CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il 16 aprile 1966 a Tiggiano avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 18 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse via "pec" dalla difesa della ricorrente, pervenute il 25 novembre, con le quali sono stati ribaditi i motivi di ricorso e si è anche eccepita l'intervenuta prescrizione del reato contestato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale locale nei confronti [OSCURATO:PERSONA], ha concesso all'imputata appellante il beneficio della sospensione condizionale della pena confermando nel resto la sentenza appellata avuto riguardo il giudizio di responsabilità per la calunnia ascritta alla [OSCURATO:PERSONA] (per aver denunziato il falso smarrimento di un carnet di assegni che ne conteneva uno in precedenza emesso in favore della società [OSCURATO:SOCIETA], simulando tracce di reato a carico del prenditore, pur sapendolo innocente), la pena comminata nonché il risarcimento del danno disposto in favore della costituita parte civile ( liquidato in via equitativa facendo leva sull'importo portato dall'assegno portato all'incasso della [OSCURATO:SOCIETA] e rimasto insoluto proprio in ragione della denunzia in precedenza presentata dall'imputata, concretante la condotta calunniosa). 2. Propone ricorso il difensore della [OSCURATO:PERSONA] e lamentando vizio di motivazione, manifestamente illogica o contraddittoria; mancata assunzione di una prova decisiva con conseguente violazione dell'art 606, comma 1 , lettera d) cpd. proc. pen.; inosservanza dell'alt 195 cod. proc. pen. tale da rendere nulla la sentenza ai sensi della lettera c) dell'art. 606 cod. proc. pen. Ciò in relazione sia alla valutazione operata dalla Corte del merito nel ricostruire la vicenda in fatto sottesa al giudizio di responsabilità; sia in ordine alla esistenza e alla quantificazione del danno liquidato in favore della parte civile, erroneamente rapportato all'importo della somma portata dal titolo falsamente denunziato come smarrito che, dato in garanzia e senza l'apposizione della data, non era utilmente negoziabile, così che di certo non poteva essere considerato nel liquidare il relativo danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Queste le coordinate della vicenda a giudizio siccome ricostruite con doppia valutazione conforme dai giudici del merito. La ricorrente, all'epoca dei fatti, era la legale rappresentante di una società che gestiva un bar del quale si interessava, oltre alla [OSCURATO:PERSONA], anche il Paesani, suo compagno. [OSCURATO:PERSONA] era invece la società che forniva al detto esercizio commerciale la disponibilità di alcune slot-machine nonchè della macchina cambiamonete, essenziale per il funzionamento delle prime. Per ben due volte il macchinario cambiamonete venne fatto oggetto di furto. Ciò malgrado il Paesani, vincendo le resistenze del responsabile della [OSCURATO:SOCIETA], ottenne per una terza volta la disponibilità della macchina in questione, previa consegna, a titolo di garanzia, in caso di un nuovo furto, di un assegno. Lo stesso giorno in cui ebbe a verificarsi il terzo furto, la ricorrente denunziò lo smarrimento del carnet contenente l'assegno dato in garanzia alla [OSCURATO:SOCIETA] e da quest'ultima portato vanamente all'incasso il titolo, proprio in ragione della denunzia. Sempre in punto di fatto, la Corte territoriale, a sostegno della ritenuta responsabilità per la calunnia " reale" contestata alla [OSCURATO:PERSONA], ha inoltre messo in evidenza che fu proprio la ricorrente a rendere la denunzia, nello stesso giorno del detto furto; che il titolo venne tratto su un conto corrente personale dell'imputata; soprattutto, che risulterebbe provato che la consegna del titolo al dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] ( segnatamente il Donati, escusso in via testimoniale) venne effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, peraltro, in occasione della denunzia relativa al carnet di assegni ebbe anche a trascurare di mettere in evidenza l'avvenuto furto relativo alla macchina cambiamonete, intervenuto presso il suo esercizio (li dove assertivamente deteneva il carnet smarrito) nella medesima data in cui si sarebbe accorta dello smarrimento. 3.Ciò posto siffatta ricostruzione in punto di fatto risulta contrastata dal ricorso con un primo, articolato, gruppo di censure attraverso le quali la difesa ha inteso mettere in discussione la tenuta logica, le valutazioni probatorie e le scelte istruttorie rese dalla Corte del merito a sostegno del ribadito giudizio di responsabilità speso in danno dell'imputata. 3.1.In particolare, ad avviso della difesa, le deposizioni dei testi escussi Daicecchi, Scipioni e Donati non consentivano alla Corte del merito di ritenere che l'assegno descritto nel capo di imputazione fosse stato consegnato a quest'ultimo dalla [OSCURATO:PERSONA]; per contro, le emergenze acquisite, valorizzate in termini di linearità logica, consentirebbero di validare la tesi difensiva secondo la quale il detto titolo, pacificamente non sottoscritto dall'imputata, venne consegnato alla società creditrice dal Paesani, effettivo gestore del bar e dominus della relativa attività commerciale, secondo una ricostruzione compiutamente preclusa alla difesa dalla mancata assunzione della deposizione di tale ultimo soggetto, per quanto sollecitata dapprima ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. e poi in appello ex art. 603 del codice di rito. La Corte del merito, inoltre, non avrebbe considerato aspetti decisivi della vicenda (l'assegno non risultava sottoscritto dalla ricorrente), trascurando di mettere in risalto emergenze incidenti sul dolo (si denunziò lo smarrimento del carnet e non il furto proprio perche la ricorrente era incerta rispetto alla effettiva causale delle ragioni sottese al mancato rinvenimento dello stesso e ciò in linea del resto l'intenzione di chiudere il conto corrente di riferimento secondo una prassi confermata anche dal Direttore delle Poste presso la cui agenzia il conto risultava acceso). Ancora, a supporto della decisione, la Corte territoriale avrebbe posto momenti valutativi connotati da marcata illogicità ( in particolare, la circostanza che al momento della denunzia non venne fatto riferimento al furto della macchina cambiamonete di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] trovava ragion d'essere proprio nella incertezza relativa al possibile coinvolgimento del carnet tra gli oggetti sottratti), scrutinati anche in parte qua senza dare alla difesa la possibilità di spiegare al meglio le proprie prerogative difensive (in particolare senza disporre la rinnovazione istruttoria sollecitata relativamente alla deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], prima ammessa e poi revocata in primo grado, che avrebbe potuto chiarire le ragioni in forza delle quali la ricorrente era solita tenere presso il bar il proprio libretto di assegni personale). 3.2. I rilievi difensivi sono inammissibili per più, concorrenti, ordini di ragioni. Più che mettere in evidenza effettive ragioni di contraddittorietà intrinseca o manifeste incongruenze nel percorso logico tracciato in sentenza, si sollecita la Corte ad una inammissibile rivalutazione integrale delle acquisizioni probatorie, lette privilegiando la tesi difensiva, della quale si rivendica una verosimiglianza alternativa all'evidenza inconferente in questa sede. Il tutto peraltro ribadendo i motivi di appello sistematicamente affrontati e superati dalla sentenza impugnata e rimarcando pretermissioni argomentative cadute su aspetti tutt'altro che dirimenti della motivazione spesa in sentenza a sostegno del confermato giudizio di responsabilità. 3.2.1. E così, quanto al portato delle deposizioni dei testi Scipioni, Daicecchi e Donati, il ricorso mette in discussione la lettura delle dette emergenze processuali privilegiata dai giudici del merito non solo tramite una scelta metodologica non appropriata (scomponendone il portato ed estrapolandone singoli frammenti a discapito di una valutazione del relativo dato che deve invece essere complessiva e globale), ma soprattutto trascurando di operare un effettivo confronto critico con il tenore delle dic:hiarazioni testimoniali del Donati. Dichiarazioni dalle quali, come messo in evidenza in sentenza, è emerso senza incertezze che il titolo dato in garanzia al momento della consegna della terza macchina cambiamonete, compilato nell'importo e nella firma, gli venne consegnato da una donna che si dichiarò responsabile del bar e che aveva già visto in precedenza, così da consentire l'inequivoca conclusione che si trattava dell'imputata. Sifatte indicazioni testimoniali, che, come detto, il ricorso non contrasta con la dovuta specificità, per quanto siano in grado di deprivare a monte di rilievo l'intero assunto difensivo, hanno peraltro conferma in quelle dibattimentali dello Scipioni. Vero è che quest'ultimo in sede di indagini ebbe a dichiarare che l'assegno dato in garanzia venne consegnato dal Paesani; ma tale indicazione venne poi rettificata in sede dibattimentale, finendo per convergere con quella del Donati, come rimarcato dai giudici del merito senza incorrere in manifeste incongruenze logiche, mettendo in evidenza che, come riferito dal citato teste, quella originariamente riportata era solo una sensazione poi smentita dalla informazione di segno opposto direttamente assunta dal Donati, immediato percettore del titolo.3.2.2. In questa cornice, è indifferente che il Donati non sia stato in grado di precisare se il titolo consegnato fosse quello portato all'incasso: l'insieme delle circostanze emerse (a tacer d'altro, non risultano addotte altre ragioni per le quali la [OSCURATO:SOCIETA] dovesse avere la disponibilità di un assegno tratto sul conto corrente personale della ricorrente) emarginano, infatti, l'assoluta indifferenza probatoria del rilievo sollevato dalla difesa. Parimenti, che l'assegno sia stato sottoscritto da soggetto diverso (circostanza in sé non comprovata dalle diversità della firma rispetto allo specimen, perchè anche il titolare può firmare diversamente rispetto alla firma versata in banca), come anche il fatto che del rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA] si sia interessato il Paesani, sono tutti aspetti che non minano in radice il complessivo quadro probatorio acquisito a sostegno della calunnia reale ascritta alla ricorrente: ciò che rileva, piuttosto, è che la stessa fosse consapevole che l'assegno non era stato smarrito, al contrario di quanto denunziato, per averlo lei stessa consegnato al Donati, avendo dunque contezza immediata della falsità del dato denunziato, con la conseguenze correlate alla successiva negoziazione, peraltro ampiamente prevista proprio in ragione degli accordi assunti con il portatore del titolo (la difesa non ha mai negato che la ricorrente fosse a conoscenza delle ragioni di consegna del titolo per quanto eventualmente concordate dal Paesani); e tanto rende del tutto inconferenti tutte le ulteriori indicazioni difensive dirette a sostenere la buona fede dell'imputata nel denunziare lo smarrimento. 3.2.3. Quanto, infine, alla negata rinnovazione istruttoria, la sentenza impugnata non merita di certo censure, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione della regola di giudizio imposta dall'art. 603, comma 1 , cod. proc. pen. con motivazione coerentemente legata alla puntuale indicazione degli elementi probatori acquisiti, destinati a confluire in una complessiva cornice probatoria consolidata e non bisognevole di ulteriori approfondimenti, così da porre la relativa valutazione al riparo da possibili vizi prospettabili in questa sede. 4. Il ricorso, infine, contrasta anche la valutazione spesa in relazione al danno da risarcire alla parte civile, sia in ordine all'an che in relazione al quantum della pretesa, quest'ultimo determinato facendo riferimento al portato di un assegno (pacificamente emesso a garanzia, senza data e indebitamente portato all'incasso, malgrado le ragioni di nullità inficianti la relativa emissione) che mai avrebbe potuto fungere da coerente supporto alla relativa valutazione. 4.1. Il motivo è manifestamente infondato. L'impianto sotteso alle censure prospettate dalla difesa non mette in evidenza e anzi trascura di considerare due aspetti essenziali: il danno correlato all'ipotesi di reato ha natura non patrimoniale e risulta coerentemente liquidato in via equitativa.In questa cornice per un verso appare di tutta evidenza l'eccentricità delle considerazioni spese nel ricorso dirette a contrastate la validità del titolo correlate ad ambiti negoziali assolutamente estranei al nocumento che si è inteso risarcire per effetto delle conseguenze patite a seguito dell'accusa calunniosa; per altro verso, emerge con altrettanta evidenza che nel ritenere della Corte del merito, il riferimento alla somma portata dal titolo in questione, senza mettere in gioco gli aspetti patrimoniali legati ai rapporti commerciali sottesi alla vicenda a giudizio, ha costituito lo spunto fattuale cui ancorare la relativa valutazione equitativa secondo canoni logici che non possono ritenersi arbitrari, così da rimanere immediatamente estranei a vizi utilmente prospettabili in sede di legittimità. 5. Di qui l'inammissibilità del ricorso che rende altresì inconferente l'eccepita estinzione per prescrizione del reato, del resto dedotta in termini di estrema genericità quanto al momento in cui la stessa sarebbe maturata e comunque non con i motivi di impugnazione (ove riferita, nel suo generico rilievo, ad epoca precedente alla data di definizione dell'appello). 6. Alla inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cod. proc. pen. nei termini precisati nel dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil