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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 07987/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Torino, sezione Riesame.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di voler dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2025, depositata in data 17 ottobre 2025, il Tribunale di Torino, sezione del riesame, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico ministero, in parziale riforma dell’ordinanza emessa l’11 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura dell’obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare notturna e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria originariamente disposta, con quella degli arrestidomiciliari, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 337, 582, 583-quatercod. pen.. 2.[OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso articolato in due motivi, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, lamentando la mancanza di motivazione, con riferimento al concreto e attuale pericolo di recidiva e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla decisione, da parte del Collegio, di disporre gli arresti domiciliari senza applicazione del dispositivo elettronicodi controllo, da cui si desume, implicitamente, che il nominato abbia un grado di autocontrollo sufficiente a far presumere l’osservanza spontanea dei limiti imposti da detta misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché in data 06/01/2026 il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, motivato con la sopravvenuta applicazione al ricorrente di diversa misura cautelare (obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria)e quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

2. L’ inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza(Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025 Rv. 288594).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così decisoil 15/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale di Torino, sezione Riesame. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di voler dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2025, depositata in data 17 ottobre 2025, il Tribunale di Torino, sezione del riesame, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico ministero, in parziale riforma dell’ordinanza emessa l’11 settembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Novara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha sostituito la misura dell’obbligo di dimora con prescrizione di permanenza domiciliare notturna e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria originariamente disposta, con quella degli arrestidomiciliari, in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 337, 582, 583-quatercod. pen.. 2.[OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso articolato in due motivi, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, lamentando la mancanza di motivazione, con riferimento al concreto e attuale pericolo di recidiva e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla decisione, da parte del Collegio, di disporre gli arresti domiciliari senza applicazione del dispositivo elettronicodi controllo, da cui si desume, implicitamente, che il nominato abbia un grado di autocontrollo sufficiente a far presumere l’osservanza spontanea dei limiti imposti da detta misura. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché in data 06/01/2026 il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, motivato con la sopravvenuta applicazione al ricorrente di diversa misura cautelare (obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria)e quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. 2. L’ inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza(Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025 Rv. 288594). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così decisoil 15/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]