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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 25626/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 16/9/2025 la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 16/4/2024 dal Tribunale di Trapani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

I. 28 marzo 2019, n. 26, per aver richiesto, ed ottenuto, il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare di essere sottoposto a misura cautelare personale.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità.

Come affermato da questa Corte (n. 19873 del 2025), le omesse comunicazioni concernenti le misure cautelari non integrerebbero il reato, operando un automatico effetto sospensivo del beneficio, tale da escludere la rilevanza penale del fatto.

La sentenza è poi censurata anche per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato.

4. Rilevato, in particolare quanto al primo motivo, che la disposizione di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, prevede(va) due diversi reati, uno per la fase genetica e l'altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni».

4.1. L'accesso e l'erogazione al beneficio sono dunque presidiati dalla legge con apposite sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede di presentazione della domanda o mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento imposti dalla disciplina stessa nella fase successiva all'ottenimento.

Si è chiarito che si tratta di due reati di condotta e di pericolo, la cui ratio si rinviene nella tutela dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza, dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza. dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettivasituazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza.

Si è poi precisato che integrano il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. (Sez.

U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435).

4.2. Rilevato che, quanto al caso in esame, la condotta non è contestata neppure nel ricorso, risultando dunque accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda per l'ottenimento del reddito di cittadinanza omettendo di comunicare di trovarsi "in quel momento" sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

4.3. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, la sentenza di appello, in doppia conforme con quella di primo grado, ha riconosciuto il carattere oggettivo del reato, alla luce del chiaro dato letterale.

4.3. Evidenziato che, in senso contrario, non rileva la pronuncia di legittimità a fondamento del primo motivo di ricorso (n. 19873 del 2025), che concerne l'ipotesi - evidentemente diversa da quella qui in esame - in cui il beneficiario o il richiedente sia stato successivamente sottoposto a misura cautelare (in presenza di una specifica disposizione normativa - art. 7-ter, d.l. in esame - che sanziona l'omessa comunicazione al riguardo nei termini della sospensione automatica del beneficio, dunque, il reato non sussiste, non potendo l'ipotesi rientrare nella categoria residuale delle "altre informazioni" di cui all'art. 7, comma 2, citato).

4.4. [OSCURATO:PERSONA], infatti, che nel caso in esame, a differenza di quello scrutinato con la citata pronuncia n. 19873 del 2025, l'imputato ha omesso una informazione dovuta, quella di essere sottoposto "in quel momento" a misura cautelare personale, in sede di domanda all'Inps volta ad ottenere il beneficio, ed ha quindi omesso una comunicazione essenziale, ai sensi del comma 1 del citato art. 7, in quanto, ai sensi dell'art. 2, lett. cbis, del d.l. n. 4 del 2019, costituisce condizione ostativa al riconoscimento del beneficio.

4.6. Rilevato, infine, che il ricorso risulta inammissibile anche quanto alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che la sentenza ha motivato in termini congrui: sono stati richiamati, infatti, gli ingenti importi illecitamente ricevuti, con argomento in fatto non censurabile in questa sede.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 16/9/2025 la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 16/4/2024 dal Tribunale di Trapani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, per aver richiesto, ed ottenuto, il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare di essere sottoposto a misura cautelare personale. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità. Come affermato da questa Corte (n. 19873 del 2025), le omesse comunicazioni concernenti le misure cautelari non integrerebbero il reato, operando un automatico effetto sospensivo del beneficio, tale da escludere la rilevanza penale del fatto. La sentenza è poi censurata anche per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato. 4. Rilevato, in particolare quanto al primo motivo, che la disposizione di cui all'art. 7, d.l. n. 4 del 2019, prevede(va) due diversi reati, uno per la fase genetica e l'altro per la fase successiva al riconoscimento del beneficio economico, disponendo che: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni». 4.1. L'accesso e l'erogazione al beneficio sono dunque presidiati dalla legge con apposite sanzioni per le ipotesi di falsità od omissioni rilevanti in sede di presentazione della domanda o mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento imposti dalla disciplina stessa nella fase successiva all'ottenimento. Si è chiarito che si tratta di due reati di condotta e di pericolo, la cui ratio si rinviene nella tutela dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza, dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettiva situazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza. dell'amministrazione contro affermazioni mendaci o omissioni relative all'effettivasituazione patrimoniale, reddituale e personale dei soggetti che vogliano accedere o abbiano già avuto accesso al reddito di cittadinanza. Si è poi precisato che integrano il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435). 4.2. Rilevato che, quanto al caso in esame, la condotta non è contestata neppure nel ricorso, risultando dunque accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda per l'ottenimento del reddito di cittadinanza omettendo di comunicare di trovarsi "in quel momento" sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 4.3. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, la sentenza di appello, in doppia conforme con quella di primo grado, ha riconosciuto il carattere oggettivo del reato, alla luce del chiaro dato letterale. 4.3. Evidenziato che, in senso contrario, non rileva la pronuncia di legittimità a fondamento del primo motivo di ricorso (n. 19873 del 2025), che concerne l'ipotesi - evidentemente diversa da quella qui in esame - in cui il beneficiario o il richiedente sia stato successivamente sottoposto a misura cautelare (in presenza di una specifica disposizione normativa - art. 7-ter, d.l. in esame - che sanziona l'omessa comunicazione al riguardo nei termini della sospensione automatica del beneficio, dunque, il reato non sussiste, non potendo l'ipotesi rientrare nella categoria residuale delle "altre informazioni" di cui all'art. 7, comma 2, citato). 4.4. [OSCURATO:PERSONA], infatti, che nel caso in esame, a differenza di quello scrutinato con la citata pronuncia n. 19873 del 2025, l'imputato ha omesso una informazione dovuta, quella di essere sottoposto "in quel momento" a misura cautelare personale, in sede di domanda all'Inps volta ad ottenere il beneficio, ed ha quindi omesso una comunicazione essenziale, ai sensi del comma 1 del citato art. 7, in quanto, ai sensi dell'art. 2, lett. cbis, del d.l. n. 4 del 2019, costituisce condizione ostativa al riconoscimento del beneficio. 4.6. Rilevato, infine, che il ricorso risulta inammissibile anche quanto alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che la sentenza ha motivato in termini congrui: sono stati richiamati, infatti, gli ingenti importi illecitamente ricevuti, con argomento in fatto non censurabile in questa sede. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M
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