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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 17333/2023

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e implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022; Cass. 18153/2020; Cass.20617/2017; v. anche: Sez. 3, Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023).

Ne consegue che affermare, come fatto dalla Corte di appello e senza alcuna valutazione delle prove eventualmente acquisite in giudizio sul punto qui in discussione, che “non può imputarsi alla banca di non aver rappresentato agli appellanti la reale situazione argentina, ben nota al pubblico” e che “… non è dato comprendere quali possano essere state le informazioni omesse dalla banca …”, essendo “la rischiosità dell’investimento … piuttosto legata alla possibilità del default dell’emissione obbligazionaria; ipotesi del tutto inedita al momento dell’investimento …” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), significa in realtà porsi in aperto contrasto, oltre che con i chiari indici normativi (anche di natura regolamentare) sopra ricordati, anche con i consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità nella materia qui in esame, per come da ultimo menzionati (e qui riaffermati). 5.6.3 Ma a ciò va aggiunto – e qui si evidenzia un chiaro salto logico, che inficia la sentenza impugnata anche per il denunciato vizio motivatorio – F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3

e implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022; Cass. 18153/2020; Cass.20617/2017; v. anche: Sez. 3, Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023). Ne consegue che affermare, come fatto dalla Corte di appello e senza alcuna valutazione delle prove eventualmente acquisite in giudizio sul punto qui in discussione, che “non può imputarsi alla banca di non aver rappresentato agli appellanti la reale situazione argentina, ben nota al pubblico” e che “… non è dato comprendere quali possano essere state le informazioni omesse dalla banca …”, essendo “la rischiosità dell’investimento … piuttosto legata alla possibilità del default dell’emissione obbligazionaria; ipotesi del tutto inedita al momento dell’investimento …” (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), significa in realtà porsi in aperto contrasto, oltre che con i chiari indici normativi (anche di natura regolamentare) sopra ricordati, anche con i consolidati principi affermati da questa Corte di legittimità nella materia qui in esame, per come da ultimo menzionati (e qui riaffermati). 5.6.3 Ma a ciò va aggiunto – e qui si evidenzia un chiaro salto logico, che inficia la sentenza impugnata anche per il denunciato vizio motivatorio – F i r m a t o D a : P A L A Z Z I N I C L A U D I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e 9 5 2 4 3 6 7 4 b b e 6 8 b 7 6 0 0 d a 3 8 2 5 5 6 f d 7 b F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3
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