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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 48902/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del 13 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà in relazione al provvedimento di pene concorrenti n.

Siep 2006/92 del 21 febbraio 2008 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.

Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aielio, Rv. 272011).

Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'den

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del 13 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà in relazione al provvedimento di pene concorrenti n. Siep 2006/92 del 21 febbraio 2008 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aielio, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'den
Sentenza Cassazione n. 48902/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris