CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06929/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. con riferimento alla sussistenza del dolo è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte.di appello che ha messo in evidenza come il .ricorrente, a conferma della consapevole violazione dell'ordinanza che gli imponeva di non uscire da casa se non nella fascia oraria autorizzata, avesse tentato di nascondersi alla vista delle forze di polizia; rilevato che analogo limite presenta il secondo motivo in merito alla ritenuta recidiva, confermata con adeguata motivazione, avendo la Corte territoriale dato atto che la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., era già stata riconosciuta nell'ambito della sentenza definitiva la cui misura domiciliare applicata era stata violata ed apprezzato l'aumentata pericolosità desunta dalle numerose condanne anche per reati analoghi; ritenuto che il terzo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è manifestamente infondato e generico, vista la corretta motivazione secondo cui il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche non potesse essere differentemente calibrato ex art. 69, quarto comma, cod. pen. e che la pena, determinata nel minimo edittale, non potesse essere ulteriormente ridotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso