Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 gennaio 2023

Cassazione n. 04471/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Firenze confermava quella emessa, il 27 gennaio 2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata estorsione e incendio ai danni di un autoarticolato, in uso alla ditta [OSCURATO:PERSONA] e di proprietà della società E.TS, nonché del relativo carico e l'aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione.

Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente, alle dipendenze quale autista della ditta di autotrasporti Siragusa, rimasto in panne con l'autoarticolato che stava conducendo - dopo aver minacciato pesantemente il suo datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] ove non gli avesse corrisposto somme di danaro corrispondenti a supposti arretrati, in realtà non dovuti - dava fuoco al mezzo.

Incontestato il carattere doloso dell'incendio (così come accertato dai Vigili del Fuoco), evidente per i giudici del merito che l'autore del fatto dovesse identificarsi nell'odierno ricorrente, come inferito dalle dichiarazioni di più testimoni oculari e, in particolare, da quelle di Doraci (che lo vide lanciare il mozzicone della sigaretta che stava fumando verso il mezzo), di Rizzo (che lo udì affermare «adesso questo camion prende fuoco») e di Luzi (a bordo del cui taxi ricorrente era salito al quale aveva confessato di avere dato fuoco un camion in quanto «creditore di due mensilità»).

Conclusione ulteriormente avvalorata dalla condotta precedentemente serbata da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi del datore di lavoro Siragusa al quale, appena prima dell'incendio, aveva inviata una foto del mezzo recante il parabrezza effranto, accompagnandola con frasi minacciose e richieste di denaro.

Quanto alla tentata estorsione, i giudici del merito - esclusa la plausibilità della tesi alternativa secondo la quale l'imputato vantava pretese economiche nei riguardi del datore di lavoro che, anzi, nutriva nei suoi riguardi sospetti di illegittime sottrazioni di carburante - ritenevano che la prova della responsabilità del ricorrente risiedesse nel chiaro tenore dei messaggi inviati dal ricorrente a Siragusa aventi per oggetto pretese economiche del tutto pretestuose.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, e deduce tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo lamenta violazione di legge vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto di estorsione in quello di ragion fattasi.

L'opzione ermeneutica del giudice di secondo grado, secondo la tesi difensiva, acriticamente aderente a quella del giudice di primo grado, è fondata su elementi indiziari privi dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Dopo avere citato numerosi arresti in tema di differenza tra i due delitti, la difesa ha ricordato come fosse stato lo stesso datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], a ricordare l'esistenza di un contenzioso con l'imputato a proposito dell'utilizzo di una tessera carburante e, pertanto, di non aver pagato a quest'ultimo lo stipendio di agosto.

A fronte di tanto la Corte territoriale non ha sciolto il ragionevole dubbio sul diverso elemento psicologico, trascurando la plausibilità della tesi alternativa secondo la quale l'imputato intendeva realizzare una pretesa, anche ove giuridicamente infondata, che avrebbe tuttavia potuto formare oggetto di una vertenza giudiziaria.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati.

A fronte di un appello che sollecitava il giudice dell'impugnazione a riesaminare l'intero quadro probatorio, la Corte territoriale non ha fornito adeguate risposte, giungendo a rendere una motivazione insufficiente, in spregio del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio.

2.3. Con il terzo motivo, lamenta erronea applicazione degli articoli 62-bis e 133 cod. pen.

La motivazione del Giudice di appello ha sostanzialmente ricalcato quella del giudice di primo grado, tanto in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, quanto in punto di dosimetria della pena, omettendo di valutare elementi favorevoli, ivi compresa la scelta deflattiva dell'imputato che ha garantito celerità nella definizione del giudizio nei suoi riguardi.

Infine è incongrua altresì la risposta fornita alla doglianza in punto di aumento a titolo di continuazione, eccessivo in relazione ad una mera ipotesi di reato tentato.

2.4. Con le conclusioni scritte, depositate il 2 gennaio 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è tornato, articolandoli, su tutti e tre i motivi di ricorso.

In via preliminare ha, tuttavia, eccepito l'irritualità della notifica dell'avviso per l'odierng, per non avere egli ricevuto alcun avviso di fissazione udienza, né la comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, pur essendo l'autore del ricorso per cassazione quale difensore di fiducia del ricorrente, incarico che non ha mai subito alcuna interruzione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata in data 2 gennaio 2023, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

1. E' in primo luogo infondata l'eccezione in rito.

Come risulta dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), il 12 novembre 2021 l'imputato, con dichiarazione resa all'Ufficio matricola della Casa circondariale di Pistoia, ha nominato quale proprio difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e contestualmente revocato le «nomine precedenti».

Per tale motivo, già all'udienza del 14 luglio 2022, questa Corte, preso atto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è iscritta nell'albo speciale della Corte di cassazione, ha nominato in sostituzione di quest'ultima, il difensore d'ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed ha dato a entrambi comunicazione del rinvio del processo all'odierna udienza, così come ad entrambi ha dato comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale (quelle per l'odierna udienza, peraltro, svolte con rinvio per relationem a quelle depositate in data 20 giugno 2022 per l'udienza precedente).

La vocatio in iudicium è stata, dunque, ritualmente effettuata.

2. E' inammissibile il primo motivo di ricorso.

Nel negare l'invocata diversa qualificazione del fatto di tentata estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte d'appello (p. 15 della sentenza impugnata) ha, con motivazione non manifestamente illogica, escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente avanzare nei riguardi del proprio datore di lavoro pretese creditorie, evidenziando come risultasse - sia dalla parola della persona offesa, che dalle dichiarazioni dello stesso imputato - che il mancato pagamento della retribuzione del mese di agosto non era ricollegata all'asserita esistenza di un contenzioso tra i due per la questione delle spese per il carburante; per tale via, ha escluso che potesse ravvisarsi nell'imputato l'atteggiamento psicologico che è alla base del reato di ragion fattasi.

Così facendo, la Corte territoriale si è posta nel solco della giurisprudenza di legittimità che, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez.

U. n. 29541 del 16/07/2020, Filando, Rv. 280027): nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362).

Come già detto, nel caso di specie, la tesi secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era animato dalla finalità di perseguire una pretesa ragionevolmente tutelabile giudizialmente è smentita non solo dalle dichiarazioni del Siragusa, ma da quelle dello stesso imputato che, difatti, ha affermato di «non avere alcun interesse a bruciare il camion poiché i soldi gli erano già stati dati».

3. Quanto alla censura di asserita violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., la stessa si prospetta affatto generica in quanto il ricorrente si limita a dedurre la mera violazione della norma processuale, senza individuare criticamente le ragioni per le quali l'impugnata sentenza sarebbe inidonea a sostenere il giudizio di responsabilità del ricorrente secondo la regola dell' «oltre ogni ragionevole dubbio».

È, invero «inammissibile il motivo in cui si assume, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in assenza di censure specifiche rivolte alla motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto i limiti dell'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza» (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174). 5 v

4. Non miglior sorte, reputa il Collegio, merita il terzo e ultimo motivo di ricorso, con cui si svolgono censure di violazione di legge e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena, di eccessività dell'aumento ex art. 81 cod. pen. e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte territoriale (p. 15 della sentenza), dopo avere rimarcato la circostanza che la pena per il reato più grave è stata parametrata nel minimo edittale e che l'aumento di soli sei mesi di reclusione per il reato unificato per continuazione è «contenuto e congruo rispetto alla gravità dei fatti», ha giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali di cui l'imputato risulta gravato e l'assenza di qualsiasi sintomo di resipiscenza.

Ciò premesso, è in primo luogo incensurabile il giudizio di congruità della pena base per il reato più grave (come detto computata nel minimo edittale) e quello che la Corte ha riservato all'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato satellite.

Se è innegabile che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. u. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) è altrettanto incontrovertibile che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Sicché, venendo alla sentenza oggetto d'impugnazione, a fronte di un aumento assolutamente contenuto, quali quello operato dal primo giudice, la motivazione della Corte risulta certamente rispondente alla finalità per la quale è previsto il relativo obbligo, ossia il controllo del corretto uso del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione e la ragionevolezza della pena.

Anche la motivazione resa in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche si palesa del tutto immune dai denunciati vizi e, per assolutamente corretta in diritto, laddove il semplice riferimento agli elementi ritenuti ostativi (precedenti penali e assenza di resipiscenza) è già di per sé sufficiente a giustificare il diniego delle invocate attenuanti, atteso che, come più volte affermato da questa Corte, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 23903 del 15/05/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).

5. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso - come preannunciato - dev'essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitatívamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Firenze confermava quella emessa, il 27 gennaio 2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentata estorsione e incendio ai danni di un autoarticolato, in uso alla ditta [OSCURATO:PERSONA] e di proprietà della società E.TS, nonché del relativo carico e l'aveva condannato alla pena di tre anni di reclusione. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente, alle dipendenze quale autista della ditta di autotrasporti Siragusa, rimasto in panne con l'autoarticolato che stava conducendo - dopo aver minacciato pesantemente il suo datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] ove non gli avesse corrisposto somme di danaro corrispondenti a supposti arretrati, in realtà non dovuti - dava fuoco al mezzo. Incontestato il carattere doloso dell'incendio (così come accertato dai Vigili del Fuoco), evidente per i giudici del merito che l'autore del fatto dovesse identificarsi nell'odierno ricorrente, come inferito dalle dichiarazioni di più testimoni oculari e, in particolare, da quelle di Doraci (che lo vide lanciare il mozzicone della sigaretta che stava fumando verso il mezzo), di Rizzo (che lo udì affermare «adesso questo camion prende fuoco») e di Luzi (a bordo del cui taxi ricorrente era salito al quale aveva confessato di avere dato fuoco un camion in quanto «creditore di due mensilità»). Conclusione ulteriormente avvalorata dalla condotta precedentemente serbata da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi del datore di lavoro Siragusa al quale, appena prima dell'incendio, aveva inviata una foto del mezzo recante il parabrezza effranto, accompagnandola con frasi minacciose e richieste di denaro. Quanto alla tentata estorsione, i giudici del merito - esclusa la plausibilità della tesi alternativa secondo la quale l'imputato vantava pretese economiche nei riguardi del datore di lavoro che, anzi, nutriva nei suoi riguardi sospetti di illegittime sottrazioni di carburante - ritenevano che la prova della responsabilità del ricorrente risiedesse nel chiaro tenore dei messaggi inviati dal ricorrente a Siragusa aventi per oggetto pretese economiche del tutto pretestuose. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, e deduce tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo lamenta violazione di legge vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto di estorsione in quello di ragion fattasi. L'opzione ermeneutica del giudice di secondo grado, secondo la tesi difensiva, acriticamente aderente a quella del giudice di primo grado, è fondata su elementi indiziari privi dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza. Dopo avere citato numerosi arresti in tema di differenza tra i due delitti, la difesa ha ricordato come fosse stato lo stesso datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA], a ricordare l'esistenza di un contenzioso con l'imputato a proposito dell'utilizzo di una tessera carburante e, pertanto, di non aver pagato a quest'ultimo lo stipendio di agosto. A fronte di tanto la Corte territoriale non ha sciolto il ragionevole dubbio sul diverso elemento psicologico, trascurando la plausibilità della tesi alternativa secondo la quale l'imputato intendeva realizzare una pretesa, anche ove giuridicamente infondata, che avrebbe tuttavia potuto formare oggetto di una vertenza giudiziaria. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati. A fronte di un appello che sollecitava il giudice dell'impugnazione a riesaminare l'intero quadro probatorio, la Corte territoriale non ha fornito adeguate risposte, giungendo a rendere una motivazione insufficiente, in spregio del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta erronea applicazione degli articoli 62-bis e 133 cod. pen. La motivazione del Giudice di appello ha sostanzialmente ricalcato quella del giudice di primo grado, tanto in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, quanto in punto di dosimetria della pena, omettendo di valutare elementi favorevoli, ivi compresa la scelta deflattiva dell'imputato che ha garantito celerità nella definizione del giudizio nei suoi riguardi. Infine è incongrua altresì la risposta fornita alla doglianza in punto di aumento a titolo di continuazione, eccessivo in relazione ad una mera ipotesi di reato tentato. 2.4. Con le conclusioni scritte, depositate il 2 gennaio 2023, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è tornato, articolandoli, su tutti e tre i motivi di ricorso. In via preliminare ha, tuttavia, eccepito l'irritualità della notifica dell'avviso per l'odierng, per non avere egli ricevuto alcun avviso di fissazione udienza, né la comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, pur essendo l'autore del ricorso per cassazione quale difensore di fiducia del ricorrente, incarico che non ha mai subito alcuna interruzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata in data 2 gennaio 2023, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 1. E' in primo luogo infondata l'eccezione in rito. Come risulta dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), il 12 novembre 2021 l'imputato, con dichiarazione resa all'Ufficio matricola della Casa circondariale di Pistoia, ha nominato quale proprio difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e contestualmente revocato le «nomine precedenti». Per tale motivo, già all'udienza del 14 luglio 2022, questa Corte, preso atto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] non è iscritta nell'albo speciale della Corte di cassazione, ha nominato in sostituzione di quest'ultima, il difensore d'ufficio avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed ha dato a entrambi comunicazione del rinvio del processo all'odierna udienza, così come ad entrambi ha dato comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale (quelle per l'odierna udienza, peraltro, svolte con rinvio per relationem a quelle depositate in data 20 giugno 2022 per l'udienza precedente). La vocatio in iudicium è stata, dunque, ritualmente effettuata. 2. E' inammissibile il primo motivo di ricorso. Nel negare l'invocata diversa qualificazione del fatto di tentata estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte d'appello (p. 15 della sentenza impugnata) ha, con motivazione non manifestamente illogica, escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente avanzare nei riguardi del proprio datore di lavoro pretese creditorie, evidenziando come risultasse - sia dalla parola della persona offesa, che dalle dichiarazioni dello stesso imputato - che il mancato pagamento della retribuzione del mese di agosto non era ricollegata all'asserita esistenza di un contenzioso tra i due per la questione delle spese per il carburante; per tale via, ha escluso che potesse ravvisarsi nell'imputato l'atteggiamento psicologico che è alla base del reato di ragion fattasi. Così facendo, la Corte territoriale si è posta nel solco della giurisprudenza di legittimità che, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020, Filando, Rv. 280027): nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). Come già detto, nel caso di specie, la tesi secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era animato dalla finalità di perseguire una pretesa ragionevolmente tutelabile giudizialmente è smentita non solo dalle dichiarazioni del Siragusa, ma da quelle dello stesso imputato che, difatti, ha affermato di «non avere alcun interesse a bruciare il camion poiché i soldi gli erano già stati dati». 3. Quanto alla censura di asserita violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., la stessa si prospetta affatto generica in quanto il ricorrente si limita a dedurre la mera violazione della norma processuale, senza individuare criticamente le ragioni per le quali l'impugnata sentenza sarebbe inidonea a sostenere il giudizio di responsabilità del ricorrente secondo la regola dell' «oltre ogni ragionevole dubbio». È, invero «inammissibile il motivo in cui si assume, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in assenza di censure specifiche rivolte alla motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto i limiti dell'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza» (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli, Rv. 264174). 5 v 4. Non miglior sorte, reputa il Collegio, merita il terzo e ultimo motivo di ricorso, con cui si svolgono censure di violazione di legge e vizio motivazionale in punto di dosimetria della pena, di eccessività dell'aumento ex art. 81 cod. pen. e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale (p. 15 della sentenza), dopo avere rimarcato la circostanza che la pena per il reato più grave è stata parametrata nel minimo edittale e che l'aumento di soli sei mesi di reclusione per il reato unificato per continuazione è «contenuto e congruo rispetto alla gravità dei fatti», ha giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali di cui l'imputato risulta gravato e l'assenza di qualsiasi sintomo di resipiscenza. Ciò premesso, è in primo luogo incensurabile il giudizio di congruità della pena base per il reato più grave (come detto computata nel minimo edittale) e quello che la Corte ha riservato all'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il reato satellite. Se è innegabile che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. u. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) è altrettanto incontrovertibile che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Sicché, venendo alla sentenza oggetto d'impugnazione, a fronte di un aumento assolutamente contenuto, quali quello operato dal primo giudice, la motivazione della Corte risulta certamente rispondente alla finalità per la quale è previsto il relativo obbligo, ossia il controllo del corretto uso del potere discrezionale attribuito al giudice per la determinazione e la ragionevolezza della pena. Anche la motivazione resa in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche si palesa del tutto immune dai denunciati vizi e, per assolutamente corretta in diritto, laddove il semplice riferimento agli elementi ritenuti ostativi (precedenti penali e assenza di resipiscenza) è già di per sé sufficiente a giustificare il diniego delle invocate attenuanti, atteso che, come più volte affermato da questa Corte, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 23903 del 15/05/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 5. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso - come preannunciato - dev'essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitatívamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
Sentenza Cassazione n. 04471/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris