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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 11322/2022

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020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 87/2020 della Corte di appello di Milano depositata il 6 marzo 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Milano ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Monza, che aveva dichiarato prescritti i contributi richiesti agli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’iscrizione di ufficio alla F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto Data pubblicazione 07/04/2022 1995, n. 335;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, respinto l’appello incidentale proposto dai professionisti sulla legittimità dell’iscrizione alla gestione separata, con riferimento agli accertamenti relativi all’anno di imposta 2008, oggetto del gravame dell’Istituto previdenziale, ha individuato nel giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi, e, nella specie, ha escluso che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., azionata con richieste inviate al Guarino in 30 giugno 2014 ed al Pedranzini in data 5 luglio 2014, fosse prescritta, considerato che le dichiarazioni dei redditi erano state presentate dai predetti professionisti rispettivamente in data 25 settembre 2009 e 30 settembre 2009;

3. avverso tale pronuncia gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi di censura;

4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva;

5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

6. i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in combinato disposto con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, e con gli artt. 2222 e 2229 cod. civ., nonché dell’art. 21 della legge n. 6 del 1981 e dell’art. 7.2. dello [OSCURATO:PERSONA], oltre che dell’art. 2, comma 25, della l. n. 335 del F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 1995, dell’art. 6 del d.lgs. n. 103 del 1996, dell’art. 2 della legge n.

Data pubblicazione 07/04/2022 509 del 1994, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost., tutte in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto legittima l’iscrizione di ufficio dei ricorrenti alla gestione separata, in violazione del contenuto precettivo delle norme fondamentali in materia;

2. con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi su talune questioni giuridiche prospettate, con precipuo riferimento allo svolgimento di attività per la quale è richiesta l’iscrizione dei ricorrenti all’albo professionale;

3. con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995, anche in relazione agli artt. 2222 e 2229 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello disatteso le richiamate previsioni, che sanciscono l’estraneità alla gestione separata dell’attività professionale per la quale è richiesta l’iscrizione ad appositi albi;

4. con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 2 della legge n. 509 del 1994, dell’art. 1 della legge n. 133 del 2011 e dell’art. 26, comma 5, del [OSCURATO:PERSONA], tutte in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello implicitamente ritenuto irrilevante l’avvenuto pagamento del contributo integrativo F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 ad Inarcassa da parte dei ricorrenti anziché dichiarare che l’integrale Data pubblicazione 07/04/2022 assolvimento degli obblighi verso la cassa previdenziale di categoria comporta l’esenzione dall’iscrizione alla gestione separata;

5. con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, e dell’art. 38 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello violato il principio di esclusività e unicità del regime previdenziale vigente per la medesima attività professionale;

6. con il sesto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello aderito ad un principio privo di fondamento giuridico, secondo cui ogni cittadino sarebbe obbligato a costituire tante posizioni previdenziali quante sono le attività lavorative comunque esercitate, a prescindere dall’unicità del trattamento previdenziale esigibile;

7. con il settimo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ., dell’art. 101, comma 2, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello pronunciato sulla base di assunti unilaterali non fondati sulla norma di interpretazione autentica, illegittimamente riletta ed integrata;

8. con l’ottavo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. e, comunque degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di decidere sull’eccezione di intervenuto giudicato parziale F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 della sentenza di primo grado per mancata impugnativa in appello Data pubblicazione 07/04/2022 della statuizione di intervenuta prescrizione dichiarata dal Tribunale sugli avvisi di pagamento relativi all’anno 2009 (per il Guarino) e agli anni 2005 e 2006 (per il Pedranzini), in tal modo escludendo la totale soccombenza dei ricorrenti, anche ai fini della condanna alle spese, proposto come motivo ottavo-bis, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.;

9. con il nono motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 335 del 1995, degli artt. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935 e dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, nonché con l’art. 17, comma 1 e 2 del d.P.R. n. 435 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione subordinata di intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall’I.N.P.S. con riferimento all’anno 2008 (nonché, e ferma l’eccezione di giudicato, per gli anni 2005, 2006 e 2009), in quanto ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte degli interessati, in luogo che al momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione, relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente il termine di versamento;

10. i motivi dal primo al settimo, che possono essere unitariamente valutati, in quanto complessivamente intesi a contestare la legittimità dell’obbligo di iscrizione dei professionisti ricorrenti alla gestione separata dell’I.N.P.S., sono infondati, per le medesime ragioni evidenziate con orientamento ormai consolidato di questa Corte, da ultimo, fra molte, con le ordinanze Cass. Sez.

L. 5 F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 11/11/2021, n. 33399, Cass. Sez.

L. 11/11/2021, n. 33471, Cass.

Data pubblicazione 07/04/2022 Sez.

L. 18/11/2021, n. 35366, Cass. Sez.

L, 19/11/2021, n. 35672, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

11. infatti, in base a ripetute pronunce di questa Corte, si è consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi professionali, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’I.N.P.S., in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (in particolare, Cass. Sez.

L. 18/12/2017, n. 30344, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. Sez.

L. 12/12/2018, n. 32166, Cass. Sez. 6-L. 22/11/2019, n. 30605, Cass. Sez.

L. 03/03/2021, n. 5826);

12. con i richiamati arresti – in particolare con l’ultimo richiamato – si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com'è noto, ha delegato il Governo ad emanare «norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi»), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del «versamento contributivo» che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, da risolversi «volgendosi all’interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018» (così, Cass. n. 5826 cit.);

13. è invece fondato l’ottavo motivo, considerato che è pacifico, in quanto si evince dalla stessa sentenza impugnata, che l’appello dell’I.N.P.S. concerneva unicamente la contribuzione relativa all’anno 2008; ne consegue che, in relazione ai contributi relativi all’anno 2009 per il Guarino ed agli anni 2005 e 2006 per il Pedranzini, la Corte di appello ha omesso di decidere sull’eccezione di intervenuto giudicato parziale della sentenza di primo grado per mancata impugnativa in appello della statuizione di intervenuta prescrizione dichiarata dal Tribunale di Monza, omissione integrante la censura denunciata, ritualmente proposta (Cass. Sez. 2, 14/10/2021, n. 28072, Cass. Sez. 3, 13/01/2021, n. 459), e che ha comportato anche l’erronea statuizione della Corte di appello in ordine al rigetto delle domande complessivamente formulate in primo grado dagli odierni ricorrenti;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 Data pubblicazione 07/04/2022

14. la fondatezza dell’ottavo motivo comporta anche l’assorbimento del motivo correlato, rubricato come ottavo-bis, in ordine al regime delle spese processuali, considerato che la Corte di appello ha condannato gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese del doppio grado, sul presupposto, non corretto per quanto detto al punto precedente, della totale soccombenza dei professionisti;

15. è altresì fondato il nono motivo, posto che la Corte di appello ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte degli interessati, in luogo che al momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione, relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente il termine di versamento, in conformità all’orientamento ormai consolidato di questa Corte, che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez.

L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 4 giugno del 2009 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2008 (Cass. Sez.

L, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32467);

16. pertanto, rigettati i motivi dal primo al settimo, la sentenza impugnata va cassata in relazione all’ottavo motivo, in esso assorbito il motivo ottavo-bis, nonché in relazione al nono motivo, e la causa rinviata per nuovo esame in relazione ai motivi accolti alla Corte F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta i motivi dal primo al settimo, accoglie l’ottavo motivo, in esso assorbito il motivo ottavo-bis, ed il nono motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 87/2020 della Corte di appello di Milano depositata il 6 marzo 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di appello di Milano ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Monza, che aveva dichiarato prescritti i contributi richiesti agli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’iscrizione di ufficio alla F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto Data pubblicazione 07/04/2022 1995, n. 335; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, respinto l’appello incidentale proposto dai professionisti sulla legittimità dell’iscrizione alla gestione separata, con riferimento agli accertamenti relativi all’anno di imposta 2008, oggetto del gravame dell’Istituto previdenziale, ha individuato nel giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi, e, nella specie, ha escluso che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., azionata con richieste inviate al Guarino in 30 giugno 2014 ed al Pedranzini in data 5 luglio 2014, fosse prescritta, considerato che le dichiarazioni dei redditi erano state presentate dai predetti professionisti rispettivamente in data 25 settembre 2009 e 30 settembre 2009; 3. avverso tale pronuncia gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi di censura; 4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 6. i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in combinato disposto con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, e con gli artt. 2222 e 2229 cod. civ., nonché dell’art. 21 della legge n. 6 del 1981 e dell’art. 7.2. dello [OSCURATO:PERSONA], oltre che dell’art. 2, comma 25, della l. n. 335 del F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 1995, dell’art. 6 del d.lgs. n. 103 del 1996, dell’art. 2 della legge n. Data pubblicazione 07/04/2022 509 del 1994, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost., tutte in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto legittima l’iscrizione di ufficio dei ricorrenti alla gestione separata, in violazione del contenuto precettivo delle norme fondamentali in materia; 2. con il secondo motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi su talune questioni giuridiche prospettate, con precipuo riferimento allo svolgimento di attività per la quale è richiesta l’iscrizione dei ricorrenti all’albo professionale; 3. con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995, anche in relazione agli artt. 2222 e 2229 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello disatteso le richiamate previsioni, che sanciscono l’estraneità alla gestione separata dell’attività professionale per la quale è richiesta l’iscrizione ad appositi albi; 4. con il quarto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, dell’art. 2 della legge n. 509 del 1994, dell’art. 1 della legge n. 133 del 2011 e dell’art. 26, comma 5, del [OSCURATO:PERSONA], tutte in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello implicitamente ritenuto irrilevante l’avvenuto pagamento del contributo integrativo F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 ad Inarcassa da parte dei ricorrenti anziché dichiarare che l’integrale Data pubblicazione 07/04/2022 assolvimento degli obblighi verso la cassa previdenziale di categoria comporta l’esenzione dall’iscrizione alla gestione separata; 5. con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, e dell’art. 38 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello violato il principio di esclusività e unicità del regime previdenziale vigente per la medesima attività professionale; 6. con il sesto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello aderito ad un principio privo di fondamento giuridico, secondo cui ogni cittadino sarebbe obbligato a costituire tante posizioni previdenziali quante sono le attività lavorative comunque esercitate, a prescindere dall’unicità del trattamento previdenziale esigibile; 7. con il settimo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ., dell’art. 101, comma 2, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello pronunciato sulla base di assunti unilaterali non fondati sulla norma di interpretazione autentica, illegittimamente riletta ed integrata; 8. con l’ottavo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. e, comunque degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di decidere sull’eccezione di intervenuto giudicato parziale F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 della sentenza di primo grado per mancata impugnativa in appello Data pubblicazione 07/04/2022 della statuizione di intervenuta prescrizione dichiarata dal Tribunale sugli avvisi di pagamento relativi all’anno 2009 (per il Guarino) e agli anni 2005 e 2006 (per il Pedranzini), in tal modo escludendo la totale soccombenza dei ricorrenti, anche ai fini della condanna alle spese, proposto come motivo ottavo-bis, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; 9. con il nono motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 335 del 1995, degli artt. 55 del R.d.l. n. 1827 del 1935 e dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241 del 1997, nonché con l’art. 17, comma 1 e 2 del d.P.R. n. 435 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione subordinata di intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall’I.N.P.S. con riferimento all’anno 2008 (nonché, e ferma l’eccezione di giudicato, per gli anni 2005, 2006 e 2009), in quanto ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte degli interessati, in luogo che al momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione, relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente il termine di versamento; 10. i motivi dal primo al settimo, che possono essere unitariamente valutati, in quanto complessivamente intesi a contestare la legittimità dell’obbligo di iscrizione dei professionisti ricorrenti alla gestione separata dell’I.N.P.S., sono infondati, per le medesime ragioni evidenziate con orientamento ormai consolidato di questa Corte, da ultimo, fra molte, con le ordinanze Cass. Sez. L. 5 F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 11/11/2021, n. 33399, Cass. Sez. L. 11/11/2021, n. 33471, Cass. Data pubblicazione 07/04/2022 Sez. L. 18/11/2021, n. 35366, Cass. Sez. L, 19/11/2021, n. 35672, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 11. infatti, in base a ripetute pronunce di questa Corte, si è consolidato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'Inarcassa, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi professionali, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’I.N.P.S., in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in legge n. 111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (in particolare, Cass. Sez. L. 18/12/2017, n. 30344, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. Sez. L. 12/12/2018, n. 32166, Cass. Sez. 6-L. 22/11/2019, n. 30605, Cass. Sez. L. 03/03/2021, n. 5826); 12. con i richiamati arresti – in particolare con l’ultimo richiamato – si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com'è noto, ha delegato il Governo ad emanare «norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi»), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del «versamento contributivo» che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, da risolversi «volgendosi all’interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018» (così, Cass. n. 5826 cit.); 13. è invece fondato l’ottavo motivo, considerato che è pacifico, in quanto si evince dalla stessa sentenza impugnata, che l’appello dell’I.N.P.S. concerneva unicamente la contribuzione relativa all’anno 2008; ne consegue che, in relazione ai contributi relativi all’anno 2009 per il Guarino ed agli anni 2005 e 2006 per il Pedranzini, la Corte di appello ha omesso di decidere sull’eccezione di intervenuto giudicato parziale della sentenza di primo grado per mancata impugnativa in appello della statuizione di intervenuta prescrizione dichiarata dal Tribunale di Monza, omissione integrante la censura denunciata, ritualmente proposta (Cass. Sez. 2, 14/10/2021, n. 28072, Cass. Sez. 3, 13/01/2021, n. 459), e che ha comportato anche l’erronea statuizione della Corte di appello in ordine al rigetto delle domande complessivamente formulate in primo grado dagli odierni ricorrenti;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 14. la fondatezza dell’ottavo motivo comporta anche l’assorbimento del motivo correlato, rubricato come ottavo-bis, in ordine al regime delle spese processuali, considerato che la Corte di appello ha condannato gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese del doppio grado, sul presupposto, non corretto per quanto detto al punto precedente, della totale soccombenza dei professionisti; 15. è altresì fondato il nono motivo, posto che la Corte di appello ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte degli interessati, in luogo che al momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione, relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente il termine di versamento, in conformità all’orientamento ormai consolidato di questa Corte, che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez- 6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 4 giugno del 2009 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2008 (Cass. Sez. L, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32467); 16. pertanto, rigettati i motivi dal primo al settimo, la sentenza impugnata va cassata in relazione all’ottavo motivo, in esso assorbito il motivo ottavo-bis, nonché in relazione al nono motivo, e la causa rinviata per nuovo esame in relazione ai motivi accolti alla Corte F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29098/2020 Numero sezionale 1749/2022 Numero di raccolta generale 11322/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Rigetta i motivi dal primo al settimo, accoglie l’ottavo motivo, in esso assorbito il motivo ottavo-bis, ed il nono motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
Sentenza Cassazione n. 11322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris