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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02474/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18639/20 14 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa da se stessa -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina , n. 2 0 11 / 2023 , depositata il 28/2/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento a [OSCURATO:PERSONA],rettificando il reddito dichiarato con il Mod.

Unico 2011per l’anno d’imposta 2010, a seguito d’indagini bancarie, ai fini IRPEF e IVA.

Recuperava a tassazione compensi non dichiarati per euro 4.793,00 eaccrediti bancari non giustificati per euro 17.427,00 , chiedendo le maggiori imposte. 2.Con la sentenza impugnata n. 2011/2023, la CGT di secondo grado della Sicilia, sez. stacc. di Messina, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, limitatamente agli emolumenti professionali certificati dal sostituto d’imposto [OSCURATO:PERSONA] srl, pari a euro 4.793,00. 2.1 La CTP di Messina, con la sentenza n. 1683/2019, aveva ritenuto dirimente l’eccezione di mancata allegazione o trascrizione dell’autorizzazione all’accertamento bancario, essendo necessario che l’avviso di accertamento riporti in allegato l’autorizzazione del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, e aveva annullato l’atto impugnato “nei limiti indicati in motivazione”. 2.2 Nel proporre appello, l’Ufficio aveva depositato l’autorizzazione allo svolgimento d’indagini bancarie e dedotto che l’indagine sarebbe stata illegittima solo in assenza di autorizzazione.Non era necessario allegare l’autorizzazione all’avviso di accertamento.

Il giudice di secondo grado confermava l’annullamento dell’avviso di accertamento in relazione agli accreditibancari ingiustificati perché: - l’indagine bancaria era “ [ … ] stata espletata in assenza di autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], richiesta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rilasciata in data 22/10/2013, prevista, anche ad avviso dell’A.E. e della giurisprudenza di legittimità, a pena d’illegittimità dell’attività istruttoria, del cui esercizio è condizione, e di conseguente nullità del provvedimento che fonda sulle relative risultanze”; - “e ciò a v o ler tacere dell’obbligo di allegazione o trascrizione o deposito, a pena di nullità del provvedimento, di un atto che rimane interno all’A.F., a prescindere dal valore che sene vuole attribuire, stante l’invasività dell’indagine finanziaria”. 3.Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’eccezione pregiudiziale della controricorrente d’inammissibilità del ricorso per la sua tardività è infondata.

La sentenza è stata depositata il 28/2/2023 e il ricorso è stato notificato il 29/8/2024.

L’art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) prevede: “Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023”.Posto che il termine lungoex art. 327 c.p.c. per proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza non notificata scadeva in data 1/9/2023, nel periodo fra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 31/10/2023, il termine è stato prorogato di 11 mesi .

Tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014,non potendo cadere nel mese di agosto, la nuova scadenza eral’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione(I) dell’art. 111 Cost, e degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, num. 4,c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma , n um . 4 , c.p.c. ; ( II ) dell’art. 32, primo comma n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2727 s. c.c.in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.Secondo l’Agenzia: - è ravvisabile un gravissimo e assoluto difetto di motivazione, estrinsecandosi la motivazione in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendispesa dal giudice territoriale; - s ono stati disapplicati i principi giurisprudenziali secondo cui la conoscenza dell’autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie e l’indicazione dei motivi che ne hanno determinato il rilascio non costituiscono presupposti di legittimità per la successiva emissione dell’avviso di accertamento.

L’illegittimità può essere dichiarata esclusivamente se le movimentazioni siano state ottenute in assenza di autorizzazione e a condizione che tale violazione abbia cagionato un tangibile detrimento al contribuente.

La mancata allegazione dell’autorizzazione all’avviso di accertamento non determina l’illegittimità dell’avviso; - la CGT ha attribuito rilevanza a un vizio (la mancata richiesta di autorizzazione) che la parte non aveva dedotto, perché la doglianza sollevata era di mancata allegazione dell’autorizzazione all’avviso di accertamento e ha ritenuto che l’autorizzazione dovesse essere allegata all’avviso di accertamento. 3.Il motivo, a sua volta contenente distinte contestazioni, è fondato e assorbente nella parte in cui eccepisce l’esistenza di un radicale vizio di motivazione. 3.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv. in legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., nn. 8053 e 8054 del 2014).

Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U ., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass.,Sez.

U., 22232/2016). 3.2 La motivazione della sentenza di merito si fonda su due argomentazioni, entrambe non comprensibili , tenuto conto dell’autorizzazione del direttore regionale allo svolgimento delle indagini bancarie depositata nel giudizio di secondo grado e della conclusione raggiunta.

Il vizio di motivazione appare assorbente rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalla parte ricorrente. 3.2.1 Non si comprende, innanzitutto, perché il giudice evidenzi, ai fini di confermare l’annullamento parziale dell’avviso, che l’autorizzazione del direttore regionale debba essere obbligatoriamente allegata o trascritta o depositata.

Un’autorizzazione era stata depositata nel giudizio di appello, come era consentito dall’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 ratione temporis applicabile.

Il giudice menziona l’autorizzazione rilasciata in data 22/10/23e non pone in discussione che il documento potesse essere depositato nel secondo grado di giudizio.

Atteso che accanto all’obbligo di allegazione o trascrizione, indica in via alternativa l’obbligo di produzione, evidentemente riferito alla fase processuale, non è chiaroperché il giudice abbia ritenuto che l’autorizzazione non fosse stata depositata. 3.2.3.Non si comprende nemmeno la parte della motivazione in cui si afferma che l’indagine bancaria fosse stata svolta in assenza di autorizzazione, a maggior ragione nell’ambito di un procedimento in cui con il ricorso introduttivo la contribuente avevaeccepito non che l’indagine fosse stata svolta in assenza di autorizzazione ma che l’autorizzazione avrebbe dovuto essere allegata all’avviso di accertamento o trascritta nello stesso (v. ricorso introduttivo , motivo C, pag. 3).

Nonostante la richiami, il giudice non specifica perché consideritamquam non esset l’autorizzazione depositata nel secondo grado di giudizio.Non afferma che l’autorizzazione attenga a un diverso contribuente o un differente accertamento.Non spiega, rispetto alla data di rilascio dell’autorizzazione, quando in concreto l’indagine bancaria fosse stata eseguitae quindi non può ipotizzarsi che abbia implicitamente ritenuto che l’autorizzazione fosse stata rilasciata successivamente e non anteriormente all’acquisizione dei dati bancari.

Non si sofferma – come invece nel controricorso la difesa della contribuente - sulla differenza fra l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] richiamata nell’avviso di accertamento (autorizzazione 16/7/2013 n. 2013/5171) e quella depositata (autorizzazione n. 22/10/2013 n. 72283)e quindi non può nemmeno concludersiche abbia ritenuto decisivo l’errore contenuto nell’avviso con riferimento alla data dell’autorizzazione e al numero di protocollo. 4.Deve dunque essere disposta, ai sensi degli artt. 384 e 385 c.p.c. la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione staccata di Messina, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, esaminandocon adeguata motivazione se l’acquisizione delle informazionisu dati bancari fosse stata preceduta da valida autorizzazione.

Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spesedel giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M accoglie ilricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione staccata di Messina,in diversa co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18639/20 14 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa da se stessa -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina , n. 2 0 11 / 2023 , depositata il 28/2/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento a [OSCURATO:PERSONA],rettificando il reddito dichiarato con il Mod. Unico 2011per l’anno d’imposta 2010, a seguito d’indagini bancarie, ai fini IRPEF e IVA. Recuperava a tassazione compensi non dichiarati per euro 4.793,00 eaccrediti bancari non giustificati per euro 17.427,00 , chiedendo le maggiori imposte. 2.Con la sentenza impugnata n. 2011/2023, la CGT di secondo grado della Sicilia, sez. stacc. di Messina, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, limitatamente agli emolumenti professionali certificati dal sostituto d’imposto [OSCURATO:PERSONA] srl, pari a euro 4.793,00. 2.1 La CTP di Messina, con la sentenza n. 1683/2019, aveva ritenuto dirimente l’eccezione di mancata allegazione o trascrizione dell’autorizzazione all’accertamento bancario, essendo necessario che l’avviso di accertamento riporti in allegato l’autorizzazione del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, e aveva annullato l’atto impugnato “nei limiti indicati in motivazione”. 2.2 Nel proporre appello, l’Ufficio aveva depositato l’autorizzazione allo svolgimento d’indagini bancarie e dedotto che l’indagine sarebbe stata illegittima solo in assenza di autorizzazione.Non era necessario allegare l’autorizzazione all’avviso di accertamento. Il giudice di secondo grado confermava l’annullamento dell’avviso di accertamento in relazione agli accreditibancari ingiustificati perché: - l’indagine bancaria era “ [ … ] stata espletata in assenza di autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA], richiesta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rilasciata in data 22/10/2013, prevista, anche ad avviso dell’A.E. e della giurisprudenza di legittimità, a pena d’illegittimità dell’attività istruttoria, del cui esercizio è condizione, e di conseguente nullità del provvedimento che fonda sulle relative risultanze”; - “e ciò a v o ler tacere dell’obbligo di allegazione o trascrizione o deposito, a pena di nullità del provvedimento, di un atto che rimane interno all’A.F., a prescindere dal valore che sene vuole attribuire, stante l’invasività dell’indagine finanziaria”. 3.Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’eccezione pregiudiziale della controricorrente d’inammissibilità del ricorso per la sua tardività è infondata. La sentenza è stata depositata il 28/2/2023 e il ricorso è stato notificato il 29/8/2024. L’art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) prevede: “Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023”.Posto che il termine lungoex art. 327 c.p.c. per proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza non notificata scadeva in data 1/9/2023, nel periodo fra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 31/10/2023, il termine è stato prorogato di 11 mesi . Tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014,non potendo cadere nel mese di agosto, la nuova scadenza eral’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione(I) dell’art. 111 Cost, e degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondo comma, num. 4,c.p.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma , n um . 4 , c.p.c. ; ( II ) dell’art. 32, primo comma n. 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2727 s. c.c.in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.Secondo l’Agenzia: - è ravvisabile un gravissimo e assoluto difetto di motivazione, estrinsecandosi la motivazione in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendispesa dal giudice territoriale; - s ono stati disapplicati i principi giurisprudenziali secondo cui la conoscenza dell’autorizzazione all’espletamento delle indagini bancarie e l’indicazione dei motivi che ne hanno determinato il rilascio non costituiscono presupposti di legittimità per la successiva emissione dell’avviso di accertamento. L’illegittimità può essere dichiarata esclusivamente se le movimentazioni siano state ottenute in assenza di autorizzazione e a condizione che tale violazione abbia cagionato un tangibile detrimento al contribuente. La mancata allegazione dell’autorizzazione all’avviso di accertamento non determina l’illegittimità dell’avviso; - la CGT ha attribuito rilevanza a un vizio (la mancata richiesta di autorizzazione) che la parte non aveva dedotto, perché la doglianza sollevata era di mancata allegazione dell’autorizzazione all’avviso di accertamento e ha ritenuto che l’autorizzazione dovesse essere allegata all’avviso di accertamento. 3.Il motivo, a sua volta contenente distinte contestazioni, è fondato e assorbente nella parte in cui eccepisce l’esistenza di un radicale vizio di motivazione. 3.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv. in legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053 e 8054 del 2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U ., 16159/2018, p. 7.2., che menziona Cass.,Sez. U., 22232/2016). 3.2 La motivazione della sentenza di merito si fonda su due argomentazioni, entrambe non comprensibili , tenuto conto dell’autorizzazione del direttore regionale allo svolgimento delle indagini bancarie depositata nel giudizio di secondo grado e della conclusione raggiunta. Il vizio di motivazione appare assorbente rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalla parte ricorrente. 3.2.1 Non si comprende, innanzitutto, perché il giudice evidenzi, ai fini di confermare l’annullamento parziale dell’avviso, che l’autorizzazione del direttore regionale debba essere obbligatoriamente allegata o trascritta o depositata. Un’autorizzazione era stata depositata nel giudizio di appello, come era consentito dall’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 ratione temporis applicabile. Il giudice menziona l’autorizzazione rilasciata in data 22/10/23e non pone in discussione che il documento potesse essere depositato nel secondo grado di giudizio. Atteso che accanto all’obbligo di allegazione o trascrizione, indica in via alternativa l’obbligo di produzione, evidentemente riferito alla fase processuale, non è chiaroperché il giudice abbia ritenuto che l’autorizzazione non fosse stata depositata. 3.2.3.Non si comprende nemmeno la parte della motivazione in cui si afferma che l’indagine bancaria fosse stata svolta in assenza di autorizzazione, a maggior ragione nell’ambito di un procedimento in cui con il ricorso introduttivo la contribuente avevaeccepito non che l’indagine fosse stata svolta in assenza di autorizzazione ma che l’autorizzazione avrebbe dovuto essere allegata all’avviso di accertamento o trascritta nello stesso (v. ricorso introduttivo , motivo C, pag. 3). Nonostante la richiami, il giudice non specifica perché consideritamquam non esset l’autorizzazione depositata nel secondo grado di giudizio.Non afferma che l’autorizzazione attenga a un diverso contribuente o un differente accertamento.Non spiega, rispetto alla data di rilascio dell’autorizzazione, quando in concreto l’indagine bancaria fosse stata eseguitae quindi non può ipotizzarsi che abbia implicitamente ritenuto che l’autorizzazione fosse stata rilasciata successivamente e non anteriormente all’acquisizione dei dati bancari. Non si sofferma – come invece nel controricorso la difesa della contribuente - sulla differenza fra l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] richiamata nell’avviso di accertamento (autorizzazione 16/7/2013 n. 2013/5171) e quella depositata (autorizzazione n. 22/10/2013 n. 72283)e quindi non può nemmeno concludersiche abbia ritenuto decisivo l’errore contenuto nell’avviso con riferimento alla data dell’autorizzazione e al numero di protocollo. 4.Deve dunque essere disposta, ai sensi degli artt. 384 e 385 c.p.c. la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione staccata di Messina, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, esaminandocon adeguata motivazione se l’acquisizione delle informazionisu dati bancari fosse stata preceduta da valida autorizzazione. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spesedel giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M accoglie ilricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,sezione staccata di Messina,in diversa co
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