CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19735/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità, per travisamento delle prove (primo e secondo motivo); Considerato che i motivi, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste e sviluppati in modo unitario, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché l'acquisto ed il trasporto di droga fossero per la successiva cessione a terzi e perché l'imputato fosse al corrente del trasporto della droga all'interno della propria auto, tra l'altro da lui condotta, valorizzando l'articolato nascondiglio in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente (la parte sottostante del vano in plastica del cambio della vettura), e l'inverosimiglianza della prospettazione di essersi recato a prelevare il trasportato, il quale ha ammesso di aver acquistato la droga, su richiesta di questi, per l'impossibilità di far rientro a casa con il pullman, attesa la necessità di stabilire anticipatamente le modalità del viaggio per l'acquisto della droga in un comune diverso, in altra provincia, a non breve distanza (non meno di 120 km.), e per un quantitativo non minimale (pari a 89 grammi), nonché la mancanza di prova di dipendenza o di uso frequente di sostanze stupefacenti da parte dell'attuale ricorrente e del passeggero; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marz