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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2015

Cassazione n. 07820/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14751/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della C.T.R. del Piemonte n . 1295/2015 depositata il 02/12/2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che, preso atto dell’istanza di estinzione, conclude per l’estinzione del giudizio; Udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, che confermando la rinuncia al ricorso, chiede estinguersi il giudizio; Udito l’Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] che accettando la rinuncia, conclude per l’estinzione del giudizio; Premesso che - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano - con sei motivi di doglianza- la sentenza della C.T.R. del Piemonte, che in accoglimento dell’appello della Agenzia delle Entrate, rigettando l’appello incidentale dei contribuenti, ha riformato la sentenza della C.T.P. di Torino di parziale accoglimento dei ricorsi dei contribuenti per l’annullamento degli avvisi di accertamento nn.

T7E01T605376/2011;T701T605419/2011; T7E01T605441/2011, relativi al recupero di maggiori somme a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA, per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008; - L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso ; - Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; - I ricorrenti, con memoria del 10 gennaio 2025, hanno precisato: di avere manifestato con dichiarazione del 19 aprile 2017 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 193/2016, conv. con mod. nella l. 225/2016, in relazione agli avvisi di accertamento impugnati, impegnandosi con la medesima a rinunciare al relativo giudizio; che l’Agenzia delle Entrate con nota del 1^ giugno 2016 ha comunicato loro gli importi dovuti al fine della definizione, suddivisi in rate; che i ricorrenti hanno provveduto al pagamento di tutte le rate previste; che dagli estratti di ruolo rilasciati dalla Agenzia delle Entrate risulta che il debito residuo per i carichi oggetto del giudizio è pari a zero.

Ciò premesso chiedono estinguersi il giudizio per effetto del pagamento integrale della definizione agevolata; - All’udienza odierna i ricorrenti, dichiarando di rinunciare al ricorso, insistono per l’estinzione del giudizio - L’Agenzia delle Entrate accetta la rinuncia, concordando per l’estinzione del giudizio, e parimenti il Procuratore Generale; Rilevato che: - è agli atti l’stanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], in data 19 aprile 2017, per la definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 193 del 2016 conv. con mod. nella l. 225 del 2016 in relazione all’avviso di accertamento T7E01T605441/2011 corrispondente alla cartella di pagamento n. 110201600282447352000; - è stato prodotto, con memoria del 10 gennaio 2025, l’estratto di ruolo, asseverato dall’Agente della Riscossione, da cui risulta che il debito residuo relativo al suddetto avviso di accertamento è pari a ‘zero’; - è agli atti l’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] in data 19 aprile 2017, per la definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 193 del 2016, conv. con mod. nella l. 225 del 2016, in relazione agli avvisi di accertamento n.

T7E01T605376/2011 corrispondente alla cartella n. 11020160026905324000 e n.

T7E01T605419/2011 corrispondente alla cartella n. 71016013386244001000; - è stato prodotto, con memoria del 10 gennaio 2025, l’estratto di ruolo, asseverato dall’Agente della Riscossione, da cui risulta che il debito residuo inerente a detti avvisi di accertamento risulta pari a ‘zero’; - sussistono i presupposti per la definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. conv. con mod. nella l. 225 del 2016, avendo i ricorrenti corrisposto le somme a tale titolo dovute, come risulta dagli estratti di ruolo prodotti, ed avendo i medesimi rinunciato al ricorso; - va dichiarata l’estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14751/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della C.T.R. del Piemonte n . 1295/2015 depositata il 02/12/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che, preso atto dell’istanza di estinzione, conclude per l’estinzione del giudizio; Udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti, che confermando la rinuncia al ricorso, chiede estinguersi il giudizio; Udito l’Avv.to dello [OSCURATO:PERSONA] che accettando la rinuncia, conclude per l’estinzione del giudizio; Premesso che - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano - con sei motivi di doglianza- la sentenza della C.T.R. del Piemonte, che in accoglimento dell’appello della Agenzia delle Entrate, rigettando l’appello incidentale dei contribuenti, ha riformato la sentenza della C.T.P. di Torino di parziale accoglimento dei ricorsi dei contribuenti per l’annullamento degli avvisi di accertamento nn. T7E01T605376/2011;T701T605419/2011; T7E01T605441/2011, relativi al recupero di maggiori somme a titolo di IRPEF, IRAP ed IVA, per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008; - L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso ; - Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; - I ricorrenti, con memoria del 10 gennaio 2025, hanno precisato: di avere manifestato con dichiarazione del 19 aprile 2017 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 193/2016, conv. con mod. nella l. 225/2016, in relazione agli avvisi di accertamento impugnati, impegnandosi con la medesima a rinunciare al relativo giudizio; che l’Agenzia delle Entrate con nota del 1^ giugno 2016 ha comunicato loro gli importi dovuti al fine della definizione, suddivisi in rate; che i ricorrenti hanno provveduto al pagamento di tutte le rate previste; che dagli estratti di ruolo rilasciati dalla Agenzia delle Entrate risulta che il debito residuo per i carichi oggetto del giudizio è pari a zero. Ciò premesso chiedono estinguersi il giudizio per effetto del pagamento integrale della definizione agevolata; - All’udienza odierna i ricorrenti, dichiarando di rinunciare al ricorso, insistono per l’estinzione del giudizio - L’Agenzia delle Entrate accetta la rinuncia, concordando per l’estinzione del giudizio, e parimenti il Procuratore Generale; Rilevato che: - è agli atti l’stanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], in data 19 aprile 2017, per la definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 193 del 2016 conv. con mod. nella l. 225 del 2016 in relazione all’avviso di accertamento T7E01T605441/2011 corrispondente alla cartella di pagamento n. 110201600282447352000; - è stato prodotto, con memoria del 10 gennaio 2025, l’estratto di ruolo, asseverato dall’Agente della Riscossione, da cui risulta che il debito residuo relativo al suddetto avviso di accertamento è pari a ‘zero’; - è agli atti l’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] in data 19 aprile 2017, per la definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. 193 del 2016, conv. con mod. nella l. 225 del 2016, in relazione agli avvisi di accertamento n. T7E01T605376/2011 corrispondente alla cartella n. 11020160026905324000 e n. T7E01T605419/2011 corrispondente alla cartella n. 71016013386244001000; - è stato prodotto, con memoria del 10 gennaio 2025, l’estratto di ruolo, asseverato dall’Agente della Riscossione, da cui risulta che il debito residuo inerente a detti avvisi di accertamento risulta pari a ‘zero’; - sussistono i presupposti per la definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. conv. con mod. nella l. 225 del 2016, avendo i ricorrenti corrisposto le somme a tale titolo dovute, come risulta dagli estratti di ruolo prodotti, ed avendo i medesimi rinunciato al ricorso; - va dichiarata l’estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara l’estinzione
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