CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12680/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diTrieste;visti gli atti delprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];visto il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Procura generale presso la Corte di Appello di Trieste propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 20 maggio 2025 con la quale il giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Trieste ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3, giorni 20 direclusione ed euro 800,00 di multa in relazione ai reati di rapina attenuata e resistenza apubblico ufficiale.2. Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 69 cod.pen., assumendo l’erroneità del riconoscimento della prevalenza dell’attenuante del fatto dilieve entità sulla recidiva reiterata specifica ritenuta dal decidente.Il giudice di merito avrebbe fatto indebita applicazione dei principi affermati dalla CorteCostituzionale in materia di bilanciamento tra la recidiva reiterata e l’attenuante di cui all’art.62, n. 4, cod. pen., estendendone l’ambito operativo a una fattispecie non contemplata dallarichiamata pronuncia.Il ricorrente evidenzia, in proposito, come il dato normativo che sancisce il divieto diprevalenza dell’attenuante del fatto di lieve entità del reato di rapina sulla recidiva reiteratadoveva ritenersi insuperabile in mancanza di una espressa e specifica declaratoria diillegittimità costituzionale sul punto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.1. Con la sentenza n. 143 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale del divieto di prevalenza previsto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen. conriguardo all’attenuante del fatto di lieve entità in relazione al reato di sequestro di persona ascopo di estorsione.In tale pronuncia il Giudice delle leggi ha rilevato che l’attenuante della tenuità del fattoespressiva di aspetti riconducibili alla colpevolezza e alla pericolosità del reo, opera su unpiano eminentemente soggettivo e, pertanto, non può assumere, nel giudizio dicommisurazione della pena, un rilievo comparativamente prevalente rispetto all’elementooggettivo del fatto.Pertanto, l’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui precludeva in via assoluta algiudice di ritenere prevalente la diminuente della tenuità del fatto in relazione al reato di cuiall’art. 630 cod. pen. quando essa concorra con l’aggravante della recidiva reiterata, finivaper frustrare gli effetti propri dell’attenuante e per comprometterne la necessaria funzione diriequilibrio sanzionatorio con conseguente illegittimità costituzionale per violazione degli artt.3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.2. In linea con tale percorso argomentativo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 141del 2023 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, cod. pen. nellaparte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62,numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.È stato, sul punto, chiarito che la particolare esiguità del danno patrimoniale arrecato allapersona offesa comporta una significativa attenuazione del disvalore insito nei reati lesivi delpatrimonio; di tale ridimensionato disvalore il giudice deve, quindi, poter legittimamentetenere conto in sede di commisurazione della pena, senza essere costretto a disattenderloper il solo fatto della sussistenza di una recidiva reiterata in capo all’imputato.3. Solo in data 21 luglio 2025 (e quindi in data successiva all’emissione della sentenzaoggetto di ricorso) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 117, ha dichiarato illegittimo l’art.69, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui vieta in modo assoluto di riconoscere laprevalenza dell’attenuante della rapina di lieve entità sulla recidiva reiterata.I giudici costituzionali hanno chiarito che, anche con riferimento a tale attenuante, l’art. 69cod. pen. finisce irragionevolmente per neutralizzare la funzione di “valvola di sicurezza” chesorreggeva l’intervento manipolativo operato dalla Corte Costituzionale nei termini soprarichiamati, precludendo al giudice di merito la possibilità di graduare il trattamentosanzionatorio in presenza di situazioni concretamente differenziate sotto il profilodell’offensività della condotta e determinando, in tal modo, una violazione dell’art. 3, primocomma, Cost.È stato, altresì, puntualizzato che, a fronte di una fattispecie astratta caratterizzata daun’intrinseca variabilità nella concreta estrinsecazione degli elementi costitutivi, l’assolutapreclusione al riconoscimento della prevalenza dell’attenuante in esame si pone in contrastocon il principio di individualizzazione della pena, sancito dall’art. 27, primo comma, Cost.,che impone di tener conto dell’effettiva entità del fatto e delle specifiche esigenze del singolocaso e con la finalità rieducativa della sanzione, alla quale devono conformarsi tanto lescelte del legislatore quanto le determinazioni giudiziali in ordine alla pena da irrogare.Ne consegue, infine, che il divieto inderogabile di prevalenza dell’attenuante della lieve entitàdel reato di rapina sulla recidiva reiterata non è compatibile con il principio di proporzionalitàdella pena, funzionale alla rieducazione del condannato ai sensi dell’art. 27, terzo comma,Cost., principio che postula un costante rapporto di adeguatezza tra la qualità e la quantitàdella sanzione, da un lato, e il grado di offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla normaincriminatrice, dall’altro.4. Ciò posto, va rilevato che il ricorrente ha correttamente dedotto l’erroneità dellastatuizione del giudice di merito nella parte in cui ha ritenuto prevalente l’attenuante dellarapina di lieve entità rispetto alla recidiva reiterata specifica contestata facendo ricorso aduna indebita applicazione estensiva della menzionata pronuncia n. 141 del 2023, atteso che,al momento della decisione, il disposto dell’art. 69, comma quarto, cod. proc. pen. noncontemplava tale opzione.Nondimeno, avuto riguardo alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionaledell’art. 69, comma quarto, cod. proc. pen., nella parte in cui precludeva il riconoscimentodella prevalenza dell’attenuante della rapina di lieve entità sulla recidiva reiterata, deveritenersi che la pronuncia impugnata risulti, allo stato, coerente con la vigente formulazionedell’art. 69 cod. proc. pen., con conseguente infondatezza dell’unico motivo di ricorso. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 26/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]