CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24149/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti iscritt i al n. 12953 / 2017 R.G. propost i da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domici- lio eletto in Roma, via della Giuliana, n.37; –ricorrente – E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, circonval- lazione Clodia, n. 29; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di eredi di Ha- lima [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Flaminia, n. 213; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 2305/17, depositata il 6 aprile 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Angelo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con- vennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentirli condan- nare al risarcimento dei danni cagionati dall'attività di negoziazione di titoli dagli stessi svolta per conto di essi attori, che aveva determinato la perdita integrale del capitale investito, pari ad Euro 350.509,61. Premesso di aver stipulato, tra i mesi di maggio e luglio 2000, contratti di negoziazione presso lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cambio in associazione e di aver contestualmente delegato il Molino ad impartire or- dini di acquisto e di vendita di titoli, alla cui esecuzione provvedeva il Somma in qualità di promotore finanziario, esposero di aver appreso soltanto succes- sivamente che il convenuto non era dipendente o collaboratore dello studio. Affermarono pertanto la nullità dei contrattidi negoziazione, in quanto stipu- laticon un soggetto che svolgeva abusivamente l'attività d'intermediazione finanziaria, e l'inefficacia degli ordini impartiti dal delegato, nonché l'inade- guatezza delle operazioni compiute per loro conto, in quanto caratterizzate da un altissimo grado di rischio. Si costituirono i convenuti, e resistettero alla domanda, opponendo la prescrizione del diritto al risarcimento, l'estraneità del Molino ai rapporti in- tercorsi tra gli attori e lo [OSCURATO:PERSONA], la validità delle deleghe conferite dagli attori e l'intervenuta ratifica delle operazioni compiute, sempre concor- date con gli stessi. [OSCURATO:PERSONA] chiese inoltre, in via riconvenzionale, la con- danna degli attori al risarcimento dei danni per calunnia, sostenendo che i Masetti, dopo averlodenunciato per aver falsificato le sottoscrizioni della Ah- med Omar e della Cascioli, avevano ammesso di averle apposte essi stessi in luogo delle attrici. 1.1. Con sentenza del 23 agosto 2010, il Tribunale di Roma dichiarò nulle le deleghe conferite al Molino, ma rigettò la domanda, ritenendo che gli attori avessero ratificato le operazioni compiute, delle quali erano stati tempestiva- mente informati, ed escludendo la violazione degli obblighi di diligenza e buona fede, nonché l'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo di ri- schio degl'investitori; rigettò inoltre la domanda riconvenzionale proposta dal Somma, ritenendo non provato che i Masetti fossero consapevoli della sua innocenza. 2. L'impugnazione proposta dai Masetti, in proprio ed in qualità di eredi della [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, e dalla Cascioli è stata accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 6 aprile 2017 ha rigettato l'appello incidentale proposto dal Somma, condannando i convenuti al paga- mento della somma di Euro 580.850,85, oltre interessi legali dalla domanda. Premesso che il giudizio prescindeva dallo sviluppo e dall'esito di quello promosso nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], in astratto solidalmente respon- sabile con il promotore finanziario, e rilevato che la sentenza di primo grado era rimasta incensurata nella parte in cui aveva dichiarato nullele deleghe, la Corte ha ritenuto che l'invalidità del mandato conferito al Molino escludesse il potere dello stesso di impartire ordini all'intermediario, comportandone la responsabilitàextracontrattuale, indipendentemente dalla correttezza e dalla adeguatezza delle operazioni compiutein esecuzione degli ordini inefficaci, avuto riguardo alla consapevolezza della predetta nullità ed alla gravità del pregiudizio arrecato agli attori. Quanto al Somma, pur rilevando che lo stesso non aveva svolto alcuna attività di promozione o collocamento, ma si era limitato ad eseguire gli ordini ricevuti, in qualità di dipendente dello studio Gaffino, ha ritenuto che, in quanto soggetto abilitato alla negoziazione ed inquadrato nella struttura dello intermediario con cui gli attori avevano stipulato contratti quadro, anch'egli dovesse essere considerato responsabile, per non aver rifiutato l'esecuzione degli ordini, non avendo potuto ignorare che il Molino non era abilitato a pro- muovere offerte d'investimento ed a ricevere ed impartire ordini d'investi- mento per delega di terzi.Ha aggiunto che in tal modo era stata svolta un'ar- ticolata e rischiosa attività di negoziazione in assenza di qualsiasi contatto con gl'investitori e della necessaria verifica dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio degli stessi. Precisato inoltre che la sentenza impugnata non aveva costituito oggetto di appello incidentale, nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescri- zione, la Corte ha ritenuto che il fatto dannoso fosse imputabile in egual mi- sura ad entrambi i convenuti, obbligati in solido al risarcimento, ed ha liqui- dato il danno in misura pari all'importo del capitale investito, sul quale ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e gl'interessi con decorrenza dalla do- manda. Ha escluso infine la configurabilità del reato di calunnia, osservando che gli attori avevano denunciato gli appellati nella piena convinzione della loro colpevolezza. 3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cas- sazioneil Molino, per cinque motivi, nonché [OSCURATO:PERSONA], Roberta, Ales- sandro e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], per sei motivi. I Masetti, in proprio e nella qualità, e la Cascioli hanno resistito con controricorsi. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.,la riunione dei ricorsi, proposti separatamente, ma aventi ad oggetto l'impugna- zione della medesima sentenza. 2. Si rileva inoltre che l'impugnazione degli eredi del Somma, pur essendo stata preceduta da quella del Molino, è stata proposta anch'essa in via prin- cipale, in contrasto con il principio di unicità del processo d'impugnazione, il quale esige che, una volta intervenuta la notifica della prima impugnazione, tutte le altre contro la medesima sentenza siano proposte in via incidentale, e quindi con il controricorso; poiché peraltro tale modalità non ha carattere essenziale, ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta, in ricorso incidentale, a condizione però che venga ri- spettato il termine previsto dall'art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 23/11/2021, n. 36057; 12/10/2021, n. 27680; Cass., Sez. II, 14/01/2020, n. 448). Tale prescrizione risulta nella specie puntualmente os- servata, dal momento che il ricorso successivo è stato notificato il 5 giugno 2017, e quindi entro il quarantesimo giorno dalla notificazione di quello pro- posto dal Molino, effettuatail 26 maggio 2017, con la conseguenza che l'im- pugnazione proposta dagli eredi del Somma deve considerarsi ammissibile. 3. Con il primo motivo dei rispettivi ricorsi,i ricorrenti denunciano la vio- lazione e/ola falsa applicazione dell'art. 31, comma terzo, del d.lgs. 1998, n. 58, degli artt. 1223, 2041, 2043, 2055 e 2056 cod. civ. e dell'art. 132, se- condo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto con- troverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante la pendenza del procedimento arbitrale e dei procedimenti monitori promossi dagli attori nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che tali procedimenti avevano ad oggetto la medesima vicenda, ed erano pertanto contraddistinti da petita e causae petendi identiche a quella della domanda in esame, sostengono che ciò avrebbe imposto la dichiarazione di improcedibilità o il rigetto della domanda o quanto meno l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello Studio, al fine di evitare una duplicazione del risarcimento. Aggiungonoche, nell'ipotizzare una responsabilità solidale dello Studio, la Corte di merito non ha considerato che né il Molino, né il Somma avevano agito in qualità di promotori finanziari, essendo il primo un semplice cliente dello Studio, ed il secondo un semplice esecutore degli ordini ricevuti. 3.1. Il motivo è infondato. La duplicecircostanza, accertata dalla sentenza impugnata, che il Molino non fosse un dipendente dello [OSCURATO:PERSONA] ed il Somma non abbia agito in qualità di promotore finanziario non può infatti considerarsi idonea , in linea di principio, ad escludere un concorso dello Studio nella determinazione del pregiudizio subìto dagli attori, e quindi una responsabilità dello stesso in so- lido con i convenuti, il cui accertamento non costituisce peraltro oggetto del presente giudizio, ma del procedimento arbitrale separatamente promosso nei confronti dello Studio, in virtù del contratto d'intermediazione con lo stes- so stipulato: come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legitti- mità in tema di risarcimento del danno, la responsabilità solidale dei danneg- gianti postula soltanto che l'evento dannoso sia imputabile a più soggetti, anche se per condotte autonome o titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, dal momento che l'unicità del fatto dannoso, ri- chiesta dall'art. 2055 cod. civ., riguarda soltanto il danneggiato e non anche l'identità delle azioni dei responsabili e delle norme violate (cfr. Cass., Sez. III, 17/01/2019, n. 1070; 13/01/2015, n. 286; 16/12/2005, n. 27713). 3.2. In presenza di un'obbligazione solidale, la proposizione della do- manda giudiziale da parte del creditore non dà peraltro luogo ad un litiscon- sorzio necessario tra i debitori, poiché la struttura del rapporto, attribuendo al primo la facoltà di esigere per l'intero quanto dovutogli ed imponendo a ciascuno dei secondi di adempiere anch'egli per l'intero, comporta, sul piano processuale, l'autonomia delle rispettive posizioni (cfr. ex plurimis , Cass., Sez. III, 27/06/2007, n. 14844; 24/04/2001, n. 6043; Cass., Sez. II, 11/02/ 2000, n. 1519). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche in tema di responsabilità da fatto illecito, in riferimento all'ipotesi in cui più soggetti ab- biano concorso alla produzione del danno, anche con condotte autonome, essendo stato ribadito che la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria con- sente al creditore di agire, a sua scelta, cumulativamente o separatamente nei confronti dei responsabili, con l'ulteriore precisazione che l'affermazione o l'esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l'accertamento del contri- buto fornito dagli altri impedisce di ravvisare anche un rapporto di dipendenza tra le cause, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessaria- mente essere collegata a quella dei secondi, per effetto dell'obiettiva interre- lazione esistente, sul piano sostanziale, tra le rispettive posizioni (cfr. Cass., Sez. I, 13/10/2016, n. 20692; 20/12/2012, n. 23650).E' stato altresì chiarito che il vincolo di solidarietà tra gli autori dell'illecito è volto a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di evitare di agire pro quota nei confronti di ciascuno di essi, ma non ha alcuna incidenza sull'entità comples- siva del risarcimento, il quale resta limitato, anche nel caso in cui vi siano più responsabili, al danno effettivamente subìto, senza che sia ammessa alcuna riduzione o duplicazione, salva l'ipotesi, prevista dall'art. 1227, primo comma, cod. civ., incui fra i soggetti responsabili sia compreso lo stesso danneggiato, e quella in cui esista una norma speciale che in deroga ai principi generali ponga a carico di un determinato responsabile il risarcimento di danni non risarcibili in base alle regole generali (cfr. Cass., Sez. lav., 2/07/2004, n.12174; 4/03/1993, n. 2605).Il rischio che il danneggiato possa conseguire, attraverso l'esecuzione di più condanneseparatamente ottenute nei confronti dei singoli responsabili, un importo complessivamente superiore a quello del pregiudizio effettivamente subìto risulta poi scongiurato dalla facoltà, ricono- sciuta a ciascun debitore, di eccepire l'intervenuta estinzione totale o parziale del debito da parte degli altri, ferma restando ovviamente la regolazione dei rapporti interni con gli stessi, affidata all'azione di regresso. Nessun rilievo può dunque assumere, ai fini della procedibilità o della fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del Molino e del Somma, la contemporanea pendenza del procedimento arbitrale promosso dagli attori nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], il cui eventuale concorso nella produzione del danno che costituisce oggetto del presente giudizio non può giustificare neppure l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti; tra le due domande sussiste soltanto un rapporto di connessione oggettiva,de- terminato dalla comunanza del petit um , la cui configurabilità non avreb be tuttaviaconsentito neppure di procedere alla trattazione unitaria delle cause, non risultando sufficiente ad escludere la competenza degli arbitri, ai sensi dell'art. 819-tercod. proc. civ., ed impedendo pertanto di disporre la riunione dei procedimenti.Parimenti ininfluente deve ritenersi la circostanza che, oltre alle predette domande, gli attoriabbiano promosso nei confronti dei titolari dello [OSCURATO:PERSONA] due distinti procedimenti per decreto ingiuntivo, aventi ad oggetto il pagamento dei saldi dei conti a loro rispettivamente intestati: in quanto proposte nei confronti di soggetti diversida quelli convenuti nel pre- sente giudizio, nonché caratterizzate da petitae causae petendi di fferenti da quelli della pretesa risarcitoria avanzata in questa sede, le predette domande non presentano infatti alcun profilo di connessione, né soggettiva né ogget- tiva, con quest'ultima, e devono considerarsi pertanto inidonee a giustificare sia l'integrazione del contraddittorio che la riunione dei giudizi. 4. Con il secondo motivo,i ricorrenti deduc ono la violazione e/ o la falsa applicazione degli artt. 112, 343 e 346 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che in ordine alla nullità delle deleghesi fosse formato il giudicato, per effetto della mancata impugnazione in via incidentale della relativa dichiarazione, senza considerare che, essendo risultati total- mente vittoriosi in primo grado, essi potevano riproporrela questione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.Premesso che, in qualità di operatori bancari, i Masetti erano a conoscenza del difetto dell'abilitazione all'esercizio dell'atti- vità di promotore finanziario, sostengono che lo stesso non comportava l'in- validità delle deleghe, aventi ad oggetto la sola formulazione degli ordini di negoziazione da impartire all'intermediario, cui il Molino aveva provveduto nell'esercizio di un'attività di consulenzadi tipo amicale, non subordinata all'i- scrizione nell'albo degli intermediari, non incompatibile con la sua professione di commercialista, esvolta in posizione di totale estraneità rispetto allo [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il motivo è infondato. Non merita infatti consenso la tesi sostenuta dai difensori dei ricorrenti, secondo cui in primo grado questi ultimi erano risultati totalmente vittoriosi, avendo il Tribunale rigettato integralmente la domanda di risarcimento pro- posta dagli attori: tale domanda non era infatti l'unica avanzata con l'atto di citazione, avendo lo stesso ad oggetto anche la dichiarazione di nullità delle deleghe conferite al Molino, per falsità delle relative sottoscrizioni e per difetto di abilitazione all'esercizio dell'attività di promotore finanziario da parte del delegato. La pronuncia di accoglimento espressamente adottata dal Tribunale con riguardo a quest'ultima domanda, traducendosi in una parziale soccom- benza dei convenuti, poneva a loro carico l'onere di proporre appello inciden- tale avverso il relativo capo della sentenza di primo grado, non potendo la questione essere riproposta nelle forme di cui all'art. 346 cod. proc. civ., ri- feribile esclusivamente alle domande o alle eccezioni non esaminate o rimaste assorbite. In tema di impugnazioni, questa Corte ha infatti affermato che, ove una eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequi- vocabilmente, la valutazione d'infondatezza, la devoluzione al giudice d'ap- pello dellasua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non risultandone altrimenti possibile il rilievo officioso ai sensi dell'art. 345, se- condo comma, cod. proc. civ. ( in ragion e del giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.), né sufficiente la mera riproposizioneai sensi dell'art 346 cod. proc. civ., ammissibile invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quell'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure(cfr. Cass., Sez. Un., 12/05/2017, n. 11799; Cass., Sez. lav., 28/08/2018, n. 21264; Cass., Sez. VI, 19/10/2017, n. 24658). 4.2. Il giudicato interno formatosi in ordine alla nullità delle deleghe, in conseguenza della mancata proposizione dell'appello incidentale, preclude, in questa sede, anche la valutazione della portata delle sentenze emesse il 6 settembre 2016, n. 5230/16, e il 28 giugno 2018, n. 4462/18, e depositate dalla difesa del Molino unitamente alla memoria di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con cui, nei giudizi di opposizione promossi dai titolari dello [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti ingiuntivi ottenuti dagli attori, la Corte di appello di Roma, nel confermare il rigetto integrale di una delle domande proposte dai Masetti e nell'accogliere parzialmente l'altra, ha ritenuto valide le deleghe conferite al Molino , pur in difetto dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di promotore finanziario, ravvisandovi un ordinario mandato, sottratto alla di- sciplina dettata dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 5. Con il terzo motivo,i ricorrent i lamenta no la violazione e/ o la falsa applicazione degli artt. 1387 e ss. cod. civ. e degli artt. 112 e 132,secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver di- chiarato illegittimi gli ordini impartiti dal Molino in virtù delle deleghe confe- ritegli, senza tenere conto dei principi applicabili in tema di rappresentanza senza potere. Premesso che non era stata mai messa in discussione la validità dei contratti di negoziazione stipulati con lo [OSCURATO:PERSONA], sostengono che, nel dare esecuzione agli ordini, quest'ultimo aveva agito in buona fede, fa- cendo affidamento sulle deleghe rilasciate dagli attori, i quali, pur essendo stati costantemente informati delle operazioni compiute, avevano lasciato trascorrereoltre un anno prima di contestarle. Precisato inoltre che gli attori avevano espressamente ratificato gli ordini impartitidal Molino, rilevano che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla relativa eccezione, espressamente esaminata in primo grado e riproposta in sede di gravame. 5.1. Il motivo è infondato. Ai sensi dell'art. 1399 cod. civ., la ratifica da parte dell'interessato degli atti posti in essere dal falsus procuratorè infatti consentita, con effetto re- troattivo, nelle sole ipotesi previste dall'art. 1398, ovverosia quando l'atto non possa considerarsi riconducibile alla volontà del rappresentato, per es- sere stato compiuto dal rappresentante in difetto di una valida procura oppure eccedendo i limiti delle facoltà conferiteglicon la stessa, e non anche quando, come nel caso di specie, l'atto non avrebbe potuto essere compiuto a mezzo di quel soggetto, in quanto privo del titolo autorizzativo richiesto dalla legge per l'esercizio dell'attività in cui rientra il compimento degli atti di quel ge- nere: in tal caso, infatti, il vizio dell'atto non dipende dalla mera assenza del potere rappresentativo, cui può porsi rimedio attraverso una successiva ma- nifestazione di volontà dell'interessato, volta a far propri gli effetti dell'atto posto in essere dal rappresentante, ma da un divieto di legge, nella specie risultante dagli artt. 31e 166 del d.lgs. n. 58 del 1998 , collegato alla riserva dell'attività in favore di soggetti iscritti in un apposito albo,dotati di particolari requisiti di professionalitàe sottoposti ad un articolato sistema di controlli. In quanto previsto a tutela non già dell'interesse particolare dell'investitore, ma di quello generale al corretto funzionamento del mercato finanziario, alla luce dell'importanza che tale settore riveste per l'andamento dell'intero sistema economico, il divieto in questione ha carattere inderogabile, e la sua inosser- vanza, diversamente dal caso previsto dall'art. 1398 cod. civ.,non comporta la mera inefficacia dell'atto, ma la sua nullità, non sanabile per effetto dell'e- spressa ratifica dell'investitore o del suo comportamento successivo . Irrile- vante, ai fini della validità dell'atto posto in essere a mezzo del soggetto non autorizzato all'esercizio dell'attività di promotore finanziario, deve ritenersi anche l'affidamento eventualmente ingenerato nel terzo con cui lo stesso ab- bia contrattato, soprattutto nel caso in cui, come nella specie, la convinzione di trattare con un soggetto abilitato non possa essere considerataincolpevole, per essere il terzo un intermediario autorizzato, e quindi a conoscenza delle regole che disciplinano l'esercizio della sua attività professionale, e per essere il soggetto che ha impartito gli ordini una persona a lui ben nota, in quanto adusa a frequentare i suoi uffici. 5.2. In quanto radicalmente contrastante con la ricostruzione della fatti- specie compiuta dalla Corte territoriale, e specificamente con il vizio da que- st'ultima addebitato alle deleghe conferite al Molino, la tesi della ratifica degli ordini sostenuta dalla difesa dei ricorrenti deve ritenersi implicitamente disat- tesa dalla sentenza impugnata, la qualenon può considerarsi priva di moti- vazionesul punto, avendo ritenuto i ricorrenti responsabili per aver indotto gl'investitori astipulare contratti nulli, e quindi non ratificabili, proprio in ra- gione della rilevata preclusione della questione riguardante la validità delle deleghe, in conseguenza della mancata proposizione dell'appello incidentale. Tale considerazione consente di escludere anche la sussistenza del lamentato vizio di omessa pronuncia, per la cui configurabilità non è sufficiente la man- canza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile perla risoluzione del caso concreto: ciò accade quando il giudice di merito non abbia deciso su uno o più capi della domanda autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni pro- poste, oppure abbia deciso soltanto nei confronti di alcune delle parti, e non anchequando, come nella specie, la decisione adottata comporti l'implicita reiezione della domanda o dell'eccezione, risultando la stessa incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, pur in mancanza di una specifica argomentazione in proposito (cfr. Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24155; 11/09/2015, n. 17956; Cass., Sez. II, 4/10/2011, n. 20311). 5.3. Nessun rilievo può infine assumere, nel presente giudizio, la circo- stanza che lavalidità degli ordini impartiti dal Molino, esclusa dalla sentenza impugnata, abbia trovato invece riconoscimento, proprio in virtù della rite- nuta ratifica da parte degl'investitori, nelle già citate sentenze della Corte di appello di Roma, emesse nei giudizi di opposizione proposti dagli eredi dei titolari dello [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti ingiuntivi ottenuti dagli attori: indipendentemente dalla mancata dimostrazione del loro passaggio in giudi- cato, le predette sentenze non possono spiegare efficacia vincolante in questa sede, essendo state pronunciate in giudizi ai quali i ricorrenti sono rimasti estranei, ed avendo avuto ad oggetto domande caratterizzate da petita e causae petendidiverse da quelli della domanda in esame. Com'è noto, infatti, l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti segnati dagli elementi costitutivi dell'azione,e presuppone quindi che la causa prece- dente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche l'oggetto ed il titolo, risultando invece irrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto esaminate per pervenire alla decisione (cfr . Cass., Sez. I, 7/06/2021, n. 15817; 24/03/2014, n. 6830; Cass., Sez. lav., 25/06/2018, n. 16668). 6. Con il quartomotivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 343 e 346 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto preclusa l'eccezione di prescrizione, in virtù della mancata proposizione dell'appello incidentale, senza considerare che la que- stione poteva essere riproposta ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., essendo essi risultati totalmente vittoriosi in primo grado. Premesso che tra l'ultima richiesta di risarcimento avanzata dagli attori e la proposizione della domanda giudiziale erano trascorsi oltre cinque anni, sostengono che in appello gli at- tori non avevano insistito sull'applicabilità dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., invocato in primo grado, in tal modo incorrendo in decadenza, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. 6.1. Il motivo è infondato, per le medesime ragioni esposte in relazione al secondo motivo. Come si evince dalla sentenza impugnata, tardivamente censurata sul puntosoltanto nella memoria depositata dalla difesa del Molino ai sensi dello art. 380-bis.1. cod. proc. civ., la sentenza di primo grado, oltre ad aver ac- colto la domanda di accertamento della nullità delle deleghe conferite al Mo- lino, aveva espressamente rigettato l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dai convenuti in ordine all'azione risarcitoria, in tal modo determi- nandonela parziale soccombenza: correttamente, pertanto la Corte d'appello ha ritenuto che la predetta eccezione non potesse essere reiterata nelle forme di cui all'art. 346 cod. proc. civ., dovendo i convenuti proporre appello inci- dentale avverso il relativo capo della sentenza di primo grado, la cui mancata impugnazione, comportando la formazione del giudicato interno, preclude an- che in questa sede il riesame della questione. 7. Con il quinto motivo, i ricorrenti deduc ono la violazione e /o la falsa applicazione degli artt. 1223, 1227, 2041, 2043 e 2056 cod. civ. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver liquidato il danno in misura pari al capitale investito, senza tenere conto dell'andamento negativo fatto registrare dai mercati finanziari nel periodo in cui erano state compiute le operazioni, il quale avrebbe comunque determi- nato perdite non inferiori al 65%, evitabili soltanto mediante un tempestivo disinvestimento. Aggiungonoche, vertendosi in tema di responsabilità extra- contrattuale, ed avendo il Molino contestatodi aver compiuto tutte le opera- zioni addebitategli, incombeva agli attori l'onere di fornire la prova di quali, tra le operazioni poste in essere dallo [OSCURATO:PERSONA], fossero riconducibili ad ordini da lui impartiti. Precisato di avere a tal fine proposto istanze istruttorie, non esaminate dalla Corte di merito, sostengono che quest'ultima ha omesso di valutare anche il concorso di colpa dei danneggiati, i quali, pur essendo stati costantemente informati delle operazioni compiute, non avevano solle- vato doglianze per più di un anno.Rileva no infine che nella liquidazione del danno la sentenza impugnata non ha indicato i criteri di calcolo della somma riconosciuta, avendo omesso di specificare la decorrenza della rivalutazione monetaria, il tasso d'interesseapplicato e la data dell'illecito. 7.1. Il motivo è infondato. Ai fini della liquidazione del pregiudizio cagionato dalle operazioni com- piute dai convenuti, la sentenza impugnata ha infatti rilevato che le stesse avevano comportato la perdita dell'intero capitale, riconoscendopertanto agli attori una somma pari a quella investita, rivalutata anno per anno e maggio- rata degl'interessi legali con decorrenza dalla domanda. Tali modalità di liqui- dazione trovano conforto nel principio, enunciato dalla giurisprudenza di le- gittimità in tema di risarcimento del danno derivante dalla prestazione del servizio di negoziazione di titoli, secondo cui, consistendo il fatto lesivo nella imposizione a carico dell'investitore di un rischio che egli presumibilmente non si sarebbe accollato, ove fosse stato adeguatamente informato, il danno risarcibile dev'essere commisurato alla differenza tra il valore che i titoli ave- vano alla data dell'acquisto e quello residuo degli stessi al momento della proposizione della domanda di risarcimento (cfr. Cass., Sez. I, 27/08/2020, n. 17948; 27/04/2018, n. 10286). 7.2. Nessun rilievo può assumere, in proposito, la circostanza, fatta va- lere dalla difesa dei ricorrenti, che alla determinazione del danno abbia con- tribuito, nel caso in esame, anche lo sfavorevole andamento del mercato fi- nanziario, i cui effetti, non prevedibili al momento dell'effettuazione degl'in- vestimenti, ed idonei a determinare notevoli perdite indipendentemente dalla condotta illecita dei ricorrenti, avrebbero potuto essere evitati soltanto attra- verso un tempestivo disinvestimento delle somme impiegate: in tema di re- sponsabilità extracontrattuale, l'imprevedibilità del danno rileva infatti sol- tanto ai fini dell'accertamento della colpa, la quale, postulando la violazione di regole di condotta reputate idonee ad evitare la verificazione del fatto le- sivo, è configurabile, sotto il profilo dell'imprudenza, ogni qualvolta manchi la rappresentazione da parte dell'agente, secondo il criterio della media dili- genza ed attenzione, della possibilità dell'evento dannoso, poi in concreto ve- rificatosi; ai fini della liquidazione del danno, trova invece applicazione il cri- terio, desumibile dalla formulazione dell'art. 2056 cod. civ, secondo cui, non avendo tale disposizione richiamato l'art. 1225 cod. civ., sono risarcibili, a differenza di quanto accade in tema di responsabilità contrattuale, non solo i danni prevedibili, ma anche quelli imprevedibili (cfr. Cass., Sez. II, 3/09/ 2010, n. 19045; Cass., Sez. III, 16/10/2007, n. 21619; 30/03/2005, n. 6725). 7.3. E' pur vero che l'applicabilità del criterio di liquidazione fondato sulla perdita di valore dei titoli incontra un limite nell'ipotesi in cui risulti che dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione della domanda di risarcimento , l'investitore abbia avuto la possibilità di rendersi autonomamente conto,con l'uso dell'ordinaria diligenza,della rischiosità dei titoli acquistati, ma, pur non sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbiacon- servati nel proprio patrimonio: in tal caso, infatti, il risarcimentodev'essere liquidato in misura pari alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità(cfr. Cass., Sez. I, 22/12/2017, n. 30902; 31/12/2013, n. 28810; 29/12/2011, n. 29864). Nel caso di specie, tuttavia, pur essendo stato dedotto che gli attori sono stati tenuti costante- mente al corrente delle operazioni compiute dai ricorrenti ed esortati a disin- vestire, non risulta allegato né dimostrato che agli stessi sia stata prospettata la concreta possibilità di sottrarsi alla perdita totale del capitale impiegato, mediante la liquidazione dei titoli ad un prezzo conveniente; l'insistenza dei ricorrenti sullo sfavorevole andamento del mercato conferma anzi che, anche se avessero seguito i consigli ricevuti, gli attori non sarebbero stati in grado di recuperare importi significativi, sicché, ancheladdove risultasse provato che essi decisero di mantenere in portafoglio i titoli acquistati, nella speranza di un miglioramento della situazione generale, tale scelta non potrebbe con- siderarsi contraria alla logica finanziaria né alla diligenza. 7.4. Inammissibili, per difetto di specificità, devono poi ritenersi le cen- sure concernenti l'individuazione delle operazioni compiute a mezzo del Mo- lino, non risultando le stesse accompagnate dalla trascrizione delle richieste istruttorie da quest'ultimo formulate a sostegno delle contestazioni sollevate in proposito, e non spettando comunque a questa Corte il compito di pronun- ciarsi in ordine alla valenza delle predette contestazioni ed all'ammissibilità ed alla rilevanza dei mezzi di prova, il cui apprezzamento è demandato al giudice di merito, al quale sono riservati in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e conclu- denza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/ 11/2013, n. 25608). 7.5. Quanto infine ai criteri adottati per il calcolo della somma liquidata a titolo di risarcimento, l'indicazione degli stessi può essere agevolmente de- sunta dal richiamo della sentenza impugnata ad una nota pronuncia di legit- timità, secondo cui, ove la liquidazione del danno da illecito extracontrattuale abbia luogo con riferimento al valore che il bene perduto dal danneggiato aveva all'epoca del fatto, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guada- gno derivante dal ritardo nel pagamento della somma dovuta, che può essere liquidato mediante l'attribuzione degl'interessi sulla somma rivalutata in base agl'indici rilevati anno per anno o a un indice medio (cfr. Cass., Sez. Un., 17/ 02/1995, n. 1712). Tale citazione deve considerarsi idonea ad assolvere l'ob- bligo di motivazione imposto dall'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., il cui adempimento può aver luogo anche per relationem, attraverso il rinvio a precedenti giurisprudenziali, a condizione che il percorso argomenta- tivo seguito per giungere alla decisione consenta d'individuare la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato (cfr. Cass., Sez. VI, 3/07/ 2018, n. 17403; Cass., Sez. III, 9/05/2017, n. 11227; Cass., Sez. lav., 3/06/ 2016, n. 11508). 8. Con il sesto motivo del loro ricorso, gli eredi del Somma lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132 e 368 cod. proc. civ., osser- vando che, nell'escludere la configurabilità del reato di calunnia, in relazione alla denuncia penale presentata dagli attori nei confronti del Somma per la falsità delle sottoscrizioni apposte sulle deleghe conferite al Molino, la Corte di merito ha omesso di spiegarne le ragioni, non avendo considerato che in sede penale i Masetti avevano espressamente ammesso di avere essi stessi sottoscritto le deleghe in luogo delle attrici. 8.1. Il motivo è inammissibile. Nonostante la stringatezzadelle argomentazioni svolte al riguardo, la mo- tivazione della sentenza impugnata consente di ricostruire agevolmente le ragioni per cui è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale dal Somma: la Corte territoriale ha infatti escluso la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di calunnia ascritto agli at- tori, osservando che questi ultimi, nel denunciare la falsificazione delle dele- ghe da parte dei convenuti, avevano agito nella piena convinzione della loro colpevolezza. Nel censurare tale apprezzamento, i ricorrenti non sono in gra- do d'indicare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento se- guito nella sentenza impugnata, ma si limitano ad insistere sulle diverse ri- sultanze del procedimento penale, senza neppure precisare in quale fase pro- cessuale ed in quale atto le stesse siano state fatte valere, in tal modo dimo- strando di voler sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nei li- miti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cas- sazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. da parte dell'art. 54,comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 9. Entrambi i ricorsivanno pertanto rigettati, con la conseguente con- danna dei ricorrential pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore