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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 14686/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto contiene censure alla ricostruzione in fatto senza che si evidenzi la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ricostruita sulla base di elementi obiettivi; ritenuto, altresì, che non è consentita la formulazione di ipotesi alternative, anche in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, che richiedano una diversa valutazione in punto di fatto della dinamica accertata dai giudici di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere es nsore Il residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto contiene censure alla ricostruzione in fatto senza che si evidenzi la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ricostruita sulla base di elementi obiettivi; ritenuto, altresì, che non è consentita la formulazione di ipotesi alternative, anche in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, che richiedano una diversa valutazione in punto di fatto della dinamica accertata dai giudici di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere es nsore Il residente
Sentenza Cassazione n. 14686/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris