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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08400/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito ex art.309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone del 17.8.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Condivideva il Tribunale il giudizio di gravità indiziaria effettuato dal Giudice della cautela sulla base delle concordi dichiarazioni rese, oltre che dalla persona offesa, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presenti agli accadimenti, nonché della documentazione sanitaria in atti.

Secondo la ricostruzione della vicenda, l'aggressione del Richichi era avvenuta nella cucina del ristorante il Cavallino di [OSCURATO:PERSONA], gestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a opera di tre soggetti (due poco più che ventenni; un altro più anziano, chiamato da uno dei predetti "papà"), alla presenza del cuoco [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], moglie e madre dei citati [OSCURATO:PERSONA]; il movente da cui era scaturita detta aggressione doveva individuarsi in un disservizio al tavolo dove era seduto lo Iuliano con i suoi familiari, di cui era stato ritenuto responsabile il Richichi; lo Iuliano, che secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], aveva anche proferito espressioni minacciose, aveva estratto un coltello a serramanico, che aveva adoperato per colpire il Richichi all'addome, tentando, poi, di colpirlo altre volte.

Sempre secondo il Tribunale, le dichiarazioni dei suddetti testi oculari erano lineari, precise e sufficientemente circostanziate; i predetti avevano descritto l'aggressione negli stessi termini e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiaramente riferito che l'autore della coltellata nei confronti del Richichi era stato lo Iuliano, come, peraltro, affermato dalla stesa persona offesa; la versione dei fatti resa, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente figlio e cugino dell'indagato, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto solo al fine di difendere uno dei suoi parenti, aggredito dal personale del ristorante all'interno della cucina dopo essersi lamentato del trattamento ricevuto al tavolo, non era compatibile con l'insieme delle più ampie risultanze investigative; peraltro, i soggetti sentiti dalla difesa erano persone verosimilmente coinvolte nella vicenda e, quindi, non poteva escludersi che costoro coltivassero un interesse concreto a salvaguardare la ig posizione del loro parente, principale interessato.

Condivideva, infine, il Tribunale il giudizio formulato dal Giudice della cautela in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto delle concrete modalità Cr) della grave condotta criminosa, sussumibile sotto il paradigma del tentato omicidio, e della personalità dell'indagato, gravato da vari precedenti penali anche in materia di armi e lesioni personali, nonché in ordine alla ritenuta necessità, al fine di fronteggiare dette esigenze, di disporre la misura della custodia cautelare in carcere. •

2. Avverso detta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione degli artt. 56, 575, 577 n. 4 cod. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento al capo A) della rubrica contestativa".

Ha, al riguardo, sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritento sussistente l'ipotesi delittuosa del tentato omicidio, anziché quella di lesioni personali aggravate, omettendo di fare corretta applicazione dei principi di diritto in materia; che l'indagato sarebbe stato, suo malgrado, coinvolto in una colluttazione con diverse persone e, dopo avere subito un colpo da un suo aggressore, nella concitazione del momento, avrebbe rinvenuto, per puro caso, a terra, un coltello, che aveva usato per difendersi; che, se lo Iuliano avesse avuto l'intenzione di uccidere il Richichi, sarebbe stato sicuramente in grado di farlo; che le concrete modalità dell'azione e soprattutto la qualità dell'arma utilizzata sarebbero indicative dell'inidoneità della condotta a cagionare la morte della persona offesa; che il Tribunale avrebbe ritenuto inattendibili le persone sentite nel corso delle investigazioni difensive, le quali avevano offerto una versione più coerente dei fatti, solo perché legate da rapporto parentale con l'indagato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza della concretezza del pericolo di recidiva ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e dell'adeguatezza di misura meno restrittiva ex art. 275 cod. proc. pen.".

Secondo la difesa, la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sarebbe caratterizzata da mere formule di stile; la concretezza e l'attualità del ravvisato pericolo di recidiva non troverebbe riscontro nell'argomentare del Tribunale; la richiesta formulata in udienza da parte dell'indagato di potere eseguire la misura degli arresti domiciliari presso il domicilio della figlia in Milano sarebbe stata ampiamente corredata da tutte le informazioni relative all'esatto indirizzo dell'abitazione della propria congiunta, nonché dall'acquisita dichiarazione di quest'ultima di volere accogliere il proprio genitore presso la sua casa.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo di impugnazione, giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez.

Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400).

2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Catanzaro non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto.

Il Tribunale ha messo in evidenza come le emergenze investigative (in particolare, le concordi dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla persona offesa) avessero consentito di ricostruire la vicenda nei termini in precedenza indicati, ai quali ci si riporta, al fine di evitare inutili ripetizioni.

Ha, altresì, ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che la diversa ricostruzione accreditata dal ricorrente, sulla base dei riferimenti dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentiti in sede di indagini difensive, non fosse credibile, non solo e non tanto in considerazione del legame parentale delle suddette persone con l'indagato, ma soprattutto perché incompatibile con l'insieme delle più ampie risultanze investigative, che non avevano trovato smentita alcuna.

3. A fronte di ciò, le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto, relative all'attendibilità della persona offesa e degli altri testi, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito, che - con motivazione assolutamente logica e congrua in linea con i dati procedimentali - ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse configurabile il contestato delitto di tentato omicidio (valorizzando specifici elementi quali: l'idoneità dell'arma utilizzata per ferire il Richichi; la zona corporea attinta, sede di organi vitali; l'entità delle lesioni inferte certificate dalla documentazione medica in atti; la circostanza che lo Iuliano, dopo il primo fendente, aveva tentato di colpire nuovamente la vittima già ferita all'addome).

4. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata con riguardo alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento.

E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge, né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato la norma di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.

Con riguardo al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento, l'ordinanza impugnata ha affermato che fossero ravvisabili a carico dell'indagato le esigenze di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., in considerazione delle "modalità concrete della grave condotta criminosa, scaturita da un presunto alterco dovuto a un disservizio al tavolo del ristorante", nonché della "personalità negativa" dell'indagato, gravato da vari precedenti penali anche per reati in materia di armi e lesioni personali.

Ha aggiunto che, "considerate l'indole violenta e imprevedibile del ricorrente, la sua indifferenza rispetto ai precedenti giudiziari subiti e la complessiva gravità del fatto", misura proporzionata e adeguata dovesse ritenersi la custodia in carcere, non reputandosi idonea allo scopo quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, neppure se eseguita in altra regione d'Italia.

5. Orbene, detta motivazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua e non risulta scalfita dall'osservazione secondo cui la richiesta formulata in udienza da parte dell'indagato di potere eseguire la misura degli arresti domiciliari presso il domicilio della figlia in Milano sarebbe stata ampiamente corredata da tutte le informazioni relative all'esatto indirizzo dell'abitazione della propria congiunta, nonché dall'acquisita dichiarazione di quest'ultima di volere accogliere il proprio genitore presso la sua casa.

Per completezza, occorre evidenziare che, fermo restando che la gravità dell'incolpazione mantiene pur sempre un rilievo nella valutazione cautelare (come evincibile dall'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), gravità del reato non significa gravità del fatto e che a quest'ultima - che ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle modalità e circostanze del fatto come connotazioni comportamentali concrete - ha fatto riferimento il Tribunale nella propria decisione al fine di ritenere sussistenti le esigenze cautelari e di giustificare la scelta della misura cautelare adottata.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

7. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] copia ex art. 2 n. 1 ter L. 8 -8 -95 n.

Roma, j 1 MAR. 2022 alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 settembre 2021, il Tribunale di Catanzaro, investito ex art.309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone del 17.8.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Condivideva il Tribunale il giudizio di gravità indiziaria effettuato dal Giudice della cautela sulla base delle concordi dichiarazioni rese, oltre che dalla persona offesa, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presenti agli accadimenti, nonché della documentazione sanitaria in atti. Secondo la ricostruzione della vicenda, l'aggressione del Richichi era avvenuta nella cucina del ristorante il Cavallino di [OSCURATO:PERSONA], gestito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a opera di tre soggetti (due poco più che ventenni; un altro più anziano, chiamato da uno dei predetti "papà"), alla presenza del cuoco [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], moglie e madre dei citati [OSCURATO:PERSONA]; il movente da cui era scaturita detta aggressione doveva individuarsi in un disservizio al tavolo dove era seduto lo Iuliano con i suoi familiari, di cui era stato ritenuto responsabile il Richichi; lo Iuliano, che secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], aveva anche proferito espressioni minacciose, aveva estratto un coltello a serramanico, che aveva adoperato per colpire il Richichi all'addome, tentando, poi, di colpirlo altre volte. Sempre secondo il Tribunale, le dichiarazioni dei suddetti testi oculari erano lineari, precise e sufficientemente circostanziate; i predetti avevano descritto l'aggressione negli stessi termini e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiaramente riferito che l'autore della coltellata nei confronti del Richichi era stato lo Iuliano, come, peraltro, affermato dalla stesa persona offesa; la versione dei fatti resa, in sede di indagini difensive, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente figlio e cugino dell'indagato, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuto solo al fine di difendere uno dei suoi parenti, aggredito dal personale del ristorante all'interno della cucina dopo essersi lamentato del trattamento ricevuto al tavolo, non era compatibile con l'insieme delle più ampie risultanze investigative; peraltro, i soggetti sentiti dalla difesa erano persone verosimilmente coinvolte nella vicenda e, quindi, non poteva escludersi che costoro coltivassero un interesse concreto a salvaguardare la ig posizione del loro parente, principale interessato. Condivideva, infine, il Tribunale il giudizio formulato dal Giudice della cautela in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto delle concrete modalità Cr) della grave condotta criminosa, sussumibile sotto il paradigma del tentato omicidio, e della personalità dell'indagato, gravato da vari precedenti penali anche in materia di armi e lesioni personali, nonché in ordine alla ritenuta necessità, al fine di fronteggiare dette esigenze, di disporre la misura della custodia cautelare in carcere. • 2. Avverso detta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione degli artt. 56, 575, 577 n. 4 cod. pen. in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento al capo A) della rubrica contestativa". Ha, al riguardo, sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritento sussistente l'ipotesi delittuosa del tentato omicidio, anziché quella di lesioni personali aggravate, omettendo di fare corretta applicazione dei principi di diritto in materia; che l'indagato sarebbe stato, suo malgrado, coinvolto in una colluttazione con diverse persone e, dopo avere subito un colpo da un suo aggressore, nella concitazione del momento, avrebbe rinvenuto, per puro caso, a terra, un coltello, che aveva usato per difendersi; che, se lo Iuliano avesse avuto l'intenzione di uccidere il Richichi, sarebbe stato sicuramente in grado di farlo; che le concrete modalità dell'azione e soprattutto la qualità dell'arma utilizzata sarebbero indicative dell'inidoneità della condotta a cagionare la morte della persona offesa; che il Tribunale avrebbe ritenuto inattendibili le persone sentite nel corso delle investigazioni difensive, le quali avevano offerto una versione più coerente dei fatti, solo perché legate da rapporto parentale con l'indagato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza della concretezza del pericolo di recidiva ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e dell'adeguatezza di misura meno restrittiva ex art. 275 cod. proc. pen.". Secondo la difesa, la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sarebbe caratterizzata da mere formule di stile; la concretezza e l'attualità del ravvisato pericolo di recidiva non troverebbe riscontro nell'argomentare del Tribunale; la richiesta formulata in udienza da parte dell'indagato di potere eseguire la misura degli arresti domiciliari presso il domicilio della figlia in Milano sarebbe stata ampiamente corredata da tutte le informazioni relative all'esatto indirizzo dell'abitazione della propria congiunta, nonché dall'acquisita dichiarazione di quest'ultima di volere accogliere il proprio genitore presso la sua casa.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. Quanto al primo motivo di impugnazione, giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rv 261400). 2. Ciò posto, occorre rilevare che il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Catanzaro non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Il Tribunale ha messo in evidenza come le emergenze investigative (in particolare, le concordi dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla persona offesa) avessero consentito di ricostruire la vicenda nei termini in precedenza indicati, ai quali ci si riporta, al fine di evitare inutili ripetizioni. Ha, altresì, ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che la diversa ricostruzione accreditata dal ricorrente, sulla base dei riferimenti dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sentiti in sede di indagini difensive, non fosse credibile, non solo e non tanto in considerazione del legame parentale delle suddette persone con l'indagato, ma soprattutto perché incompatibile con l'insieme delle più ampie risultanze investigative, che non avevano trovato smentita alcuna. 3. A fronte di ciò, le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell'accertamento del quadro indiziario, considerazioni in fatto, relative all'attendibilità della persona offesa e degli altri testi, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito, che - con motivazione assolutamente logica e congrua in linea con i dati procedimentali - ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse configurabile il contestato delitto di tentato omicidio (valorizzando specifici elementi quali: l'idoneità dell'arma utilizzata per ferire il Richichi; la zona corporea attinta, sede di organi vitali; l'entità delle lesioni inferte certificate dalla documentazione medica in atti; la circostanza che lo Iuliano, dopo il primo fendente, aveva tentato di colpire nuovamente la vittima già ferita all'addome). 4. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata con riguardo alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge, né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato la norma di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte. Con riguardo al profilo della sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento, l'ordinanza impugnata ha affermato che fossero ravvisabili a carico dell'indagato le esigenze di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., in considerazione delle "modalità concrete della grave condotta criminosa, scaturita da un presunto alterco dovuto a un disservizio al tavolo del ristorante", nonché della "personalità negativa" dell'indagato, gravato da vari precedenti penali anche per reati in materia di armi e lesioni personali. Ha aggiunto che, "considerate l'indole violenta e imprevedibile del ricorrente, la sua indifferenza rispetto ai precedenti giudiziari subiti e la complessiva gravità del fatto", misura proporzionata e adeguata dovesse ritenersi la custodia in carcere, non reputandosi idonea allo scopo quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, neppure se eseguita in altra regione d'Italia. 5. Orbene, detta motivazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua e non risulta scalfita dall'osservazione secondo cui la richiesta formulata in udienza da parte dell'indagato di potere eseguire la misura degli arresti domiciliari presso il domicilio della figlia in Milano sarebbe stata ampiamente corredata da tutte le informazioni relative all'esatto indirizzo dell'abitazione della propria congiunta, nonché dall'acquisita dichiarazione di quest'ultima di volere accogliere il proprio genitore presso la sua casa. Per completezza, occorre evidenziare che, fermo restando che la gravità dell'incolpazione mantiene pur sempre un rilievo nella valutazione cautelare (come evincibile dall'avverbio "esclusivamente" contenuto nell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), gravità del reato non significa gravità del fatto e che a quest'ultima - che ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle modalità e circostanze del fatto come connotazioni comportamentali concrete - ha fatto riferimento il Tribunale nella propria decisione al fine di ritenere sussistenti le esigenze cautelari e di giustificare la scelta della misura cautelare adottata. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 7. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma. 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] copia ex art. 2 n. 1 ter L. 8 -8 -95 n. Roma, j 1 MAR. 2022 alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'
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