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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 272/1987

ECLI:IT:COST:1987:272
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 (pervenuta alla Corte il 23 gennaio 1987; comunicata il 24 novembre e notificata il 9 dicembre 1986; pubblicata nella G.U. n.11/1 ss. dell'11 marzo 1987 e iscritta al n. 20 reg. ord. 1987) nel giudizio di opposizione, spiegato dalla SACE - Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito alla Esportazione - avverso il decreto 16 febbraio 1985 con il quale il Presidente del Tribunale di Roma, sez. 4.a civ., le aveva ingiunto di pagare all'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloe la somma di lire 16.048.000 più IVA e IAM con gli interessi dalla domanda e le spese della procedura d'ingiunzione, il Tribunale di Roma, sez. 4.a civ., giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36 ("Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso") nella parte in cui prevede che, nel caso di giudizio definito tra le parti, l'avvocato o il procuratore legale che fosse ancora creditore per gli onorari e le spese relative al giudizio stesso può chiedere il pagamento di quanto gli è dovuto anche alla parte avversaria, in quanto la norma denunciata introdurrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra i difensori, nei rapporti tra difensori e parti e tra le parti.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti a) per la SACE, giusta procura speciale per not.

Fiduccia di Roma, reg. 5631 del 20 marzo 1987, gli avv.ti Walter e [OSCURATO:PERSONA] che, con atto depositato il 28 marzo 1987, hanno argomentato e concluso per la fondatezza della proposta questione, b) l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloe che con atto depositato il 28 marzo 1987, integrato con memoria 8 giugno 1987, ha argomentato e concluso per l'inammissibilità per irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione.

Sono intervenuti c) il Presidente del Consiglio dei ministri per il quale l'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 31 marzo 1987, ha argomentato e concluso per l'inammissibilità e, in ipotesi, per l'infondatezza della questione, e d) gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in calce all'atto depositato il 31 marzo 1987, con il quale l'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma ha argomentato e concluso per l'infondatezza delle questioni.

2.2. - Nell'adunanza del 2 luglio 1987 in camera di consiglio, il giudice Andrioli ha svolto la relazione sull'incidente.

3. - L'intervento dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma va dichiarato inammissibile perché l'Ordine non era intervenuto nel giudizio di merito, mentre l'intervento può essere spiegato per la prima volta avanti la Corte soltanto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale nei giudizi aventi per oggetto questioni di legittimità costituzionale (artt. 25 co. 3 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 4 delle norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) (nello stesso senso C. cost. n. 230 del 1987).

4. - La questione è da giudicarsi infondata per le ragioni addotte nella C. cost. n.132 del 1974 dalla quale i motivi svolti dal giudice a quo non persuadono questa Corte a deflettere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara l'inammissibilità dell'intervento spiegato dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma, sez. 4 civ., con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 (n. 20 reg. ord. 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987 Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987. Il cancelliere: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 (pervenuta alla Corte il 23 gennaio 1987; comunicata il 24 novembre e notificata il 9 dicembre 1986; pubblicata nella G.U. n.11/1 ss. dell'11 marzo 1987 e iscritta al n. 20 reg. ord. 1987) nel giudizio di opposizione, spiegato dalla SACE - Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito alla Esportazione - avverso il decreto 16 febbraio 1985 con il quale il Presidente del Tribunale di Roma, sez. 4.a civ., le aveva ingiunto di pagare all'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloe la somma di lire 16.048.000 più IVA e IAM con gli interessi dalla domanda e le spese della procedura d'ingiunzione, il Tribunale di Roma, sez. 4.a civ., giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36 ("Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso") nella parte in cui prevede che, nel caso di giudizio definito tra le parti, l'avvocato o il procuratore legale che fosse ancora creditore per gli onorari e le spese relative al giudizio stesso può chiedere il pagamento di quanto gli è dovuto anche alla parte avversaria, in quanto la norma denunciata introdurrebbe una irrazionale disparità di trattamento tra i difensori, nei rapporti tra difensori e parti e tra le parti. 2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti a) per la SACE, giusta procura speciale per not. Fiduccia di Roma, reg. 5631 del 20 marzo 1987, gli avv.ti Walter e [OSCURATO:PERSONA] che, con atto depositato il 28 marzo 1987, hanno argomentato e concluso per la fondatezza della proposta questione, b) l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Aloe che con atto depositato il 28 marzo 1987, integrato con memoria 8 giugno 1987, ha argomentato e concluso per l'inammissibilità per irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione. Sono intervenuti c) il Presidente del Consiglio dei ministri per il quale l'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 31 marzo 1987, ha argomentato e concluso per l'inammissibilità e, in ipotesi, per l'infondatezza della questione, e d) gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta delega in calce all'atto depositato il 31 marzo 1987, con il quale l'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma ha argomentato e concluso per l'infondatezza delle questioni. 2.2. - Nell'adunanza del 2 luglio 1987 in camera di consiglio, il giudice Andrioli ha svolto la relazione sull'incidente. 3. - L'intervento dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma va dichiarato inammissibile perché l'Ordine non era intervenuto nel giudizio di merito, mentre l'intervento può essere spiegato per la prima volta avanti la Corte soltanto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale nei giudizi aventi per oggetto questioni di legittimità costituzionale (artt. 25 co. 3 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 4 delle norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) (nello stesso senso C. cost. n. 230 del 1987). 4. - La questione è da giudicarsi infondata per le ragioni addotte nella C. cost. n.132 del 1974 dalla quale i motivi svolti dal giudice a quo non persuadono questa Corte a deflettere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara l'inammissibilità dell'intervento spiegato dall'Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Roma; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma, sez. 4 civ., con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 (n. 20 reg. ord. 1987). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987 Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987. Il cancelliere: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 272/1987 — Fons Iuris — Fons Iuris