità del reclamo consegue esclusivamente alla modalità di presentazione e ciò appare illogico poiché né il telegramma né la raccomandata possono garantire in alcun modo l'autenticità della provenienza delle impugnazioni.

Al contrario, solo l'invio della PEC può garantire, l'identità del mittente nonché la ricezione dell'atto spedito.

Secondo il ricorrente, la norma che prevede le modalità di presentazione delle impugnazioni deve essere riletta in chiave sistematica/evolutiva alla luce degli sviluppi tecnologici successivi alla sua emanazione.

Non a caso, l'art. 48 D. Igs. 82 del 2005 sul Codice dell'[OSCURATO:PERSONA] equipara la PEC alla raccomandata.

Viene quindi proposta un'analogia in bonam partem e una interpretazione della normativa coerente con l'art. 97 della Costituzione.

3. 11 Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

1. L'evocazione dell'art. 3 della Costituzione da parte del ricorrente è del tutto ingiustificata, in quanto il ricorrente pretende di equiparare tra loro situazioni differenti (il processo civile e il processo penale) ovvero soggetti differenti (i privati e l'[OSCURATO:PERSONA]).

Le considerazioni sull'opportunità di permettere il ricorso alla posta elettronica certificata anche nel processo penale possono essere condivisibili ma, come è evidente, l'obiettivo può essere raggiunto solo nell'ambito di un processo di digitalizzazione e di ricorso alla telematica giunto alla sua maturazione: è noto che si tratta di processo avviato e progredito nell'ambito del rito civile molto prima di quanto sia avvenuto in quello penale.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: si deve ribadire che le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC (Sez. 3, n. 38411 del 13/04/2018 - dep. 09/08/2018, B, Rv. 276698).

L'irrilevanza dell'art. 48 D. Igs. 82 del 2005 è già stata rimarcata da Sez. 4, Sentenza n. 21056 del 23/01/2018 Cc. (dep. 11/05/2018) Rv. 272740, alla luce del principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle mende.

Così deciso il 10 settembre 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Magistrato di Sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di concessione della liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 3/11/2017 e il 3/11/2019. La decisione derivava dalle modalità di presentazione del reclamo, inviato a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'interessato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in un primo motivo, che la Corte sollevi questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, nella parte in cui non equipara le modalità di presentazione delle impugnazioni civili, per le quali è ammesso il deposito mediante posta elettronica certificata, e quelle delle impugnazioni penali, per le quali tali modalità non è ammessa. Si tratta, secondo il ricorrente, di norma che viola l'art. 3 della Costituzione. La normativa sarebbe illegittima anche sotto un diverso profilo: permette all'Autorità giudiziaria penale di notificare alle parti a mezzo PEC gli avvisi relativi ai provvedimenti mentre non consente alle stesse parti di utilizzare il mezzo per spedire gli atti diretti all'[OSCURATO:PERSONA]. Il difensore sottolinea che, in data 9/11/2020, la possibilità di utilizzazione della posta elettronica certificata per la presentazione delle impugnazioni penali è stata espressamente consentita. In un secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza di legge e vizio di motivazione. La declaratoria di inammissibilità del reclamo consegue esclusivamente alla modalità di presentazione e ciò appare illogico poiché né il telegramma né la raccomandata possono garantire in alcun modo l'autenticità della provenienza delle impugnazioni. Al contrario, solo l'invio della PEC può garantire, l'identità del mittente nonché la ricezione dell'atto spedito. Secondo il ricorrente, la norma che prevede le modalità di presentazione delle impugnazioni deve essere riletta in chiave sistematica/evolutiva alla luce degli sviluppi tecnologici successivi alla sua emanazione. Non a caso, l'art. 48 D. Igs. 82 del 2005 sul Codice dell'[OSCURATO:PERSONA] equipara la PEC alla raccomandata. Viene quindi proposta un'analogia in bonam partem e una interpretazione della normativa coerente con l'art. 97 della Costituzione. 3. 11 Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 1. L'evocazione dell'art. 3 della Costituzione da parte del ricorrente è del tutto ingiustificata, in quanto il ricorrente pretende di equiparare tra loro situazioni differenti (il processo civile e il processo penale) ovvero soggetti differenti (i privati e l'[OSCURATO:PERSONA]). Le considerazioni sull'opportunità di permettere il ricorso alla posta elettronica certificata anche nel processo penale possono essere condivisibili ma, come è evidente, l'obiettivo può essere raggiunto solo nell'ambito di un processo di digitalizzazione e di ricorso alla telematica giunto alla sua maturazione: è noto che si tratta di processo avviato e progredito nell'ambito del rito civile molto prima di quanto sia avvenuto in quello penale. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: si deve ribadire che le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC (Sez. 3, n. 38411 del 13/04/2018 - dep. 09/08/2018, B, Rv. 276698). L'irrilevanza dell'art. 48 D. Igs. 82 del 2005 è già stata rimarcata da Sez. 4, Sentenza n. 21056 del 23/01/2018 Cc. (dep. 11/05/2018) Rv. 272740, alla luce del principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle mende. Così deciso il 10 settembre 2021