CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04508/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 79 e 95 d.P.R. 115/2002 Sostiene la difesa che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente, nella quale si dichiarava per l'anno 2017 un reddito pari a zero - avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile; pertanto il fatto non avrebbe potuto assumere rilievo penale. 2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. 3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Considerato che il ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la previsione normativa: invero, come ampiamente argomentato nella sentenza impugnata, le riscontrate falsità della dichiarazione resa dall'imputato nella istanza di ammissione al beneficio e le omissioni riguardanti le variazioni del reddito sono sole sufficiente ad integrare, sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di reato in contestazione, punendo la norma incriminatrice le falsità o le omissioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, pacificamente accertate nel caso in esame (cfr. quanto riportato a pagina 3 della sentenza in cui si evidenzia che l'imputato indicava, per l'anno 2018, un reddito della madre Guerra di poco superiore a undicimila euro (euro 11.700,00), sebbene l'importo annuale della pensione della donna oltrepassasse i 17 mila euro (euro 17.351,00); dichiarava il falso quando affermava che i redditi del nucleo familiare nel 2019 erano rimasti invariati, facendo credere che fossero al di sotto della soglia di 13.594,23 euro prevista dalla legge; nel 2017 dichiarava di non avere alcun reddito sebbene il nucleo familiare avesse percepito un reddito pari a euro 17.212,00, superiore alla soglia di ammissione). Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). ) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo