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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01462/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25878/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S30 H574A), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dell’Acquedotto del Peschiera n. 96, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E11 H574V), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] Stefania (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88D69 Z111L), [OSCURATO:PERSONA] Clarissa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 96T68 Z111A) e [OSCURATO:PERSONA] Corrado (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 00A01 Z111Z), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 25878/18 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Distanze vedute dal confine –Azione possessoria – Accordo sulla violazione delle distanze -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1182/2018, pubblicata il 24 maggio 2018, notificata il 17 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso per denuncia di nuova opera e reintegrazione e/o manutenzione nel possesso, depositato il 9 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Siracusa (Sezione distaccata di Avola), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare alla sospensione dei lavori in corso, all’immediata rimozione del materiale di risulta illegittimamente riversato all’interno della sua proprietà e alla chiusura delle finestre realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] nel proprio edificio, che si affacciavano sul versante del confine con la proprietà Liuzzo, per violazione delle distanze legali.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda avversaria, contestando l’azione intrapresa perché tardiva e infondata, avendo le parti, con scrittura privata datata 8 novembre 2005, già bonariamente definito la questione delle aperture delle finestre e rilevando, altresì, che il materiale di risulta era accidentalmente caduto nella proprietà Liuzzo.

All’esito dell’audizione degli informatori indicati dalle parti e dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale adito, con ordinanza interdittale depositata il 18 febbraio 2009, accoglieva integralmente le domande possessorie proposte e, per l’effetto, ordinava a [OSCURATO:PERSONA] la chiusura delle aperture del proprio edificio che si affacciavano sul versante di confine con la proprietà del ricorrente nonché l’asportazione del materiale di risulta ivi apposto.

Con citazione notificata il 28 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] affinché le statuizioni adottate al termine della fase interinale e sommaria fossero confermate nel giudizio così intrapreso, relativo al merito possessorio.

Si costituiva anche in tale giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale si opponeva all’accoglimento della domanda avversaria e spiegava domanda riconvenzionale di rivendicazione della proprietà della striscia di terreno di mq. 23,69, inglobata nella proprietà Liuzzo.

Sosteneva, al riguardo, che il muro di confine avrebbe dovuto posizionarsi a ml. 1,81 più all’interno della proprietà Liuzzo, con l’effetto che le finestre contestate si aprivano ad una distanza di oltre ml. 1,50 rispetto all’effettivo confine.

Nel corso del giudizio era espletata altra consulenza tecnica d’ufficio.

Successivamente si costituiva, altresì, quale interveniente volontaria, [OSCURATO:PERSONA], coniuge del convenuto [OSCURATO:PERSONA], la quale rilevava che era comproprietaria, insieme al [OSCURATO:PERSONA], del terreno e della costruzione sulla quale si aprivano le vedute contestate.

Chiedeva, pertanto, che tutti gli accertamenti tecnici ai quali non aveva partecipato fossero dichiarati nulli, che fosse dichiarata inutiliter datal’ordinanza resa a conclusione della fase sommaria del procedimento possessorio, che fosse dichiarato inammissibile o improcedibile il merito possessorio e che, in ogni caso, le domande possessorie fossero rigettate, perché infondate in fatto e in diritto.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 633/2014, depositata il 18 marzo 2014, in accoglimento delle domande di parte attrice, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare il materiale di risulta riversato nella proprietà Liuzzo nonché ad eliminare le vedute realizzate sul versante del loro edificio, che si affacciava sulla proprietà attorea in violazione delle distanze legali; rigettava, poi, le altre domande avanzate. 2.– Con citazione dell’8 maggio 2014, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali lamentavano la nullità di tutta l’attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, perché non opponibile alla litisconsorte necessaria originariamente pretermessa, [OSCURATO:PERSONA].

Nel merito, chiedevano che, in riforma della sentenza di prime cure, fosse rigettata la domanda di manutenzione nel possesso per violazione delle distanze legali delle vedute del loro edificio, rispetto alla linea di confine, e che fosse accolta la domanda riconvenzionale proposta, relativa alla condanna del Liuzzo alla restituzione di una striscia di terreno di proprietà degli appellanti, alla rimozione del cancello nonché all’apposizione dei termini tra le due proprietà.

Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello, rigettava la domanda possessoria formulata da [OSCURATO:PERSONA], confermando per il resto la pronuncia impugnata, e compensava per intero le spese deidue gradi di giudizio.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a) che, in applicazione del principio della ragione più liquida, doveva essere accolto il motivo di gravame con cui si contestava che il Giudice di prime cure non avesse ritenuto definita la controversia insorta tra le parti con l’accordo stipulato in data 8 novembre 2005, mediante il quale [OSCURATO:PERSONA] acconsentiva all’apertura delle finestre poste a distanza inferiore a ml. 10,00 dal suo confine, senza sbalzi o aggetti, stabilendo altresì concordemente il confine tra le due proprietà; b) che doveva essere smentito l’assunto dell’appellato, secondo cui tale scrittura, sottoscritta solo da quest’ultimo, avrebbe costituito una mera proposta e che la stessa fosse stata revocata dal proponente già prima di essere venuto a conoscenza dell’accettazione della controparte, attraverso la lettera a firma del suo difensore del 29 giugno 2006, che disponeva la revoca della proposta qualora la controparte non avesse comunicato la sua accettazione entro il termine di tre giorni; c) che detta revoca, sebbene a firma del difensore della parte, risultava ratificata dall’interessato, a mezzo del ricorso possessorio notificato alla controparte, dovendosi rilevare, a tal riguardo, che l’atto scritto di ratifica di un atto per il quale fosse stata richiesta la forma scritta, sottoscritto da un procuratore senza poteri (o con procura nulla, perché orale), ben poteva essere costituito dall’atto di citazione, con il quale il rappresentato avesse proposto domande compatibili con l’atto formulato dal procuratore senza poteri; d) che, tuttavia, nella specie, tale revoca era intervenuta quando il Liuzzo era divenuto già consapevole dell’accettazione della controparte – accettazione avvenuta pochi giorni dopo la firma della detta proposta – , quando cioè il contratto si era già concluso; e) che, in proposito, il testimone [OSCURATO:PERSONA], escusso nel giudizio di primo grado, quale tecnico del [OSCURATO:PERSONA] –che, unitamente al tecnico del Liuzzo, si era occupato della redazione della scrittura in questione –, aveva riferito che detta scritturaera stata sottoscritta, prima, dal Liuzzo ed era stata lasciata presso il suo studio; che, quindi, il [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni dopo, aveva provveduto a firmare le due copie presso lo studio di tale tecnico e a ritirarle, impegnandosi a consegnarne una al Liuzzo; f) che tale teste aveva aggiunto che, nel gennaio 2006, il Liuzzo si era presentato presso il suo studio per il ritiro della sua copia e il tecnico gli aveva comunicato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva firmato e che si era impegnato a consegnargli una copia della scrittura firmata da entrambi gli interessati; g ) che il teste era attendibile, nonostante fosse stato denunciato per falsa testimonianza dal Liuzzo, in quanto disinteressato all’esito della controversia e perché le sue dichiarazioni avevano trovato preciso riscontro nelle affermazioni del Liuzzo, contenute nella lettera a firma del suo legale del 29 giugno 2006, il quale aveva confermato che la stesura dell’accordo era stata curata dal tecnico del [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa era stata sottoscritta non contestualmente dagli interessati, ma in tempi diversi; h) che, inoltre, in tale missiva, il difensore del Liuzzo aveva chiesto, in prima battuta, la consegna dell’atto sottoscritto, dimostrando così di essere a conoscenza della sottoscrizione e intimando la revoca solo per l’ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] non avesse voluto accettare il “raggiunto accordo”, e non già la proposta del suo cliente, sicché anche il Liuzzo era perfettamente a conoscenza della conclusione dell’affare con la sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA], poiché, in caso contrario, non avrebbe reclamato la consegna dell’atto sottoscritto da entrambi i contraenti, ma avrebbe chiesto immediatamente notizie sulla proposta formulata; i ) che, avendo avuto il proponente conoscenza della sottoscrizione da parte dell’altro contraente, mediante comunicazione del suo tecnico di fiducia, il contratto doveva ritenersi concluso; l) che, conseguentemente, il comportamento assunto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto avrebbe potuto assumere rilievo ai soli fini di un’eventuale risoluzione di un accordo già concluso, il quale avrebbe richiesto un’ulteriore manifestazione di volontà contraria, comune ad entrambe le parti, avente la stessa forma dell’originario contratto, e non già la mera revoca unilaterale dell’originario proponente; m) che, anche ove si fosse ritenuto che l’accordo tra le parti non si fosse perfezionato, la revoca della proposta del Liuzzo aveva prodotto effetti solo con il deposito del ricorso possessorio presentato il 9 ottobre 2007, attraverso il quale la revoca effettuata dal suo difensore, privo di valida procura scritta, era stata ratificata, con la conseguenza che l’asserita lesione possessoria posta in essere nelle more dagli appellanti difettava dell’elemento soggettivo, avendo gli stessi costruito previa autorizzazione del vicino e prima, quindi, di un’eventuale revoca; n) che, per l’effetto, la domanda possessoria avente ad oggetto la manutenzione nel possesso, per la molestia rappresentata dalla violazione delle distanze legali delle vedute dal confine, doveva essere disattesa, avendo il [OSCURATO:PERSONA] agito in forza dell’accordo scritto su indicato o, comunque, prima della revoca dell’autorizzazione rilasciata dal Liuzzo; o) che, per le stesse ragioni, doveva essere disattesa la domanda riconvenzionale relativa all’individuazione dell’esatto confine tra i due fondi, poiché, con l’accordo richiamato, le parti avevano stabilito concordemente il confine tra i due fondi limitrofi nonché le modalità di realizzazione del muro divisorio, accordo produttivo di effetti nonostante la mancata sottoscrizione del coniuge del [OSCURATO:PERSONA], in regime di comunione legale. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Sono pervenute memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primis , deve essere dichiarata l’inammissibilità della costituzione di nuovo difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], di cui alla procura su foglio separato autenticata dal nuovo legale, allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 27 aprile 2022 (e conseguentemente della stessa memoria illustrativa da questi depositata, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.).

Infatti, nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, terzo comma, c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati.

Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

A quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore, su cui possa essere apposta la procura speciale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 16962 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4337 del 23/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007).

Segnatamente, per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009, tra cui rientra quello di specie – instaurato, in primo grado, con citazione notificata il 28 marzo 2009 –, non opera la novella di cui all’art. 45 della legge 18 giugno 2009 – che ha, tra l’altro, modificato l’art. 83, terzo comma, c.p.c., estendendo le ipotesi in cui può essere rilasciata la procura a margine o in calce anche alla memoria di nomina di nuovo difensore –, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della citata legge.

Per l’effetto, resta ferma la nomina dell’originario difensore.

E ciò benché ne sia stato denunciato il suo decesso successivamente alla notifica e al deposito del controricorso, nel corso del giudizio di legittimità (vedi memoria di parte ricorrente).

Infatti, nel giudizio di cassazione, il decesso dell’unico difensore non determina l’interruzione del processo, essendo governato tale processo dall’impulso d’ufficio.

Né sussistono le condizioni per disporre un rinvio ai fini di consentire al controricorrente di nominare un nuovo difensore, atteso che questi ha avuto notizia della sopravvenuta morte dell’originario difensore, ma ha conferito invalidamente il mandato difensivo ad altro legale, sicché la fattispecie deve essere equiparata all’ipotesi in cui la parte nel giudizio di legittimità, avendo avuto conoscenza del decesso del proprio legale, non abbia provveduto alla sua sostituzione, facendo carico il rischio di tale evento direttamente alla parte interessata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7751 del 08/04/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3898 del 26/02/2015; Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013; Sez.

U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006). 2.– L’eccezione pregiudiziale di inesistenza e/o inammissibilità del ricorso, in quanto notificato in via telematica al difensore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti degli altri intimati, invece, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la notifica è avvenuta a mezzo raccomandata a.r.), è infondata.

Infatti, è ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa, allorché l’originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa, come nel caso di specie (vedi autocertificazione di conformità all’originale, sottoscritta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 12 dicembre 2018).

Le detteformalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione autografa dell’originario atto cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23951 del 29/10/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019; Sez.

U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018).

Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza di valida procura, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., è infondata.

E tanto perché, nel giudizio in cassazione, la mancanza dell’attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994, non comporta l’inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell’attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall’attestazione mancante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27997 del 26/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 9262 del 22/03/2022; Sez.

U, Ordinanza n. 29175 del 21/12/2020). 3.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1328, 1350 e 1362 c.c. nonché dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la convenzione derogatoria del rispetto delle distanze prescritte dalla legge, datata 8 novembre 2005, fosse idonea ad esplicare i propri effetti sin dal momento in cui il tecnico di fiducia della parte [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato all’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che il proprio assistito aveva sottoscritto detta convenzione, momento sicuramente antecedente alla avvenuta formalizzazione della revoca di cui alla nota del 29 giugno 2006 – indirizzata dal difensore del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] e al difensore di quest’ultimo –.

Secondo l’istante, nel sostenere che la nota datata 29 giugno 2006 non potesse costituire revoca, in quanto sottoscritta esclusivamente dal difensore della parte, non munito di procura speciale per effettuare la revoca, la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni valutazione della nota datata 7 giugno 2006, redatta personalmente dal Liuzzo e inviata al Comune di Rosolini e allo stesso [OSCURATO:PERSONA] con raccomandata a.r., nella quale veniva contestata l’apertura di finestre ed aggetti, illegittimamente previsti nell’autorizzato progetto edificatorio del [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, ad avviso del ricorrente, l’accettazione di una proposta contrattualmente assoggettata al vincolo della forma scritta ad substantiam sarebb e dovuta avvenire con atto avente la stessa forma. 3.1.–Il motivo è inammissibile.

Infatti, quand’anche la nota datata 7 giugno 2006 avesse avuto una valenza revocatoria (e dal suo tenore, come riportato dal ricorrente, ciò non emerge), tale circostanza non sarebbe stata comunque decisiva ai fini di escludere il perfezionamento dell’accordo derogatorio del rispetto delle distanze legali, secondo le argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata.

In detta pronuncia, la Corte distrettuale ha evidenziato cheil perfezionamento dell’accordo, in ragione della conoscenza dell’accettazione della controparte (ossia della sottoscrizione della scrittura contenente l’accordo, apposta pochi giorni dopo la firma della proposta, recte una decina di giorn i dopo), è avven uto nel gennaio 2006, sicché anche alla data del 7 giugno 2006 il contratto doveva ritenersi ormai già concluso.

E , dunque, la revoca unilaterale era inefficace, essendo invece necessaria la risoluzione consensuale, alla stregua del mutuo consenso di entrambe le parti. 3.2.– Quanto alla nota del 29 giugno 2006, la Corte distrettuale non ha negato in radice che essa potesse avere una potenziale valenza revocatoria, ma ha puntualizzato che, essendo tale nota sottoscritta dal solo legale privo di procura ad hoc, la sua ipotetica efficacia avrebbe dovuto essere posticipata al momento della intervenuta ratifica della parte interessata, risalente all’epoca del deposito del ricorso possessorio in data 9 ottobre 2007, allorché l’accordo si era già concluso – al la stregua della comunicazione dell’accettazione nel gennaio 2006 –.

E, comunque, quand’anche, per ipotesi, l’accordo non si fosse perfezionato, tale ratifica sarebbe intervenuta in un momento successivo all’integrazione delle turbative contestate (poiché l’apertura delle vedute si era realizzata nell’agosto 2007), sicché sarebbe difettato l’animus turbandi ( ratio decidendi autonoma e rafforzativa, quest’ultima, nient’affatto aggredita con il mezzo di critica). 3.3.–Nondimeno, tornado all’ipotetica revoca di cui alla nota del 7 giugno 2006, sebbene antecedente alla perpetrazione della molestia dell’agosto 2007, la censura non contesta efficacemente l’assunto della pronuncia d’appello, secondo cui, in tale momento, l’accordo tra le parti si era già concluso, per effetto della comunicazione ricevuta dal proponente dell’accettazione della proposta a cura del suo destinatario.

In proposito, la pronuncia d’appello ha evocato il precedente giurisprudenziale secondo cui, in tema di conclusione del contratto, qualora l’accettazione sia comunicata da un nuncius (nella fattispecie dal tecnico di fiducia dell’accettante), non è necessaria la materiale trasmissione della stessa accettazione al proponente, in quanto, ai sensi dell’art. 1326, primo comma, c.c., che deroga all’art. 1335 c.c., il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l’accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia avuto comunque conoscenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22352 del 15/07/2022; Sez. 2, Sentenza n. 25923 del 09/12/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1345 del 08/09/1970; Sez. 3, Sentenza n. 952 del 11/05/1962).

Senonché, per il combinato disposto degli artt. 1326, 1328, 1334 e 1335 c.c., la revoca della proposta di contratto, quale atto unilaterale recettizio, non produce effetto quando sia pervenuta all’accettante dopo la conclusione del contratto, ossia dopo l’arrivo all’indirizzo del proponente dell’accettazione della controparte, ipotesi alla quale deve essere equiparata, per quanto anzidetto, la conoscenza che questi ne abbia avuto aliunde(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6323 del 16/05/2000).

Anche ove si ritenga – come sembra più plausibile – che, affinché la revoca possa produrre effetti, è necessario che sia spedita dal proponente prima che questi sia giunto a conoscenza dell’accettazione, senza che abbia rilievo il momento in cui la revoca sia conosciuta dall’accettante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 4489 del 09/07/1981), comunque nella fattispecie la spedizione dell’ipotetica revoca di cui alla nota del 7 giugno 2006 sarebbe successiva alla comunicazione dell’accettazione, e al conseguente perfezionamento dell’accordo, avvenuto nel gennaio 2006. 3.4.–D’altronde, il vincolo della forma scritta ad substantiam risulta osservato, poiché l’accettazione si è cristallizzata tramite successiva sottoscrizione del documento consegnato dal proponente, documento pacificamente prodotto in giudizio.

Ai fini della valida conclusione di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, il consenso può risultare anche da atti scritti non contestuali, ma diretti alla controparte e contenenti la volontà definitiva di obbligarsi ovvero all’esito della disallineata, anziché simultanea, sottoscrizione dello stesso documento a cura dei contraenti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3088 del 13/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 23966 del 23/12/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6629 del 18/07/1997; Sez. 2, Sentenza n. 12819 del 01/12/1992; Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 24/04/1990; Sez. 2, Sentenza n. 469 del 18/01/1983).

In conseguenza, in ordine ai contratti che esigono la forma scritta ad substantiam conclusi tra persone lontane, occorre discriminare tra forma dell’accettazione – su cui ricade il vincolo formale a pena di nullità (nel caso di specie, soddisfatto attraverso la sottoscrizione del documento in cui è stato incorporato l’accordo) – e forma della comunicazione dell’accettazione, ossia dei mezzi di conoscenza dell’avvenuta accettazione per iscritto – che non esige alcun vincolo formale (nel caso di specie, avvenuta attraverso l’informazione resa, nel gennaio 2006, dal tecnico di fiducia dell’accettante, circa la circostanza che il destinatario della proposta l’avesse accettata sottoscrivendo, in una precisa data, recte dieci giorni dopo la sottoscrizione della proposta dell’8 novembre 2005, il documento consegnato) –.

Pertanto, la conoscenza dell’accettazione, ai fini della conclusione dei contratti che richiedono la forma scritta a pena di nullità, non impone la trasmissione dell’accettazione scritta, ma può consistere nella mera notizia che il destinatario della proposta abbia provveduto ad accettarla per iscritto.

In proposito, si richiama la motivazione della già citata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25923 del 09/12/2014 (riferita ad un preliminare di vendita immobiliare, che richiede la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 1351 c.c.), secondo cui è sufficiente che il nuncius comunichi al proponente di essere in possesso della accettazione scritta del destinatario della proposta e non è, invece, necessario che debba anche essere inviata al proponente tale accettazione, essendo, in merito, decisiva la formulazione dell’art. 1326, primo comma, c.c., in base al quale, se il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha “conoscenza” dell’accettazione dell’altra parte, tale conoscenza si può realizzare anche senza la sua trasmissione al proponente.

Se, infatti, il legislatore avesse ritenuto indispensabile tale ultima circostanza, la previsione della “conoscenza”, di cui all’art. 1326, primo comma, c.c., sarebbe superflua, in quanto inutile ripetizione dell’art. 1335 c.c., sicché il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l’accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza. 4.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 1170 c.c. e degli artt. 112, 91 e 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale, nel rigettare la duplice domanda possessoria avanzata nel giudizio di prime cure, omesso ogni valutazione e statuizione sulla manutenzione nel possesso afferente al materiale di risulta riposto dal [OSCURATO:PERSONA] davanti all’accesso carrabile della proprietà del ricorrente.

Sicché tale carenza avrebbe determinato l’improcedibilità o inammissibilità dell’impugnazione, quantomeno limitatamente al relativo capo della sentenza appellata, con il conseguente passaggio in giudicato di tutte le relative statuizioni e la irritualità della compensazione delle spese del giudizio di primo grado, essendo palese la soccombenza del [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda possessoria di specie. 4.1.–La censura è infondata.

E tanto perché il parziale accoglimento dell’appello e il conseguente rigetto della domanda possessoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono al solo capo dell’interdetto impugnato, ossia alla contestazione dell’accoglimento dell’azione di manutenzione nel possesso – per violazione delle distanze legali dal confine – delle vedute realizzate sul versante dell’edificio di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si affacciava sulla proprietà Liuzzo.

Nessun gravame, invece, è stato proposto sulla ulteriore domanda possessoria accolta nel giudizio di prime cure, avente ad oggetto la rimozione del materiale di risulta riversato dal [OSCURATO:PERSONA] davanti all’accesso carrabile della proprietà Liuzzo, il cui esito si è consolidato per difetto di impugnazione sul punto.

Tanto ha giustificato – unitamente al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti, relativa alla condanna del Liuzzo alla restituzione di una striscia di terreno di proprietà di essi appellanti, alla rimozione del cancello nonché all’apposizione dei termini tra le due proprietà – la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per l’effetto, non risulta che vi sia stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la quale si verifica solo quando il giudice pronunci oltre il limite della pretesa o delle eccezioni fatte valere dalle parti o su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.

Tale vizio, pertanto, è configurabile solo rispetto al petitum e al dispositivo della sentenza e non quando il giudice di appello, il quale contenga la sua decisione nei limiti dei motivi di impugnazione, aggiunga nella motivazione altre e diverse argomentazioni (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 23626 del 06/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26999 del 07/12/2005; Sez.

L, Sentenza n. 2830 del 28/03/1997; Sez.

L, Sentenza n. 7849 del 22/12/1986).

Nella fattispecie, l’impugnazione è stata proposta solo con riferimento alla domanda possessoria volta al rispetto delle distanze legali dalle vedute, come accolta nel giudizio di primo grado.

Di talché l’esito decisorio del giudizio di gravame è stato limitato al rigetto della domanda possessoria, e non già delle domande possessorie originariamente proposte.

Conformemente a siffatta premessa, le argomentazioni addotte dal Giudice d’appello sono state circoscritte esclusivamente alla domanda possessoria respinta. 5.–Conseguentemente, il ricorso deve essere disatteso.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25878/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S30 H574A), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dell’Acquedotto del Peschiera n. 96, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55E11 H574V), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] Stefania (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88D69 Z111L), [OSCURATO:PERSONA] Clarissa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 96T68 Z111A) e [OSCURATO:PERSONA] Corrado (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 00A01 Z111Z), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 25878/18 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Distanze vedute dal confine –Azione possessoria – Accordo sulla violazione delle distanze -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1182/2018, pubblicata il 24 maggio 2018, notificata il 17 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso per denuncia di nuova opera e reintegrazione e/o manutenzione nel possesso, depositato il 9 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Siracusa (Sezione distaccata di Avola), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare alla sospensione dei lavori in corso, all’immediata rimozione del materiale di risulta illegittimamente riversato all’interno della sua proprietà e alla chiusura delle finestre realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] nel proprio edificio, che si affacciavano sul versante del confine con la proprietà Liuzzo, per violazione delle distanze legali. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda avversaria, contestando l’azione intrapresa perché tardiva e infondata, avendo le parti, con scrittura privata datata 8 novembre 2005, già bonariamente definito la questione delle aperture delle finestre e rilevando, altresì, che il materiale di risulta era accidentalmente caduto nella proprietà Liuzzo. All’esito dell’audizione degli informatori indicati dalle parti e dell’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale adito, con ordinanza interdittale depositata il 18 febbraio 2009, accoglieva integralmente le domande possessorie proposte e, per l’effetto, ordinava a [OSCURATO:PERSONA] la chiusura delle aperture del proprio edificio che si affacciavano sul versante di confine con la proprietà del ricorrente nonché l’asportazione del materiale di risulta ivi apposto. Con citazione notificata il 28 marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] affinché le statuizioni adottate al termine della fase interinale e sommaria fossero confermate nel giudizio così intrapreso, relativo al merito possessorio. Si costituiva anche in tale giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale si opponeva all’accoglimento della domanda avversaria e spiegava domanda riconvenzionale di rivendicazione della proprietà della striscia di terreno di mq. 23,69, inglobata nella proprietà Liuzzo. Sosteneva, al riguardo, che il muro di confine avrebbe dovuto posizionarsi a ml. 1,81 più all’interno della proprietà Liuzzo, con l’effetto che le finestre contestate si aprivano ad una distanza di oltre ml. 1,50 rispetto all’effettivo confine. Nel corso del giudizio era espletata altra consulenza tecnica d’ufficio. Successivamente si costituiva, altresì, quale interveniente volontaria, [OSCURATO:PERSONA], coniuge del convenuto [OSCURATO:PERSONA], la quale rilevava che era comproprietaria, insieme al [OSCURATO:PERSONA], del terreno e della costruzione sulla quale si aprivano le vedute contestate. Chiedeva, pertanto, che tutti gli accertamenti tecnici ai quali non aveva partecipato fossero dichiarati nulli, che fosse dichiarata inutiliter datal’ordinanza resa a conclusione della fase sommaria del procedimento possessorio, che fosse dichiarato inammissibile o improcedibile il merito possessorio e che, in ogni caso, le domande possessorie fossero rigettate, perché infondate in fatto e in diritto. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 633/2014, depositata il 18 marzo 2014, in accoglimento delle domande di parte attrice, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare il materiale di risulta riversato nella proprietà Liuzzo nonché ad eliminare le vedute realizzate sul versante del loro edificio, che si affacciava sulla proprietà attorea in violazione delle distanze legali; rigettava, poi, le altre domande avanzate. 2.– Con citazione dell’8 maggio 2014, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali lamentavano la nullità di tutta l’attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, perché non opponibile alla litisconsorte necessaria originariamente pretermessa, [OSCURATO:PERSONA]. Nel merito, chiedevano che, in riforma della sentenza di prime cure, fosse rigettata la domanda di manutenzione nel possesso per violazione delle distanze legali delle vedute del loro edificio, rispetto alla linea di confine, e che fosse accolta la domanda riconvenzionale proposta, relativa alla condanna del Liuzzo alla restituzione di una striscia di terreno di proprietà degli appellanti, alla rimozione del cancello nonché all’apposizione dei termini tra le due proprietà. Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Catania, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello, rigettava la domanda possessoria formulata da [OSCURATO:PERSONA], confermando per il resto la pronuncia impugnata, e compensava per intero le spese deidue gradi di giudizio. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a) che, in applicazione del principio della ragione più liquida, doveva essere accolto il motivo di gravame con cui si contestava che il Giudice di prime cure non avesse ritenuto definita la controversia insorta tra le parti con l’accordo stipulato in data 8 novembre 2005, mediante il quale [OSCURATO:PERSONA] acconsentiva all’apertura delle finestre poste a distanza inferiore a ml. 10,00 dal suo confine, senza sbalzi o aggetti, stabilendo altresì concordemente il confine tra le due proprietà; b) che doveva essere smentito l’assunto dell’appellato, secondo cui tale scrittura, sottoscritta solo da quest’ultimo, avrebbe costituito una mera proposta e che la stessa fosse stata revocata dal proponente già prima di essere venuto a conoscenza dell’accettazione della controparte, attraverso la lettera a firma del suo difensore del 29 giugno 2006, che disponeva la revoca della proposta qualora la controparte non avesse comunicato la sua accettazione entro il termine di tre giorni; c) che detta revoca, sebbene a firma del difensore della parte, risultava ratificata dall’interessato, a mezzo del ricorso possessorio notificato alla controparte, dovendosi rilevare, a tal riguardo, che l’atto scritto di ratifica di un atto per il quale fosse stata richiesta la forma scritta, sottoscritto da un procuratore senza poteri (o con procura nulla, perché orale), ben poteva essere costituito dall’atto di citazione, con il quale il rappresentato avesse proposto domande compatibili con l’atto formulato dal procuratore senza poteri; d) che, tuttavia, nella specie, tale revoca era intervenuta quando il Liuzzo era divenuto già consapevole dell’accettazione della controparte – accettazione avvenuta pochi giorni dopo la firma della detta proposta – , quando cioè il contratto si era già concluso; e) che, in proposito, il testimone [OSCURATO:PERSONA], escusso nel giudizio di primo grado, quale tecnico del [OSCURATO:PERSONA] –che, unitamente al tecnico del Liuzzo, si era occupato della redazione della scrittura in questione –, aveva riferito che detta scritturaera stata sottoscritta, prima, dal Liuzzo ed era stata lasciata presso il suo studio; che, quindi, il [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni dopo, aveva provveduto a firmare le due copie presso lo studio di tale tecnico e a ritirarle, impegnandosi a consegnarne una al Liuzzo; f) che tale teste aveva aggiunto che, nel gennaio 2006, il Liuzzo si era presentato presso il suo studio per il ritiro della sua copia e il tecnico gli aveva comunicato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva firmato e che si era impegnato a consegnargli una copia della scrittura firmata da entrambi gli interessati; g ) che il teste era attendibile, nonostante fosse stato denunciato per falsa testimonianza dal Liuzzo, in quanto disinteressato all’esito della controversia e perché le sue dichiarazioni avevano trovato preciso riscontro nelle affermazioni del Liuzzo, contenute nella lettera a firma del suo legale del 29 giugno 2006, il quale aveva confermato che la stesura dell’accordo era stata curata dal tecnico del [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa era stata sottoscritta non contestualmente dagli interessati, ma in tempi diversi; h) che, inoltre, in tale missiva, il difensore del Liuzzo aveva chiesto, in prima battuta, la consegna dell’atto sottoscritto, dimostrando così di essere a conoscenza della sottoscrizione e intimando la revoca solo per l’ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] non avesse voluto accettare il “raggiunto accordo”, e non già la proposta del suo cliente, sicché anche il Liuzzo era perfettamente a conoscenza della conclusione dell’affare con la sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA], poiché, in caso contrario, non avrebbe reclamato la consegna dell’atto sottoscritto da entrambi i contraenti, ma avrebbe chiesto immediatamente notizie sulla proposta formulata; i ) che, avendo avuto il proponente conoscenza della sottoscrizione da parte dell’altro contraente, mediante comunicazione del suo tecnico di fiducia, il contratto doveva ritenersi concluso; l) che, conseguentemente, il comportamento assunto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto avrebbe potuto assumere rilievo ai soli fini di un’eventuale risoluzione di un accordo già concluso, il quale avrebbe richiesto un’ulteriore manifestazione di volontà contraria, comune ad entrambe le parti, avente la stessa forma dell’originario contratto, e non già la mera revoca unilaterale dell’originario proponente; m) che, anche ove si fosse ritenuto che l’accordo tra le parti non si fosse perfezionato, la revoca della proposta del Liuzzo aveva prodotto effetti solo con il deposito del ricorso possessorio presentato il 9 ottobre 2007, attraverso il quale la revoca effettuata dal suo difensore, privo di valida procura scritta, era stata ratificata, con la conseguenza che l’asserita lesione possessoria posta in essere nelle more dagli appellanti difettava dell’elemento soggettivo, avendo gli stessi costruito previa autorizzazione del vicino e prima, quindi, di un’eventuale revoca; n) che, per l’effetto, la domanda possessoria avente ad oggetto la manutenzione nel possesso, per la molestia rappresentata dalla violazione delle distanze legali delle vedute dal confine, doveva essere disattesa, avendo il [OSCURATO:PERSONA] agito in forza dell’accordo scritto su indicato o, comunque, prima della revoca dell’autorizzazione rilasciata dal Liuzzo; o) che, per le stesse ragioni, doveva essere disattesa la domanda riconvenzionale relativa all’individuazione dell’esatto confine tra i due fondi, poiché, con l’accordo richiamato, le parti avevano stabilito concordemente il confine tra i due fondi limitrofi nonché le modalità di realizzazione del muro divisorio, accordo produttivo di effetti nonostante la mancata sottoscrizione del coniuge del [OSCURATO:PERSONA], in regime di comunione legale. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Sono pervenute memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primis , deve essere dichiarata l’inammissibilità della costituzione di nuovo difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], di cui alla procura su foglio separato autenticata dal nuovo legale, allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 27 aprile 2022 (e conseguentemente della stessa memoria illustrativa da questi depositata, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.). Infatti, nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, terzo comma, c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore, su cui possa essere apposta la procura speciale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16962 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4337 del 23/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007). Segnatamente, per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009, tra cui rientra quello di specie – instaurato, in primo grado, con citazione notificata il 28 marzo 2009 –, non opera la novella di cui all’art. 45 della legge 18 giugno 2009 – che ha, tra l’altro, modificato l’art. 83, terzo comma, c.p.c., estendendo le ipotesi in cui può essere rilasciata la procura a margine o in calce anche alla memoria di nomina di nuovo difensore –, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della citata legge. Per l’effetto, resta ferma la nomina dell’originario difensore. E ciò benché ne sia stato denunciato il suo decesso successivamente alla notifica e al deposito del controricorso, nel corso del giudizio di legittimità (vedi memoria di parte ricorrente). Infatti, nel giudizio di cassazione, il decesso dell’unico difensore non determina l’interruzione del processo, essendo governato tale processo dall’impulso d’ufficio. Né sussistono le condizioni per disporre un rinvio ai fini di consentire al controricorrente di nominare un nuovo difensore, atteso che questi ha avuto notizia della sopravvenuta morte dell’originario difensore, ma ha conferito invalidamente il mandato difensivo ad altro legale, sicché la fattispecie deve essere equiparata all’ipotesi in cui la parte nel giudizio di legittimità, avendo avuto conoscenza del decesso del proprio legale, non abbia provveduto alla sua sostituzione, facendo carico il rischio di tale evento direttamente alla parte interessata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7751 del 08/04/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3898 del 26/02/2015; Sez. 1, Sentenza n. 21608 del 20/09/2013; Sez. U, Sentenza n. 477 del 13/01/2006). 2.– L’eccezione pregiudiziale di inesistenza e/o inammissibilità del ricorso, in quanto notificato in via telematica al difensore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti degli altri intimati, invece, nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], la notifica è avvenuta a mezzo raccomandata a.r.), è infondata. Infatti, è ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato .pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa, allorché l’originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa, come nel caso di specie (vedi autocertificazione di conformità all’originale, sottoscritta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 12 dicembre 2018). Le detteformalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione autografa dell’originario atto cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23951 del 29/10/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019; Sez. U, Sentenza n. 22438del 24/09/2018). Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza di valida procura, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., è infondata. E tanto perché, nel giudizio in cassazione, la mancanza dell’attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53/1994, non comporta l’inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell’attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall’attestazione mancante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27997 del 26/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 9262 del 22/03/2022; Sez. U, Ordinanza n. 29175 del 21/12/2020). 3.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1328, 1350 e 1362 c.c. nonché dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la convenzione derogatoria del rispetto delle distanze prescritte dalla legge, datata 8 novembre 2005, fosse idonea ad esplicare i propri effetti sin dal momento in cui il tecnico di fiducia della parte [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato all’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che il proprio assistito aveva sottoscritto detta convenzione, momento sicuramente antecedente alla avvenuta formalizzazione della revoca di cui alla nota del 29 giugno 2006 – indirizzata dal difensore del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] e al difensore di quest’ultimo –. Secondo l’istante, nel sostenere che la nota datata 29 giugno 2006 non potesse costituire revoca, in quanto sottoscritta esclusivamente dal difensore della parte, non munito di procura speciale per effettuare la revoca, la Corte distrettuale avrebbe omesso ogni valutazione della nota datata 7 giugno 2006, redatta personalmente dal Liuzzo e inviata al Comune di Rosolini e allo stesso [OSCURATO:PERSONA] con raccomandata a.r., nella quale veniva contestata l’apertura di finestre ed aggetti, illegittimamente previsti nell’autorizzato progetto edificatorio del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ad avviso del ricorrente, l’accettazione di una proposta contrattualmente assoggettata al vincolo della forma scritta ad substantiam sarebb e dovuta avvenire con atto avente la stessa forma. 3.1.–Il motivo è inammissibile. Infatti, quand’anche la nota datata 7 giugno 2006 avesse avuto una valenza revocatoria (e dal suo tenore, come riportato dal ricorrente, ciò non emerge), tale circostanza non sarebbe stata comunque decisiva ai fini di escludere il perfezionamento dell’accordo derogatorio del rispetto delle distanze legali, secondo le argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata. In detta pronuncia, la Corte distrettuale ha evidenziato cheil perfezionamento dell’accordo, in ragione della conoscenza dell’accettazione della controparte (ossia della sottoscrizione della scrittura contenente l’accordo, apposta pochi giorni dopo la firma della proposta, recte una decina di giorn i dopo), è avven uto nel gennaio 2006, sicché anche alla data del 7 giugno 2006 il contratto doveva ritenersi ormai già concluso. E , dunque, la revoca unilaterale era inefficace, essendo invece necessaria la risoluzione consensuale, alla stregua del mutuo consenso di entrambe le parti. 3.2.– Quanto alla nota del 29 giugno 2006, la Corte distrettuale non ha negato in radice che essa potesse avere una potenziale valenza revocatoria, ma ha puntualizzato che, essendo tale nota sottoscritta dal solo legale privo di procura ad hoc, la sua ipotetica efficacia avrebbe dovuto essere posticipata al momento della intervenuta ratifica della parte interessata, risalente all’epoca del deposito del ricorso possessorio in data 9 ottobre 2007, allorché l’accordo si era già concluso – al la stregua della comunicazione dell’accettazione nel gennaio 2006 –. E, comunque, quand’anche, per ipotesi, l’accordo non si fosse perfezionato, tale ratifica sarebbe intervenuta in un momento successivo all’integrazione delle turbative contestate (poiché l’apertura delle vedute si era realizzata nell’agosto 2007), sicché sarebbe difettato l’animus turbandi ( ratio decidendi autonoma e rafforzativa, quest’ultima, nient’affatto aggredita con il mezzo di critica). 3.3.–Nondimeno, tornado all’ipotetica revoca di cui alla nota del 7 giugno 2006, sebbene antecedente alla perpetrazione della molestia dell’agosto 2007, la censura non contesta efficacemente l’assunto della pronuncia d’appello, secondo cui, in tale momento, l’accordo tra le parti si era già concluso, per effetto della comunicazione ricevuta dal proponente dell’accettazione della proposta a cura del suo destinatario. In proposito, la pronuncia d’appello ha evocato il precedente giurisprudenziale secondo cui, in tema di conclusione del contratto, qualora l’accettazione sia comunicata da un nuncius (nella fattispecie dal tecnico di fiducia dell’accettante), non è necessaria la materiale trasmissione della stessa accettazione al proponente, in quanto, ai sensi dell’art. 1326, primo comma, c.c., che deroga all’art. 1335 c.c., il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l’accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia avuto comunque conoscenza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22352 del 15/07/2022; Sez. 2, Sentenza n. 25923 del 09/12/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1345 del 08/09/1970; Sez. 3, Sentenza n. 952 del 11/05/1962). Senonché, per il combinato disposto degli artt. 1326, 1328, 1334 e 1335 c.c., la revoca della proposta di contratto, quale atto unilaterale recettizio, non produce effetto quando sia pervenuta all’accettante dopo la conclusione del contratto, ossia dopo l’arrivo all’indirizzo del proponente dell’accettazione della controparte, ipotesi alla quale deve essere equiparata, per quanto anzidetto, la conoscenza che questi ne abbia avuto aliunde(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6323 del 16/05/2000). Anche ove si ritenga – come sembra più plausibile – che, affinché la revoca possa produrre effetti, è necessario che sia spedita dal proponente prima che questi sia giunto a conoscenza dell’accettazione, senza che abbia rilievo il momento in cui la revoca sia conosciuta dall’accettante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016; Sez. 2, Sentenza n. 4489 del 09/07/1981), comunque nella fattispecie la spedizione dell’ipotetica revoca di cui alla nota del 7 giugno 2006 sarebbe successiva alla comunicazione dell’accettazione, e al conseguente perfezionamento dell’accordo, avvenuto nel gennaio 2006. 3.4.–D’altronde, il vincolo della forma scritta ad substantiam risulta osservato, poiché l’accettazione si è cristallizzata tramite successiva sottoscrizione del documento consegnato dal proponente, documento pacificamente prodotto in giudizio. Ai fini della valida conclusione di un contratto per il quale la legge richiede la forma scritta a pena di nullità, il consenso può risultare anche da atti scritti non contestuali, ma diretti alla controparte e contenenti la volontà definitiva di obbligarsi ovvero all’esito della disallineata, anziché simultanea, sottoscrizione dello stesso documento a cura dei contraenti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3088 del 13/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 23966 del 23/12/2004; Sez. 1, Sentenza n. 6629 del 18/07/1997; Sez. 2, Sentenza n. 12819 del 01/12/1992; Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 24/04/1990; Sez. 2, Sentenza n. 469 del 18/01/1983). In conseguenza, in ordine ai contratti che esigono la forma scritta ad substantiam conclusi tra persone lontane, occorre discriminare tra forma dell’accettazione – su cui ricade il vincolo formale a pena di nullità (nel caso di specie, soddisfatto attraverso la sottoscrizione del documento in cui è stato incorporato l’accordo) – e forma della comunicazione dell’accettazione, ossia dei mezzi di conoscenza dell’avvenuta accettazione per iscritto – che non esige alcun vincolo formale (nel caso di specie, avvenuta attraverso l’informazione resa, nel gennaio 2006, dal tecnico di fiducia dell’accettante, circa la circostanza che il destinatario della proposta l’avesse accettata sottoscrivendo, in una precisa data, recte dieci giorni dopo la sottoscrizione della proposta dell’8 novembre 2005, il documento consegnato) –. Pertanto, la conoscenza dell’accettazione, ai fini della conclusione dei contratti che richiedono la forma scritta a pena di nullità, non impone la trasmissione dell’accettazione scritta, ma può consistere nella mera notizia che il destinatario della proposta abbia provveduto ad accettarla per iscritto. In proposito, si richiama la motivazione della già citata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25923 del 09/12/2014 (riferita ad un preliminare di vendita immobiliare, che richiede la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 1351 c.c.), secondo cui è sufficiente che il nuncius comunichi al proponente di essere in possesso della accettazione scritta del destinatario della proposta e non è, invece, necessario che debba anche essere inviata al proponente tale accettazione, essendo, in merito, decisiva la formulazione dell’art. 1326, primo comma, c.c., in base al quale, se il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha “conoscenza” dell’accettazione dell’altra parte, tale conoscenza si può realizzare anche senza la sua trasmissione al proponente. Se, infatti, il legislatore avesse ritenuto indispensabile tale ultima circostanza, la previsione della “conoscenza”, di cui all’art. 1326, primo comma, c.c., sarebbe superflua, in quanto inutile ripetizione dell’art. 1335 c.c., sicché il contratto si deve ritenere ugualmente concluso quando, pur non essendo stata l’accettazione indirizzata al proponente, questi ne abbia comunque avuto conoscenza. 4.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 1170 c.c. e degli artt. 112, 91 e 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale, nel rigettare la duplice domanda possessoria avanzata nel giudizio di prime cure, omesso ogni valutazione e statuizione sulla manutenzione nel possesso afferente al materiale di risulta riposto dal [OSCURATO:PERSONA] davanti all’accesso carrabile della proprietà del ricorrente. Sicché tale carenza avrebbe determinato l’improcedibilità o inammissibilità dell’impugnazione, quantomeno limitatamente al relativo capo della sentenza appellata, con il conseguente passaggio in giudicato di tutte le relative statuizioni e la irritualità della compensazione delle spese del giudizio di primo grado, essendo palese la soccombenza del [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda possessoria di specie. 4.1.–La censura è infondata. E tanto perché il parziale accoglimento dell’appello e il conseguente rigetto della domanda possessoria formulata da [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono al solo capo dell’interdetto impugnato, ossia alla contestazione dell’accoglimento dell’azione di manutenzione nel possesso – per violazione delle distanze legali dal confine – delle vedute realizzate sul versante dell’edificio di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si affacciava sulla proprietà Liuzzo. Nessun gravame, invece, è stato proposto sulla ulteriore domanda possessoria accolta nel giudizio di prime cure, avente ad oggetto la rimozione del materiale di risulta riversato dal [OSCURATO:PERSONA] davanti all’accesso carrabile della proprietà Liuzzo, il cui esito si è consolidato per difetto di impugnazione sul punto. Tanto ha giustificato – unitamente al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti, relativa alla condanna del Liuzzo alla restituzione di una striscia di terreno di proprietà di essi appellanti, alla rimozione del cancello nonché all’apposizione dei termini tra le due proprietà – la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per l’effetto, non risulta che vi sia stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la quale si verifica solo quando il giudice pronunci oltre il limite della pretesa o delle eccezioni fatte valere dalle parti o su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Tale vizio, pertanto, è configurabile solo rispetto al petitum e al dispositivo della sentenza e non quando il giudice di appello, il quale contenga la sua decisione nei limiti dei motivi di impugnazione, aggiunga nella motivazione altre e diverse argomentazioni (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019; Sez. 2, Sentenza n. 23626 del 06/11/2006; Sez. 3, Sentenza n. 26999 del 07/12/2005; Sez. L, Sentenza n. 2830 del 28/03/1997; Sez. L, Sentenza n. 7849 del 22/12/1986). Nella fattispecie, l’impugnazione è stata proposta solo con riferimento alla domanda possessoria volta al rispetto delle distanze legali dalle vedute, come accolta nel giudizio di primo grado. Di talché l’esito decisorio del giudizio di gravame è stato limitato al rigetto della domanda possessoria, e non già delle domande possessorie originariamente proposte. Conformemente a siffatta premessa, le argomentazioni addotte dal Giudice d’appello sono state circoscritte esclusivamente alla domanda possessoria respinta. 5.–Conseguentemente, il ricorso deve essere disatteso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del c
Sentenza Cassazione n. 01462/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris