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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 luglio 1978

Cassazione n. 22452/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1978 avverso l'ordinanza del 18/02/2025 del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza ex art. 321, comma 2, cod.proc.pen. il Tribunale di Milano, adito ex art. 324 cod.proc.pen., ha confermato il decreto di sequestro emesso ex art. 321, comma 2, 240 bis cod.proc.pen. e 85 bis d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, dal Gip del locale Tribunale il 6.11.2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la somma di Euro 25.615,00, rinvenuta all'interno dell'abitazione del ricorrente e, in parte, della di lui ex compagna [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1 e 4, d.p.r. n. 309 del 1990.

2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al travisamento della prova fornita dalla difesa che ha determinato un radicale vizio di motivazione.

In premessa si espone che la difesa dell'indagato in sede di riesame ha depositato una memoria con n. 6 allegati con cui ha prodotto la Rb documentazione attestante la lecita e regolare provenienza del denaro rinvenuto presso l'abitazione del Giuliana e della madre [OSCURATO:PERSONA] nonché presso l'abitazione dell'ex compagna [OSCURATO:PERSONA].

Si assume che il Tribunale del riesame nel confermare il sequestro non ha tenuto conto del presupposto di ragionevolezza temporale tra i beni sequestrati e la loro riferibilità ad un periodo non eccessivamente antecedente alla commissione del reato, adducendo la sussistenza di riscontri della legittima provenienza del denaro benchè risalenti agli anni 2002 e 2010 (in ragione di asserite attività di compravendita di immobili da parte della madre del ricorrente).

Neppure é stato correttamente valutato il profilo della sproporzione tra la capacità reddituale del Giuliana ed il valore del denaro in sequestro.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile.

Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione) (Sez. 2 n.49739 del 10/10/2023, Rv. 285608).

2. Nella specie si invoca un vizio di motivazione che, tuttavia, non concreta né una mancanza di motivazione, né una motivazione apparente.

Ed invero l'ordinanza impugnata, nel valutare i presupposti per l'adozione della c.d. confisca allargata, con argomentazioni articolate ed esenti da aporie logiche, ha dato conto che la somma di Euro 25.615,00 era stata rinvenuta in parte presso l'abitazione di via Valtellina n. 50 (suddivisa in vari posti) ed in parte nella borsa della palestra del Giuliana rinvenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che lo ospitava da qualche giorno, in una doppia sistemazione.

Ha quindi rilevato l'incongruen2a tra i redditi da lavoro dipendente percepiti dal medesimo (poco più di Euro 5000,00 in quattro mesi) rispetto alla somma sequestrata.

Quanto alla dedotta provenienza della somma da alcune cessioni immobiliari da parte della madre [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata pone in rilievo che la documentazione prodotta dà atto di alcune compravendite immobiliari, risalenti agli anni dal 2002 al 2010, ritcrtren:ergit poco credibile che i relativi corrispettivi si trovassero in casa a distanza di anni, non risultando peraltro versamenti in relazione a dette operazioni.

Anzi, al contrario, nell'atto di transazione del 2023, relativo alla vendita del 2002, si dava atto di restituzioni da parte di Alaimo avvenute tramite assegno e bonifico e quanto alla vendita del 2010 risultava che il prezzo era stato versato con assegni pro quota intestati ai venditori. --u6t4 kTulr..to-tr Ed inoltra smentire la provenienza del denaro rinvenuto da dette compravendite, la stessa [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza del controllo, aveva riferito agli operanti che le somme di denaro rinvenute erano del figlio.

3. In conclusione, non ricorrendo la violazione di legge in tale sede censurabile, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1978 avverso l'ordinanza del 18/02/2025 del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza ex art. 321, comma 2, cod.proc.pen. il Tribunale di Milano, adito ex art. 324 cod.proc.pen., ha confermato il decreto di sequestro emesso ex art. 321, comma 2, 240 bis cod.proc.pen. e 85 bis d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, dal Gip del locale Tribunale il 6.11.2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la somma di Euro 25.615,00, rinvenuta all'interno dell'abitazione del ricorrente e, in parte, della di lui ex compagna [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 1 e 4, d.p.r. n. 309 del 1990. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al travisamento della prova fornita dalla difesa che ha determinato un radicale vizio di motivazione. In premessa si espone che la difesa dell'indagato in sede di riesame ha depositato una memoria con n. 6 allegati con cui ha prodotto la Rb documentazione attestante la lecita e regolare provenienza del denaro rinvenuto presso l'abitazione del Giuliana e della madre [OSCURATO:PERSONA] nonché presso l'abitazione dell'ex compagna [OSCURATO:PERSONA]. Si assume che il Tribunale del riesame nel confermare il sequestro non ha tenuto conto del presupposto di ragionevolezza temporale tra i beni sequestrati e la loro riferibilità ad un periodo non eccessivamente antecedente alla commissione del reato, adducendo la sussistenza di riscontri della legittima provenienza del denaro benchè risalenti agli anni 2002 e 2010 (in ragione di asserite attività di compravendita di immobili da parte della madre del ricorrente). Neppure é stato correttamente valutato il profilo della sproporzione tra la capacità reddituale del Giuliana ed il valore del denaro in sequestro. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione) (Sez. 2 n.49739 del 10/10/2023, Rv. 285608). 2. Nella specie si invoca un vizio di motivazione che, tuttavia, non concreta né una mancanza di motivazione, né una motivazione apparente. Ed invero l'ordinanza impugnata, nel valutare i presupposti per l'adozione della c.d. confisca allargata, con argomentazioni articolate ed esenti da aporie logiche, ha dato conto che la somma di Euro 25.615,00 era stata rinvenuta in parte presso l'abitazione di via Valtellina n. 50 (suddivisa in vari posti) ed in parte nella borsa della palestra del Giuliana rinvenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che lo ospitava da qualche giorno, in una doppia sistemazione. Ha quindi rilevato l'incongruen2a tra i redditi da lavoro dipendente percepiti dal medesimo (poco più di Euro 5000,00 in quattro mesi) rispetto alla somma sequestrata. Quanto alla dedotta provenienza della somma da alcune cessioni immobiliari da parte della madre [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata pone in rilievo che la documentazione prodotta dà atto di alcune compravendite immobiliari, risalenti agli anni dal 2002 al 2010, ritcrtren:ergit poco credibile che i relativi corrispettivi si trovassero in casa a distanza di anni, non risultando peraltro versamenti in relazione a dette operazioni. Anzi, al contrario, nell'atto di transazione del 2023, relativo alla vendita del 2002, si dava atto di restituzioni da parte di Alaimo avvenute tramite assegno e bonifico e quanto alla vendita del 2010 risultava che il prezzo era stato versato con assegni pro quota intestati ai venditori. --u6t4 kTulr..to-tr Ed inoltra smentire la provenienza del denaro rinvenuto da dette compravendite, la stessa [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza del controllo, aveva riferito agli operanti che le somme di denaro rinvenute erano del figlio. 3. In conclusione, non ricorrendo la violazione di legge in tale sede censurabile, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila
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