Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 15597/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. 3anco Cerelli ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila di conferma della sentenza con la quale il Tribunale di Vasto lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116 cod. strada.

2. Con i motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla identificazione del conducente, con il secondo vizio id motivazione in relazione al dedotto stato di malessere della trasportata che dichiarava di essere incinta.

3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili in quanto mera riproposizione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con gli elementi di fatto acquisiti.

Il percorso argomentativo della Corte territoriale fondato sulla circostanza che è stato redatto verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio nel quale l'imputato ha fornito le proprie generalità e nominato quale difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lanciano, rilevando che non sussisteva alcun elemento per ritenere la falsità delle relative dichiarazioni e che, con riferimento al secondo motivo, che non è stato fornito alcun elemento dal quale potesse desumersi che la compagna del Cerelli, incinta, stesse male, evidenziando peraltro che i due stavano facendo ritorno a casa e non si stavano recando presso strutture sanitarie.

La Corte ha peraltro posto l'accento sulla circostanza che nessuna certificazione è stata mai prodotta al riguardo.

E' noto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del procedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso in data 8 aprile 2025 La C liere est.

La P esidente Mar a Arena D atella DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. 3anco Cerelli ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila di conferma della sentenza con la quale il Tribunale di Vasto lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 116 cod. strada. 2. Con i motivi di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla identificazione del conducente, con il secondo vizio id motivazione in relazione al dedotto stato di malessere della trasportata che dichiarava di essere incinta. 3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili in quanto mera riproposizione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con gli elementi di fatto acquisiti. Il percorso argomentativo della Corte territoriale fondato sulla circostanza che è stato redatto verbale di identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio nel quale l'imputato ha fornito le proprie generalità e nominato quale difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lanciano, rilevando che non sussisteva alcun elemento per ritenere la falsità delle relative dichiarazioni e che, con riferimento al secondo motivo, che non è stato fornito alcun elemento dal quale potesse desumersi che la compagna del Cerelli, incinta, stesse male, evidenziando peraltro che i due stavano facendo ritorno a casa e non si stavano recando presso strutture sanitarie. La Corte ha peraltro posto l'accento sulla circostanza che nessuna certificazione è stata mai prodotta al riguardo. E' noto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del procedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 La C liere est. La P esidente Mar a Arena D atella DEPOSITA
Sentenza Cassazione n. 15597/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris