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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 31666/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 17/3/2026, il Tribunale di Firenze, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309, cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia, con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, come rispettivamente.contestati ai capi 1 e 5 della rubrica) e di resistenza a pubblico ufficiale, ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA].

La vicenda che ha dato luogo all'applicazione della misura, in seguito ad arresto in flagranza degli indagati, può essere così brevemente riassunta.

In data 26/2/2026, personale dei Carabinieri, in servizio nella cittadina di [OSCURATO:PERSONA], attenzionava l'ingresso di un appartamento, dal quale venivano visti uscire due individui, identificati successivamente in [OSCURATO:PERSONA] (per il quale si è proceduto separatamente) e [OSCURATO:PERSONA], che prendevano posto a bordo di una vettura.

L'auto, condotta da [OSCURATO:PERSONA], non si fermava al segnale del personale operante ed il conducente, allo scopo di allontanarsi dal luogo, speronava in retromarcia la vettura di copertura della P.G., dandosi alla fuga.

Raggiunta l'auto, che aveva terminato la corsa provocando un incidente stradale, i Carabinieri perquisivano la vettura, rinvenendo e sequestrando sostanza stupefacente del tipo cocaina (del peso complessivo di oltre 500 grammi) e hashish (5 panetti del peso di 502 grammi).

La perquisizione si estendeva all'abitazione, dove erano presenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nell'appartamento erano rinvenuti ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente (780 grammi lordi di cocaina, 906 grammi lordi di hashish) e la somma di euro 12.360 in contanti.

A [OSCURATO:PERSONA] era contestata la detenzione dello stupefacente rinvenuto nella vettura dallo stesso condotta.

A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era contestata la detenzione della sostanza stupefacente presente nell'appartamento.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati, a mezzo del comune difensore, articolando i seguenti motivi di censura.

I) Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. per mancanza di un quadro di gravità indiziaria idoneo a comprovare l'ipotesi concorsuale accusatoria.

Vizio di 2motivazione, non avendo il Tribunale del Riesame offerto compiuta risposta alle doglianze difensive veicolate con l'impugnazione cautelare.

L'apparato giustificativo dell'ordinanza impugnata sarebbe affetto da una mancanza assoluta di motivazione con riferimento a specifici profili di doglianza elevati nei motivi di riesame.

Quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si trovavano nell'abitazione all'atto della perquisizione, il Tribunale non avrebbe considerato e valutato una dirimente circostanza evidenziata dalla difesa: si tratta di due soggetti, privi di stabile dimora, i quali erano ospitati nell'immobile perquisito per concessione dell'amico [OSCURATO:PERSONA] in occasione della festività / religiosa del Ramadan.

Detta prospettazione troverebbe riscontro negli atti d'indagine, non avendo gli operanti dato conto della presenza di effetti personali dei ricorrenti nell'abitazione; il che renderebbe verosimile che i due ricorrenti non dimorassero stabilmente in quel luogo.

Assume significativa rilevanza nella vicenda il fatto che la maggior parte della sostanza stupefacente fosse occultata dietro un listello del mobile della cucina e nel doppio fondo esistente all'interno di un divanetto.

Il Tribunale - in un'ottica di acritica adesione alla tesi accusatoria - ha svilito le circostanze rappresentate, sostenendo che la presenza occasionale e temporanea dei due indagati non avesse alcuna base probatoria affidabile, emergendo unicamente dalle loro dichiarazioni.

Sfugge al decidente la differenza tra concorso di persone nel reato e connivenza non punibile, dovendo ricondursi a tale ultima ipotesi la fattispecie concreta in esame.

Quanto al ritrovamento della somma di denaro (euro 585,00 in banconote di vario taglio rinvenute indosso a [OSCURATO:PERSONA]), si tratta di un importo non particolarmente rilevante, che il ricorrente ha spiegato essere provento dell'attività lavorativa di bracciante agricolo.

Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], lo stupefacente rinvenuto in auto era contenuto in una busta ai piedi del passeggero [OSCURATO:PERSONA].

Nulla dice il Tribunale del riesame in ordine alla consapevolezza del ricorrente di trasportare lo stupefacente.

Anche in questo caso non è stata valutata la possibilità di individuare nel fatto un'ipotesi di connivenza non punibile.

Non è dato comprendere, alla stregua delle argomentazioni illustrate nell'ordinanza, per quale ragione i ricorrenti debbano ritenersi concorrenti nei reati contestati, essendo lo stupefacente presente nell'abitazione e nell'auto 3celato alla vista e non essendo stata prodotta una specifica motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dai ricorrenti sono inammissibili.

2. E' opportuno evidenziare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 25546001).

Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475).

3. Tutto ciò premesso, è d'uopo evidenziare come le doglianze elevate nei ricorsi siano palesemente versate in fatto e tendenti a denunciare vizi motivazionali inesistenti nella trama argomentativa dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo dato conto, in maniera puntuale, degli elementi posti a fondamento della ritenuta gravità indiziaria. 4Quanto alla posizione di larmouni, il ricorso non si confronta con le giustificazioni addotte dal Tribunale del riesame sugli elementi indiziari da cui inferire la consapevolezza, da parte dell'imputato, della presenza in auto dello stupefacente.

L'ordinanza argomenta in modo puntuale circa la condotta tenuta dal ricorrente, osservando che, se egli fosse stato messo a conoscenza solo al momento dell'alt dei Carabinieri della presenza dello stupefacente in auto, come dallo stesso sostenuto, resterebbe inspiegabile la prontezza del rocambolesco tentativo di fuga di cui si è reso protagonista alla guida del veicolo, realizzato mediante tamponamento in retromarcia della vettura dei Carabinieri.

Si tratta di logica argomentazione, non suscettibile di essere censurata in questa sede, capace di svelare il carattere manifestamente infondato della invocata ipotesi della connivenza non punibile.

4. Anche in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e El 3armouni, la difesa sollecita una non consentita alternativa interpretazione dei fatti Logico e coerente si palesa il percorso argomentativo dell'ordinanza, nel passaggio in cui si evidenzia come una parte significativa della sostanza stupefacente non fosse occultata.

Gli operanti, infatti, trovarono nella cucina, in vista, due "sassi" di hashish del peso di 100 grammi e due bilancini di precisione, elementi dai quali i Giudici del riesame hanno ragionevolmente dedotto che i due indagati avessero conoscenza dello stupefacente.

La possibilità che i predetti ricorrenti fossero presenti occasionalmente nell'abitazione è circostanza esclusa dal Tribunale del riesame con argomentare logico: [OSCURATO:PERSONA], si legge in motivazione, non avrebbe accolto in casa soggetti conosciuti ed affidabili, attesa la presenza nell'abitazione dello stupefacente e della consistente somma di danaro rinvenuta nella sala da pranzo.

Quanto all'assenza di effetti personali dei due indagati nell'abitazione, il Tribunale ha evidenziato come nei verbali non vi fosse alcun riferimento a questo particolare, per nessuno dei soggetti coinvolti.

La circostanza, dunque, sarebbe del tutto irrilevante nell'economia della vicenda.

5. Il controllo di legittimità demandato alla Corte di Cassazione, si ribadisce, deve rimanere confinato "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali che interessano le vicende indagate.

Invero, l'ordinamento non conferisce alla Corte di legittimità alcun potere di revisione degli elementi fattuali, trattandosi di aspetti rimessi all'apprezzamento 5esclusivo del Giudice della cautela e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, pertanto, circoscritto al solo esame dell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, al fine di verificare che il testo risponda a due fondamentali requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione di ragioni giuridicamente corrette a sostegno del provvedimento; 2) l'assenza di argomenti eccentrici ed evidentemente illogici, risultanti tali, prima facie, dal contenuto dell'atto impugnato.

Alla luce di tali considerazioni, deve rilevarsi come il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, in relazione alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti dei ricorrenti, sia del tutto immune dalle censure contenute nei ricorsi, nei quali la difesa sollecita una rivalutazione dei fatti.

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. (n, TAlt t/l; .44 bre- pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa , delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della / causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 17/3/2026, il Tribunale di Firenze, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309, cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. presso il Tribunale di Pistoia, con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, come rispettivamente.contestati ai capi 1 e 5 della rubrica) e di resistenza a pubblico ufficiale, ascritto al solo [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda che ha dato luogo all'applicazione della misura, in seguito ad arresto in flagranza degli indagati, può essere così brevemente riassunta. In data 26/2/2026, personale dei Carabinieri, in servizio nella cittadina di [OSCURATO:PERSONA], attenzionava l'ingresso di un appartamento, dal quale venivano visti uscire due individui, identificati successivamente in [OSCURATO:PERSONA] (per il quale si è proceduto separatamente) e [OSCURATO:PERSONA], che prendevano posto a bordo di una vettura. L'auto, condotta da [OSCURATO:PERSONA], non si fermava al segnale del personale operante ed il conducente, allo scopo di allontanarsi dal luogo, speronava in retromarcia la vettura di copertura della P.G., dandosi alla fuga. Raggiunta l'auto, che aveva terminato la corsa provocando un incidente stradale, i Carabinieri perquisivano la vettura, rinvenendo e sequestrando sostanza stupefacente del tipo cocaina (del peso complessivo di oltre 500 grammi) e hashish (5 panetti del peso di 502 grammi). La perquisizione si estendeva all'abitazione, dove erano presenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'appartamento erano rinvenuti ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente (780 grammi lordi di cocaina, 906 grammi lordi di hashish) e la somma di euro 12.360 in contanti. A [OSCURATO:PERSONA] era contestata la detenzione dello stupefacente rinvenuto nella vettura dallo stesso condotta. A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era contestata la detenzione della sostanza stupefacente presente nell'appartamento. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati, a mezzo del comune difensore, articolando i seguenti motivi di censura. I) Violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. per mancanza di un quadro di gravità indiziaria idoneo a comprovare l'ipotesi concorsuale accusatoria. Vizio di 2motivazione, non avendo il Tribunale del Riesame offerto compiuta risposta alle doglianze difensive veicolate con l'impugnazione cautelare. L'apparato giustificativo dell'ordinanza impugnata sarebbe affetto da una mancanza assoluta di motivazione con riferimento a specifici profili di doglianza elevati nei motivi di riesame. Quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si trovavano nell'abitazione all'atto della perquisizione, il Tribunale non avrebbe considerato e valutato una dirimente circostanza evidenziata dalla difesa: si tratta di due soggetti, privi di stabile dimora, i quali erano ospitati nell'immobile perquisito per concessione dell'amico [OSCURATO:PERSONA] in occasione della festività / religiosa del Ramadan. Detta prospettazione troverebbe riscontro negli atti d'indagine, non avendo gli operanti dato conto della presenza di effetti personali dei ricorrenti nell'abitazione; il che renderebbe verosimile che i due ricorrenti non dimorassero stabilmente in quel luogo. Assume significativa rilevanza nella vicenda il fatto che la maggior parte della sostanza stupefacente fosse occultata dietro un listello del mobile della cucina e nel doppio fondo esistente all'interno di un divanetto. Il Tribunale - in un'ottica di acritica adesione alla tesi accusatoria - ha svilito le circostanze rappresentate, sostenendo che la presenza occasionale e temporanea dei due indagati non avesse alcuna base probatoria affidabile, emergendo unicamente dalle loro dichiarazioni. Sfugge al decidente la differenza tra concorso di persone nel reato e connivenza non punibile, dovendo ricondursi a tale ultima ipotesi la fattispecie concreta in esame. Quanto al ritrovamento della somma di denaro (euro 585,00 in banconote di vario taglio rinvenute indosso a [OSCURATO:PERSONA]), si tratta di un importo non particolarmente rilevante, che il ricorrente ha spiegato essere provento dell'attività lavorativa di bracciante agricolo. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], lo stupefacente rinvenuto in auto era contenuto in una busta ai piedi del passeggero [OSCURATO:PERSONA]. Nulla dice il Tribunale del riesame in ordine alla consapevolezza del ricorrente di trasportare lo stupefacente. Anche in questo caso non è stata valutata la possibilità di individuare nel fatto un'ipotesi di connivenza non punibile. Non è dato comprendere, alla stregua delle argomentazioni illustrate nell'ordinanza, per quale ragione i ricorrenti debbano ritenersi concorrenti nei reati contestati, essendo lo stupefacente presente nell'abitazione e nell'auto 3celato alla vista e non essendo stata prodotta una specifica motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dai ricorrenti sono inammissibili. 2. E' opportuno evidenziare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1 bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Tutto ciò premesso, è d'uopo evidenziare come le doglianze elevate nei ricorsi siano palesemente versate in fatto e tendenti a denunciare vizi motivazionali inesistenti nella trama argomentativa dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo dato conto, in maniera puntuale, degli elementi posti a fondamento della ritenuta gravità indiziaria. 4Quanto alla posizione di larmouni, il ricorso non si confronta con le giustificazioni addotte dal Tribunale del riesame sugli elementi indiziari da cui inferire la consapevolezza, da parte dell'imputato, della presenza in auto dello stupefacente. L'ordinanza argomenta in modo puntuale circa la condotta tenuta dal ricorrente, osservando che, se egli fosse stato messo a conoscenza solo al momento dell'alt dei Carabinieri della presenza dello stupefacente in auto, come dallo stesso sostenuto, resterebbe inspiegabile la prontezza del rocambolesco tentativo di fuga di cui si è reso protagonista alla guida del veicolo, realizzato mediante tamponamento in retromarcia della vettura dei Carabinieri. Si tratta di logica argomentazione, non suscettibile di essere censurata in questa sede, capace di svelare il carattere manifestamente infondato della invocata ipotesi della connivenza non punibile. 4. Anche in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e El 3armouni, la difesa sollecita una non consentita alternativa interpretazione dei fatti Logico e coerente si palesa il percorso argomentativo dell'ordinanza, nel passaggio in cui si evidenzia come una parte significativa della sostanza stupefacente non fosse occultata. Gli operanti, infatti, trovarono nella cucina, in vista, due "sassi" di hashish del peso di 100 grammi e due bilancini di precisione, elementi dai quali i Giudici del riesame hanno ragionevolmente dedotto che i due indagati avessero conoscenza dello stupefacente. La possibilità che i predetti ricorrenti fossero presenti occasionalmente nell'abitazione è circostanza esclusa dal Tribunale del riesame con argomentare logico: [OSCURATO:PERSONA], si legge in motivazione, non avrebbe accolto in casa soggetti conosciuti ed affidabili, attesa la presenza nell'abitazione dello stupefacente e della consistente somma di danaro rinvenuta nella sala da pranzo. Quanto all'assenza di effetti personali dei due indagati nell'abitazione, il Tribunale ha evidenziato come nei verbali non vi fosse alcun riferimento a questo particolare, per nessuno dei soggetti coinvolti. La circostanza, dunque, sarebbe del tutto irrilevante nell'economia della vicenda. 5. Il controllo di legittimità demandato alla Corte di Cassazione, si ribadisce, deve rimanere confinato "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali che interessano le vicende indagate. Invero, l'ordinamento non conferisce alla Corte di legittimità alcun potere di revisione degli elementi fattuali, trattandosi di aspetti rimessi all'apprezzamento 5esclusivo del Giudice della cautela e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, pertanto, circoscritto al solo esame dell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, al fine di verificare che il testo risponda a due fondamentali requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione di ragioni giuridicamente corrette a sostegno del provvedimento; 2) l'assenza di argomenti eccentrici ed evidentemente illogici, risultanti tali, prima facie, dal contenuto dell'atto impugnato. Alla luce di tali considerazioni, deve rilevarsi come il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame, in relazione alle fattispecie oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti dei ricorrenti, sia del tutto immune dalle censure contenute nei ricorsi, nei quali la difesa sollecita una rivalutazione dei fatti. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. (n, TAlt t/l; .44 bre- pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa , delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della / causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M
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