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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 33113/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 'che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni nota spese e decreto di ammissione al gratuito patrocinio, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei ricorsi. -[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela di condanna degli imputati all'esito del prescelto rito abbreviato condizionato all'escussione di un consulente di parte, per concorso in tentato omicidio e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere aggravato dal nesso teleologico, alla pena di anni sette, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e di anni nove di reclusione, con la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA], con il risarcimento dei danni alla parte civile e spese di costituzione, oltre all'irrogazione per entrambi dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici,4l'interdizione legale egia sospensione della responsabilità genitoriale per il tempo di esecuzione della pena, nonché l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.

Gli imputati sono stati condannati per concorso in tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere aggravato dal nesso teleologico perché, il 24 luglio 2018 dopo aver incontrato la persona offesa nel centro storico di Gela, lq conducevano in una via isolata ove, con la complicità di altri due soggetti che si ponevano all'estremità della via per controllare se arrivasse qualcuno, [OSCURATO:PERSONA] bloccava la p.o. dalle spalle per consentire al figlio Simone di colpirla violentemente al viso e al corpo con un martello da fabbro e un bastone ivi rinvenuto.

L'azione veniva interrotta dall'intervento di un passante che, allertato dalle grida della p.o., provocava la fuga degli aggressori.

Il movente veniva individuato in una pregressa relazione amorosa del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] databile nel settembre 2017, già fidanzata del [OSCURATO:PERSONA].

Nell'ottobre 2017, infatti, la p.o. era nell'abitazione del cugino quando avvistava dal balcone un motoveicolo dello stesso tipo di quello che era in uso a [OSCURATO:PERSONA] con due persone a bordo le quali esplodevano più colpi di pistola verso di lui, non riuscendo a colpirlo.

Nel dicembre 2017 veniva incendiata da ignoti l'autovettura della p.o. e, nel febbraio 2018, si verificava una colluttazione tra la p.o. e il [OSCURATO:PERSONA].

La relazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Caci terminava "in modo burrascoso" nel luglio del 2018 tanto che, a seguito di "comportamenti vessatori e minacciosi" nei confronti della donna, l'attuale p.o. veniva denunciata per atti persecutori nei suoi confronti, con applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna.

Il coinvolgimento dei Rinella nella vicenda tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Caci è confermata da un'intercettazione telefonica del 1 agosto 2018 tra la donna e la sorella del [OSCURATO:PERSONA], trascritta e riportata nella sentenza impugnata.

Nel corso di un altro procedimento penale veniva intercettata una conversazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella quale questo ultimo raccontava di come avesse aggredito il [OSCURATO:PERSONA], prima con una testata e un pugno, quindi visto un coltello in mano al [OSCURATO:PERSONA], lo aveva colpito con un martello al viso rompendogli la mandibola.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, rispettivamente sulla base di sei e quattro motivi, in parte coincidenti.

3. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603, 187 e 125, comma 3, cod. proc. pen. l'illegittimità del rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale con produzione di una lettera intimidatoria che la p.o. avrebbe indirizzato all'imputato, ritenuta prova decisiva, nella quale si chiedeva un risarcimento per "ritirare la denuncia" (si lamenta anche la mancata revoca dell'ordinanza ammissiva del manoscritto, peraltro espunto dal fascicolo del dibattimento).

3.1. Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 575 cod. pen., 192 e 125 cod. proc. pen.: la violazione da parte della Corte d'appello dell'obbligo motivazionale della sentenza per essere stata richiamata per relationem la motivazione della sentenza di primo grado; la ritenuta attendibilità della p.o. con particolare riferimento all'uso di un coltello nei confronti degli imputati con circostanze considerate provate documentalmente; il vizio motivazionale sull'intercettazione tra la Caci e la sorella della p.o., che avrebbe smentito il movente considerato, come dichiarato dalla stessa Caci in sede di indagini difensive; la mancanza di motivazione sulla sussistenza del dolo alternativo e9r1-a mancata riqualificazione del fatto in lesioni, stante la circostanza che la p.o. si j2)46,- è recata in bici" in ospedale; l'insussistente pericolo di vita derivante dalle lesioni subite dalla p.o.; il dubbio - confermato dal consulente tecnico di parte - sull'utilizzo di un martello da fabbro utilizzato per provocare le lesioni al viso che avrebbe cagionato lesioni certamente più gravi di quelle rilevate; la circostanza che la p.o. fosse solita portare con sé un coltello e che fosse già stata condannata per tentato omicidio, per cui non si sarebbe valutata correttamente la sua personalità.

3.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 54 e 62 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione rispetto alla causa di giustificazione, quantomeno putativa, della legittima difesa (la p.o. avrebbe ferito uno dei due imputati con un coltello) e sul mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione.

3.3. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. sull'affermata insindacabilità da parte della Corte d'appello della riconosciuta sussistenza della recidiva in sede di giudizio di primo grado.

3.4. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen., il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche fondata sulla mancata richiesta da parte dell'imputato nel giudizio di primo grado e su circostanze ritenute inesistenti ovvero esulanti dal contesto probatorio emerso nel corso dei giudizi.

3.5. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., carenza della motivazione ritenuta necessaria per giustificare l'aumento (non minimo) della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 4.

Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603, 187 e 125, comma 3, cod. proc. pen., il rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale con produzione di una lettera intimidatoria che la p.o. avrebbe indirizzato all'imputato, ritenuta prova decisiva, nella quale si chiedeva un risarcimento per "ritirare la denuncia" (si lamenta anche la mancata revoca dell'ordinanza ammissiva del manoscritto, peraltro espunto dal fascicolo del dibattimento).

4.1. Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo omicidiario (ritenuto alternativo e quindi incompatibile Con il tentativo) e alla mancata riqualificazione del fatto in lesioni, stante la circostanza che la p.o. si è recata autonomamente in bicieóspedale, nonché per l'insussistente pericolo di vita derivante dalle lesioni e il dubbio, confermato dal consulente tecnico di parte, sull'utilizzo di un martello da fabbro per provocare le lesioni al viso considerato incompatibile con l'esito delle lesioni provocate.

4.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 54 e 62 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione rispetto alla causa di giustificazione, quantomeno putativa, della legittima difesa (la p.o. avrebbe ferito uno dei due imputati con un coltello) e sul mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione.

4.3. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. sull'affermata insindacabilità da parte della Corte d'appello della riconosciuta sussistenza della recidiva in sede di giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso proposti da entrambi gli imputati sono infondati e, come tali, da rigettare.

Ritenuta la coincidenza di alcuni di essi, si provvede alla loro trattazione congiunta.

2. Il primo motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati e relativo alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale con produzione di una lettera intimidatoria che la p.o. avrebbe indirizzato all'imputato - ritenuta prova decisiva - nella quale si chiedeva un risarcimento per "ritirare la denuncia", è affetto da genericità.

Non si comprende, né tantomeno è chiarito nel corpo del ricorso, in che modo una missiva, di origine incerta sia pure attribuibile alla p.o., relativa a fatti successivi rispetto ai delitti contestati possa avere rilevanza ai fini della valutazione della posizione degli imputati.

In realtà bene ha fatto la Corte d'appello, revocando di fatto l'ordinanza ammissiva dell'acquisizione di tale manoscritto, a espungerla dal fascicolo del dibattimento motivando, correttamente sulla sua assoluta irrilevanza ai fini del decidere.

3. Il secondo coacervato motivo presentato da entrambi gli imputati sia pure con perimetri diversi, è relativo a deduzioni generiche e non significative, anzi, complessivamente infondate.

3.1. Premesso che "nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata"/ (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri e altri, Rv. 257056), la conversazione telefonica intercettata tra la Caci e la sorella della p.o. (riportata per esteso da pag. 6 a 12 della sentenza di primo grado e richiamata in quella d'appello) rappresenta chiaramente valore indiziario sul possibile movente che ha mosso gli imputati ad agire, ma può dirsi irrilevante, al pari del ridimensionamento effettuato dalla stessa Caci in sede di indagini difensive, alla luce della confessione captata ambientalmente proprio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ove il primo "rivendica" l'azione violenta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

3.2. L'attendibilità della p.o., motivata nel provvedimento impugnato con condivisibile giurisprudenza alla quale si rimanda, non può essere minata da una presunta pericolosità sociale desunta dai precedenti penali o dall'asserita consuetudine che la stessa fosse solita portare con sé un coltello.

Dalla ricostruzione della vicenda la p.o. non ha preso l'iniziativa nei confronti dei Rinella; diversamente, risulta dalla contestata motivazione che sono stati proprio gli imputati a "intercettare" la vittima sulla pubblica via e a condurla in un luogo ove fosse possibile consumare l'azione violenta nei suoi confronti, avvalendosi peraltro di due vedette.

Va anChe ricordato che "in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili". (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).

3.3. Sul denunciato vizio di motivazione relativo alla sussistenza del dolo alternativo e alla mancata riqualificazione del fatto in lesioni, fondato sul rilievo che la p.o. si sia recata in biciagt;-. in ospedale, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che "in tema di delitto tentato, il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosi compiuta "ex post" con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti". (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio, Rv. 256991).

Le modalità dell'aggressione (riportate a pag. 8-9 dell'impugnata sentenza), avvenuta con il [OSCURATO:PERSONA] che bloccava da tergo la p.o. mentre il figlio sferrava violenti colpi al viso con uno strumento atto a offendere, poteva certamente condurre a un'azione omicidiaria, tenuto conto delle lesioni comunque inferte prima che un passante interrompesse l'azione con la fuga degli aggressori.

Va qui ribadito, come già affermato nel provvedimento impugnato, che "in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo." (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881).

3.4. I medesimi concetti sono da riaffermare in relazione al ritenuto insussistente pericolo di vita, come sostenuto dal consulente di parte escusso, anche in relazione alla evocata assenza del martello (che avrebbe cagionato danni peggiori), ovvero dal manico di legno dello stesso, spezzatosi per la violenza dei colpi, la cui presenza è, invece, ammessa dallo stesso ricorrente nell'intercettazione ambientale sopra citata (cfr. anche pag. 20-23 della sentenza di primo grado).

4. Il terzo motivo, relativo al dedotto vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e dell'attenuante della provocazione coincidente con quello presentato dal padre Giuseppe, è infondato.

La motivazione (pag. 10-11 dell'impugnata sentenza) è logica, congrua e immune dai vizi rappresentati, infatti, dà conto di come sia possibile che la p.o. avesse un coltello (con il quale avrebbe ferito il [OSCURATO:PERSONA] alle braccia), ma, facendo riferimento alla ricostruzione del fatto come emersa nei giudizi di merito, non vi è prova che l'iniziativa violenta sia stata della p.o.

Va ribadito, inoltre, che "in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito." (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); peraltro la ricostruzione alternativa proposta non può neanche considerarsi maggiormente plausibile o dotata di una migliore capacità esplicativa essendmriva di qualsiasi rispondenza probatoria, salvo le ferite bk«.4-r AtAkS.A._ Afil's-rh cl. iù alle braccia, braccia, compatibili, lal contrario, con la necessità da parte della p.o. di difendersi dall'agguato tesogli da più persone.

5. Il quarto motivo, sull'asserita insindacabilità della sussistenza della riconosciuta circostanza aggravante rappresentata dalla contestata recidiva coincidente con quello presentato da [OSCURATO:PERSONA], va rilevato come detta circostanza è stata comunque valutata dal giudice di secondo grado (pag. 11) con congrui riferimenti ai parametri edittali di cui all'art. 133 cod. pen.T infatti, questo Collegio aderisce all'opzione ermeneutica rappresentata dal seguente principio di diritto: "l'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del SUQ autore." (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse e altri, Rv. 267130), come avvenuto nel caso in esame.

6. Il quinto motivo presentato da [OSCURATO:PERSONA], sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è anche esso generico e infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata ne tratta diffusamente (da fine pag. 9 a pag. 12) con citazione di giurisprudenza condivisibile a cui si rimanda; nal:413e va qui ribadito che "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), come riscontrabile nel caso in esame.

6. li quinto motivo presentato da [OSCURATO:PERSONA], sulla ritenuta carenza motivazionale Az, rispetto all'aumento di pena di cui all'art. 81 cod. pen. non nella misura minima possibile, Li AL: yu..e lustificatct nella sentenza di primo grado (pag. 24, primo periodo del paragrafo

4. e confermata dalla pronuncia d'appello sia pure sinteticamente al primo capoverso di pag. 13) dai "criteri previsti dall'art. 133 c.p., quali la particolare modalità violenta dell'azione, l'intensità del dolo dell'azione criminosa eseguita, in uno con la personalità degli imputati - entrambi gravati da plurimi precedenti penali -, si ritiene equo discostare, seppure in misura contenuta, la pena edittale" a cui segue il riconoscimento della recidiva, il disconoscimento delle attenuanti generiche e l'analitico calcolo della pena.

Da ciò deriva l'infondatezza radicale del motivo.

7. Sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrentd al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Caltanissett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 'che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude associandosi alle conclusioni del P.G. e deposita conclusioni nota spese e decreto di ammissione al gratuito patrocinio, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei ricorsi. -[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Gela di condanna degli imputati all'esito del prescelto rito abbreviato condizionato all'escussione di un consulente di parte, per concorso in tentato omicidio e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere aggravato dal nesso teleologico, alla pena di anni sette, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e di anni nove di reclusione, con la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA], con il risarcimento dei danni alla parte civile e spese di costituzione, oltre all'irrogazione per entrambi dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici,4l'interdizione legale egia sospensione della responsabilità genitoriale per il tempo di esecuzione della pena, nonché l'applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno. Gli imputati sono stati condannati per concorso in tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere aggravato dal nesso teleologico perché, il 24 luglio 2018 dopo aver incontrato la persona offesa nel centro storico di Gela, lq conducevano in una via isolata ove, con la complicità di altri due soggetti che si ponevano all'estremità della via per controllare se arrivasse qualcuno, [OSCURATO:PERSONA] bloccava la p.o. dalle spalle per consentire al figlio Simone di colpirla violentemente al viso e al corpo con un martello da fabbro e un bastone ivi rinvenuto. L'azione veniva interrotta dall'intervento di un passante che, allertato dalle grida della p.o., provocava la fuga degli aggressori. Il movente veniva individuato in una pregressa relazione amorosa del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] databile nel settembre 2017, già fidanzata del [OSCURATO:PERSONA]. Nell'ottobre 2017, infatti, la p.o. era nell'abitazione del cugino quando avvistava dal balcone un motoveicolo dello stesso tipo di quello che era in uso a [OSCURATO:PERSONA] con due persone a bordo le quali esplodevano più colpi di pistola verso di lui, non riuscendo a colpirlo. Nel dicembre 2017 veniva incendiata da ignoti l'autovettura della p.o. e, nel febbraio 2018, si verificava una colluttazione tra la p.o. e il [OSCURATO:PERSONA]. La relazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Caci terminava "in modo burrascoso" nel luglio del 2018 tanto che, a seguito di "comportamenti vessatori e minacciosi" nei confronti della donna, l'attuale p.o. veniva denunciata per atti persecutori nei suoi confronti, con applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Il coinvolgimento dei Rinella nella vicenda tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Caci è confermata da un'intercettazione telefonica del 1 agosto 2018 tra la donna e la sorella del [OSCURATO:PERSONA], trascritta e riportata nella sentenza impugnata. Nel corso di un altro procedimento penale veniva intercettata una conversazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella quale questo ultimo raccontava di come avesse aggredito il [OSCURATO:PERSONA], prima con una testata e un pugno, quindi visto un coltello in mano al [OSCURATO:PERSONA], lo aveva colpito con un martello al viso rompendogli la mandibola. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, rispettivamente sulla base di sei e quattro motivi, in parte coincidenti. 3. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603, 187 e 125, comma 3, cod. proc. pen. l'illegittimità del rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale con produzione di una lettera intimidatoria che la p.o. avrebbe indirizzato all'imputato, ritenuta prova decisiva, nella quale si chiedeva un risarcimento per "ritirare la denuncia" (si lamenta anche la mancata revoca dell'ordinanza ammissiva del manoscritto, peraltro espunto dal fascicolo del dibattimento). 3.1. Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56, 575 cod. pen., 192 e 125 cod. proc. pen.: la violazione da parte della Corte d'appello dell'obbligo motivazionale della sentenza per essere stata richiamata per relationem la motivazione della sentenza di primo grado; la ritenuta attendibilità della p.o. con particolare riferimento all'uso di un coltello nei confronti degli imputati con circostanze considerate provate documentalmente; il vizio motivazionale sull'intercettazione tra la Caci e la sorella della p.o., che avrebbe smentito il movente considerato, come dichiarato dalla stessa Caci in sede di indagini difensive; la mancanza di motivazione sulla sussistenza del dolo alternativo e9r1-a mancata riqualificazione del fatto in lesioni, stante la circostanza che la p.o. si j2)46,- è recata in bici" in ospedale; l'insussistente pericolo di vita derivante dalle lesioni subite dalla p.o.; il dubbio - confermato dal consulente tecnico di parte - sull'utilizzo di un martello da fabbro utilizzato per provocare le lesioni al viso che avrebbe cagionato lesioni certamente più gravi di quelle rilevate; la circostanza che la p.o. fosse solita portare con sé un coltello e che fosse già stata condannata per tentato omicidio, per cui non si sarebbe valutata correttamente la sua personalità. 3.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 54 e 62 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione rispetto alla causa di giustificazione, quantomeno putativa, della legittima difesa (la p.o. avrebbe ferito uno dei due imputati con un coltello) e sul mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. 3.3. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. sull'affermata insindacabilità da parte della Corte d'appello della riconosciuta sussistenza della recidiva in sede di giudizio di primo grado. 3.4. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen., il rigetto della richiesta di concessione delle attenuanti generiche fondata sulla mancata richiesta da parte dell'imputato nel giudizio di primo grado e su circostanze ritenute inesistenti ovvero esulanti dal contesto probatorio emerso nel corso dei giudizi. 3.5. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., carenza della motivazione ritenuta necessaria per giustificare l'aumento (non minimo) della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. 4. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 603, 187 e 125, comma 3, cod. proc. pen., il rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale con produzione di una lettera intimidatoria che la p.o. avrebbe indirizzato all'imputato, ritenuta prova decisiva, nella quale si chiedeva un risarcimento per "ritirare la denuncia" (si lamenta anche la mancata revoca dell'ordinanza ammissiva del manoscritto, peraltro espunto dal fascicolo del dibattimento). 4.1. Con il secondo motivo, lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo omicidiario (ritenuto alternativo e quindi incompatibile Con il tentativo) e alla mancata riqualificazione del fatto in lesioni, stante la circostanza che la p.o. si è recata autonomamente in bicieóspedale, nonché per l'insussistente pericolo di vita derivante dalle lesioni e il dubbio, confermato dal consulente tecnico di parte, sull'utilizzo di un martello da fabbro per provocare le lesioni al viso considerato incompatibile con l'esito delle lesioni provocate. 4.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 54 e 62 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione rispetto alla causa di giustificazione, quantomeno putativa, della legittima difesa (la p.o. avrebbe ferito uno dei due imputati con un coltello) e sul mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. 4.3. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 99 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. sull'affermata insindacabilità da parte della Corte d'appello della riconosciuta sussistenza della recidiva in sede di giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso proposti da entrambi gli imputati sono infondati e, come tali, da rigettare. Ritenuta la coincidenza di alcuni di essi, si provvede alla loro trattazione congiunta. 2. Il primo motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati e relativo alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale con produzione di una lettera intimidatoria che la p.o. avrebbe indirizzato all'imputato - ritenuta prova decisiva - nella quale si chiedeva un risarcimento per "ritirare la denuncia", è affetto da genericità. Non si comprende, né tantomeno è chiarito nel corpo del ricorso, in che modo una missiva, di origine incerta sia pure attribuibile alla p.o., relativa a fatti successivi rispetto ai delitti contestati possa avere rilevanza ai fini della valutazione della posizione degli imputati. In realtà bene ha fatto la Corte d'appello, revocando di fatto l'ordinanza ammissiva dell'acquisizione di tale manoscritto, a espungerla dal fascicolo del dibattimento motivando, correttamente sulla sua assoluta irrilevanza ai fini del decidere. 3. Il secondo coacervato motivo presentato da entrambi gli imputati sia pure con perimetri diversi, è relativo a deduzioni generiche e non significative, anzi, complessivamente infondate. 3.1. Premesso che "nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata"/ (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri e altri, Rv. 257056), la conversazione telefonica intercettata tra la Caci e la sorella della p.o. (riportata per esteso da pag. 6 a 12 della sentenza di primo grado e richiamata in quella d'appello) rappresenta chiaramente valore indiziario sul possibile movente che ha mosso gli imputati ad agire, ma può dirsi irrilevante, al pari del ridimensionamento effettuato dalla stessa Caci in sede di indagini difensive, alla luce della confessione captata ambientalmente proprio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ove il primo "rivendica" l'azione violenta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. L'attendibilità della p.o., motivata nel provvedimento impugnato con condivisibile giurisprudenza alla quale si rimanda, non può essere minata da una presunta pericolosità sociale desunta dai precedenti penali o dall'asserita consuetudine che la stessa fosse solita portare con sé un coltello. Dalla ricostruzione della vicenda la p.o. non ha preso l'iniziativa nei confronti dei Rinella; diversamente, risulta dalla contestata motivazione che sono stati proprio gli imputati a "intercettare" la vittima sulla pubblica via e a condurla in un luogo ove fosse possibile consumare l'azione violenta nei suoi confronti, avvalendosi peraltro di due vedette. Va anChe ricordato che "in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili". (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). 3.3. Sul denunciato vizio di motivazione relativo alla sussistenza del dolo alternativo e alla mancata riqualificazione del fatto in lesioni, fondato sul rilievo che la p.o. si sia recata in biciagt;-. in ospedale, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che "in tema di delitto tentato, il giudizio di idoneità degli atti consiste in una prognosi compiuta "ex post" con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare, che non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti". (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, Ciancio, Rv. 256991). Le modalità dell'aggressione (riportate a pag. 8-9 dell'impugnata sentenza), avvenuta con il [OSCURATO:PERSONA] che bloccava da tergo la p.o. mentre il figlio sferrava violenti colpi al viso con uno strumento atto a offendere, poteva certamente condurre a un'azione omicidiaria, tenuto conto delle lesioni comunque inferte prima che un passante interrompesse l'azione con la fuga degli aggressori. Va qui ribadito, come già affermato nel provvedimento impugnato, che "in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo." (Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, Tripodi, Rv. 257881). 3.4. I medesimi concetti sono da riaffermare in relazione al ritenuto insussistente pericolo di vita, come sostenuto dal consulente di parte escusso, anche in relazione alla evocata assenza del martello (che avrebbe cagionato danni peggiori), ovvero dal manico di legno dello stesso, spezzatosi per la violenza dei colpi, la cui presenza è, invece, ammessa dallo stesso ricorrente nell'intercettazione ambientale sopra citata (cfr. anche pag. 20-23 della sentenza di primo grado). 4. Il terzo motivo, relativo al dedotto vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e dell'attenuante della provocazione coincidente con quello presentato dal padre Giuseppe, è infondato. La motivazione (pag. 10-11 dell'impugnata sentenza) è logica, congrua e immune dai vizi rappresentati, infatti, dà conto di come sia possibile che la p.o. avesse un coltello (con il quale avrebbe ferito il [OSCURATO:PERSONA] alle braccia), ma, facendo riferimento alla ricostruzione del fatto come emersa nei giudizi di merito, non vi è prova che l'iniziativa violenta sia stata della p.o. Va ribadito, inoltre, che "in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito." (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); peraltro la ricostruzione alternativa proposta non può neanche considerarsi maggiormente plausibile o dotata di una migliore capacità esplicativa essendmriva di qualsiasi rispondenza probatoria, salvo le ferite bk«.4-r AtAkS.A._ Afil's-rh cl. iù alle braccia, braccia, compatibili, lal contrario, con la necessità da parte della p.o. di difendersi dall'agguato tesogli da più persone. 5. Il quarto motivo, sull'asserita insindacabilità della sussistenza della riconosciuta circostanza aggravante rappresentata dalla contestata recidiva coincidente con quello presentato da [OSCURATO:PERSONA], va rilevato come detta circostanza è stata comunque valutata dal giudice di secondo grado (pag. 11) con congrui riferimenti ai parametri edittali di cui all'art. 133 cod. pen.T infatti, questo Collegio aderisce all'opzione ermeneutica rappresentata dal seguente principio di diritto: "l'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del SUQ autore." (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse e altri, Rv. 267130), come avvenuto nel caso in esame. 6. Il quinto motivo presentato da [OSCURATO:PERSONA], sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è anche esso generico e infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata ne tratta diffusamente (da fine pag. 9 a pag. 12) con citazione di giurisprudenza condivisibile a cui si rimanda; nal:413e va qui ribadito che "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), come riscontrabile nel caso in esame. 6. li quinto motivo presentato da [OSCURATO:PERSONA], sulla ritenuta carenza motivazionale Az, rispetto all'aumento di pena di cui all'art. 81 cod. pen. non nella misura minima possibile, Li AL: yu..e lustificatct nella sentenza di primo grado (pag. 24, primo periodo del paragrafo 4. e confermata dalla pronuncia d'appello sia pure sinteticamente al primo capoverso di pag. 13) dai "criteri previsti dall'art. 133 c.p., quali la particolare modalità violenta dell'azione, l'intensità del dolo dell'azione criminosa eseguita, in uno con la personalità degli imputati - entrambi gravati da plurimi precedenti penali -, si ritiene equo discostare, seppure in misura contenuta, la pena edittale" a cui segue il riconoscimento della recidiva, il disconoscimento delle attenuanti generiche e l'analitico calcolo della pena. Da ciò deriva l'infondatezza radicale del motivo. 7. Sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrentd al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Caltanissett
Decreto Cassazione n. 33113/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris