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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17116/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui è stata genericamente dedotta la mancata dimostrazione dell'allontanamento dall'abitazione al contempo criticando la decisione che non avrebbe ritenuto di riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e indeducibile; osservato che, in ordine al controllo operato per ben due volte (alle ore 17 e 17,32) presso il domicilio, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, nessuna allegazione circa il mancato funzionamento- del citofono veniva fornita dal ricorrente che nel corso del procedimento affermava solo di non aver sentito il citofono perché dormiva e di aver, invece, risposto al citofono nello stesso giorno in occasione di altro controllo, venendo però sconfessato sul punto dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] laddove riferiva di aver trovato in casa il ricorrente solo nei giorni successivi; rilevato che attinge al precluso merito il tentativo del ricorrente di confutare tale evenienza attraverso l'estrapolazione di singoli passaggi della testimonianza, ponendo questa Corte al diretto cospetto dei dati processuali che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente valorizzato, tenuto conto che nei motivi di appello il ricorrente ha solo genericamente contestato che fosse stata accertata una sua sottrazione al controllo della polizia giudiziaria, prospettando la mera violazione dell'art. 276, comma I- ter, cod. proc. pen. (pag. 2 motivi di appello) debitamente confutata in diritto perché manifestamente infondata, senza neppure porre nel dubbio la efficacia delle modalità attraverso cui erano stati svolti i controlli da parte degli operanti, questione introdotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione; ritenuto che indeducibile risulta la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che non ha formato oggetto di richiesta da parte della difesa in sede di gravame; ritenuta la manifesta infondatezza del secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla motivazione resa dalla Corte in ordine alla mancata concessione delle circostanze generiche; che infatti la Corte di appello, in risposta al motivo di gravame che riteneva erroneo da parte del Tribunale la valorizzata presenza di precedenti penali generici anziché specifici, ha fornito risposta corretta alla doglianza affermando che il giudizio di fatto reso dal primo giudice ben potesse essere svolto su detti precedenti, anche se generici, con implicita esclusione di altre ragioni egualmente allegate ma ritenute non rilevanti a tale fine, ragioni della decisione giuridicamente corretta che il ricorrente manifesta di non condividere riproponendo identica questione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui è stata genericamente dedotta la mancata dimostrazione dell'allontanamento dall'abitazione al contempo criticando la decisione che non avrebbe ritenuto di riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e indeducibile; osservato che, in ordine al controllo operato per ben due volte (alle ore 17 e 17,32) presso il domicilio, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, nessuna allegazione circa il mancato funzionamento- del citofono veniva fornita dal ricorrente che nel corso del procedimento affermava solo di non aver sentito il citofono perché dormiva e di aver, invece, risposto al citofono nello stesso giorno in occasione di altro controllo, venendo però sconfessato sul punto dal teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] laddove riferiva di aver trovato in casa il ricorrente solo nei giorni successivi; rilevato che attinge al precluso merito il tentativo del ricorrente di confutare tale evenienza attraverso l'estrapolazione di singoli passaggi della testimonianza, ponendo questa Corte al diretto cospetto dei dati processuali che i Giudici di merito hanno dimostrato di aver correttamente valorizzato, tenuto conto che nei motivi di appello il ricorrente ha solo genericamente contestato che fosse stata accertata una sua sottrazione al controllo della polizia giudiziaria, prospettando la mera violazione dell'art. 276, comma I- ter, cod. proc. pen. (pag. 2 motivi di appello) debitamente confutata in diritto perché manifestamente infondata, senza neppure porre nel dubbio la efficacia delle modalità attraverso cui erano stati svolti i controlli da parte degli operanti, questione introdotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione; ritenuto che indeducibile risulta la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che non ha formato oggetto di richiesta da parte della difesa in sede di gravame; ritenuta la manifesta infondatezza del secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla motivazione resa dalla Corte in ordine alla mancata concessione delle circostanze generiche; che infatti la Corte di appello, in risposta al motivo di gravame che riteneva erroneo da parte del Tribunale la valorizzata presenza di precedenti penali generici anziché specifici, ha fornito risposta corretta alla doglianza affermando che il giudizio di fatto reso dal primo giudice ben potesse essere svolto su detti precedenti, anche se generici, con implicita esclusione di altre ragioni egualmente allegate ma ritenute non rilevanti a tale fine, ragioni della decisione giuridicamente corretta che il ricorrente manifesta di non condividere riproponendo identica questione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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