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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49184/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la quantificazione della pena specie sotto il profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta generico nella parte in cui non si avvede che la pena è stata determinata sul minimo edittale della fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle ragioni del giudizio di equivalenza con la recidiva contestata ed alla congruità della pena quantificata per la ritenuta continuazione (pag. 10 e 11 sentenza impugnata); che la motivazione in tali termini resa, in quanto non illogica, si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta la quantificazione della pena specie sotto il profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta generico nella parte in cui non si avvede che la pena è stata determinata sul minimo edittale della fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle ragioni del giudizio di equivalenza con la recidiva contestata ed alla congruità della pena quantificata per la ritenuta continuazione (pag. 10 e 11 sentenza impugnata); che la motivazione in tali termini resa, in quanto non illogica, si sottrae al sindacato di questa Corte di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24
Sentenza Cassazione n. 49184/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris