CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14517/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO(iato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, n. 7, cod. pen.; che, con un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell'art. 131- bis cod. pen. nonché vizio di motivazione, per avere il giudice del rinvio disatteso il motivo di appello concernente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nonostante la condotta criminosa fosse diretta su beni di scarso valore economico (fermagli, penne e matite), presenti in luogo abbandonato e già oggetto di condotte vandaliche ed aggiunge che, peraltro, l'avere riportato in precedenza condanne non costituisce ostacolo all'applicazione del beneficio in parola, dovendosi escludere, alla luce del certificato del casellario giudiziario, che il comportamento possa definirsi abituale; che il decidente, con motivazione scevra da profili di illegittimità, ha ritenuto il fatto non meritevole di apprezzamento in termini di speciale tenuità in ragione sia dell'esistenza di precedenti penali specifici che delle complessive modalità della condotta, atteso che i prevenuti si sono adoperati, in ossequio a predefinite modalità organizzative, per introdursi all'interno di una struttura pubblica, violando così la proprietà di un bene destinato alla collettività; che la censura, dunque, è manifestamente infondata perché riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e volta a prefigurare una alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, non consentita in sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il