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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19453/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria di nomina di nuovo difensore di fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca del precedente difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale gli imputati venivano dichiarati colpevoli dei reati di furto in abitazione pluriaggravati e condannati alla pena di giustizia; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, che denuncia illogicità della motivazione in merito alla omessa applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare e della semilibertà ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto illustra adeguatamente le ragioni che hanno condotto all'esito negativo della valutazione prognostica circa l'inclinazione a delinquere degli imputati tenuto conto dei precedenti penali specifici, delle reiterazioni delle condotte criminose dopo aver beneficiato della sospensione condizionale, delle modalità di commissione dei fatti, indicativi di sia pur rudimentale organizzazione, e della sfrontatezza e spregiudicatezza dell'agire, ritenendo condivisibile e congrua la valutazione del GIP, con riguardo alla inadeguatezza di qualsivoglia pena sostitutiva, anche dal punto di vista rieducativo; - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M2 NIAC)..it026 uddiario ;[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria di nomina di nuovo difensore di fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], con revoca del precedente difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale gli imputati venivano dichiarati colpevoli dei reati di furto in abitazione pluriaggravati e condannati alla pena di giustizia; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, che denuncia illogicità della motivazione in merito alla omessa applicazione delle pene sostitutive della detenzione domiciliare e della semilibertà ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in quanto illustra adeguatamente le ragioni che hanno condotto all'esito negativo della valutazione prognostica circa l'inclinazione a delinquere degli imputati tenuto conto dei precedenti penali specifici, delle reiterazioni delle condotte criminose dopo aver beneficiato della sospensione condizionale, delle modalità di commissione dei fatti, indicativi di sia pur rudimentale organizzazione, e della sfrontatezza e spregiudicatezza dell'agire, ritenendo condivisibile e congrua la valutazione del GIP, con riguardo alla inadeguatezza di qualsivoglia pena sostitutiva, anche dal punto di vista rieducativo; - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M2 NIAC)..it026 uddiario ;[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19453/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris