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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02099/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14611/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore fallimentare; -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , n. 1959/2023 , depositata i l 28 febbraio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – La presente controversia ha a oggetto l’avviso di accertamento n.

RJE030501511 ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2004, emesso dall’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Messina nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in esito alle risultanze dell’attività istruttoria della Guardia di Finanza di Messina.

In particolare, l’attività di verifica svolta nei confronti della società ha avuto riguardo a quattro distinte annualità (dal 2003 al 2006) e da essa sono emerse gravi e ripetute violazioni della normativa fiscaleai fini Iva e delle imposte dirette.

L’entità e la gravità delle violazioni riscontrate determinava la predisposizione di un rapporto penale alle autorità giudiziarie.

Nello specifico, in relazione a rapporti intercorsi con la [OSCURATO:SOCIETA]., veniva rilevata l’omessa contabilizzazione di ricavi d’esercizio, all’esito di un controllo di carattere finanziario e contabile effettuato attraverso il raffronto delle fatture emesse e ricevute con i relativi movimenti bancari.Inoltre, con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dall’esame della documentazione bancaria era emerso che tale società aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. undici assegni bancari, per complessivi euro 975.900,00.

Da ciò il rilievo di omessa fatturazione delle relative prestazioni.

Dall’accertamento, inoltre , si riscontravano dei rapporti commerciali con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in forza di un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione e il cambio d’uso di un immobile.

Venivano, altresì, rilevate delle cessioni di immobili dalla predetta società, a titolo di anticipazione di lavori da eseguire.

Il controllo dei contratti, oltre che della documentazione bancaria e delle movimentazioni finanziarie, faceva emergere che la Network cable s.r.l. aveva omesso di fatturare nei confronti della società una somma pari ad euro 2.826.952,00.

Infine, era emerso che la contribuente aveva registrato nel registro acquisti IVA diverse fatture relative a operazioni inesistenti, con riferimento, tra le altre, alle ditte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con l’avviso di accertamento, l’ente impositore procedeva alla rettifica, ai fini IRES, della perdita dichiarata in euro 71.915,00 in reddito pari ad euro6.310.233,00, con una maggiore imposta di euro 2.058.645,00.

Ai fini IRAP, veniva determinato un valore della produzione netta di euro 6.995.372,00 e una maggiore imposta di euro 278.126,00.

Ai fini IVA, per effetto di riprese a tassazione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per omissione di autofatture, è stata quantificata una maggiore IVA di euro 2.154.869,00.

Infine, venivano irrogate sanzioni per complessivi euro 3.232.303,00.

La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina.

L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con la sentenza n. 475del 5 giugno 2012, accoglieva parzialmente il ricorso.

2. – Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio .

Il contribuente si costituiva in giudizio proponendo, altresì, appello incidentale avverso la sentenza di prime cure per i profili di soccombenza.

Con sentenza n. 1959/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio, sia l’appello incidentale della contribuente, confermando la sentenza impugnata.

3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a tremotivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.2909 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Eccezione di giudicato esterno .

Parte ri corrente evidenzia che , in relazione ad altro avviso n.

RJE030501514, ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2006 emesso nei confronti della medesima società, e sulla base degli stessi atti istruttori su cui si fonda l’avviso di accertamento n.

RJE030501514 per il 2004, è stata resa la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 4957/23, pubblicata il 9 giugno 2023, che ha accolto l’appello dell’Ufficio confermando la legittimità del predetto accertamento per il 2006.

Tale sentenza è passata in giudicato in data 9 gennaio 2024, successivamente alla data di deposito della sentenza oggetto di odierna impugnazione.

Di conseguenza, il predetto giudicato esterno n. 4957/23 potrebbe essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, nel ricorso avverso la sentenza n. 1959/2023.

L'Agenzia delle entrate ritiene che tale giudicato esterno n. 4957/23 sia munito di efficacia espansiva ex art. 2909 c.c. nel presente giudizio, instaurato tra le stesse parti.

1.1. –Il motivo è infondato.

La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità(Cass. n. 38950/2021; Cass. n. 6953/2015).

Nel caso di specie va esclusa l'efficacia espansiva del giudicato, trattandosi di operazioni diverse, rilevanti per la singola annualità, per cui deve negarsi un'efficacia vincolante sui presupposti di fatto.

2. – Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c., nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 n. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992.

Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione nella parte in cui ha respinto l’appello principale dell’Ufficio (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).

Nella specie, la corte regionale, dopo aver premesso di essere concorde con quanto disposto nel decisum di prime cure, nell’affrontare l’appello principale dell’Ufficio, si è limitata al seguente, apodittico, rilievo: “Sono state considerate superficiali le contestazioni, sia ai fini della determinazione del reddito e sia ai fini IVA, per i recuperi: della somma di euro 418.000,00 per mancata fatturazione e/o autofattura del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA]; della somma di euro 95.000,00 per mancata fatturazione e/o autofattura del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA]; della somma di euro 2.826.952,00 per mancata fatturazione, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, dei lavori eseguiti presso la discoteca Koala in Scicli; della somma di euro 425.000,00 per fattura ricevuta dalla ditta Chiariello; dalla somma di euro 80.000,00, oltre IVA, per fatture ricevuta dalla ditta [OSCURATO:PERSONA]; della somma di euro 332.000,00 per l’utilizzazione di fatture passive emesse per operazioni inesistenti dalla fallita società [OSCURATO:PERSONA]. […] Conseguentemente, alla luce delle su esposte considerazioni, si rigetta l’appello principale proposto dall’Ufficio […]”.

In sostanza, nel pronunciarsi sull’appello principale dell’Ufficio, la Corte di giustizia tributaria, lungi dall’esaminare, anche criticamente, gli articolati motivi dell’impugnazione dedotti dall’Agenzia delle entrate, integralmente trascritti, si è limitata, genericamente, a richiamare la decisione di primo grado, laddove “… sono state considerate superficiali le contestazioni, sia ai fini della determinazione del reddito e sia ai fini IVA, per i recuperi”….elencati in motivazione”, facendo mero rinvio ad essa, senza aggiungere nulla a tale apodittica affermazione ed, in particolare, senza riportare i passaggi salienti della sentenza richiamata, e senza farne oggetto di una doverosa autonoma e critica valutazione alla luce dei motivi del gravame principaledell’Ufficio, del tutto trascurati.

2.1. –Il motivo è fondato.

In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. n. 9830/2024).

Nel caso di specie, la motivazione si è limitata a richiamare la pronuncia di prime cure, senza effettuare alcuna analitica valutazione dei motivi di censura articolati nell'appello principale, non consentendo di comprendere l’iter logico-giuridico seguito per addivenire al rigetto dell'impugnazione.

Parte ricorrente, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. identificando il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado, in realtà, ha eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. n. 28581/2025). 3.– L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex artt. 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.

4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte accoglie ilsecondo motivo di ricorso, rigetta primo, assorbito terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14611/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore fallimentare; -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , n. 1959/2023 , depositata i l 28 febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La presente controversia ha a oggetto l’avviso di accertamento n. RJE030501511 ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2004, emesso dall’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Messina nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in esito alle risultanze dell’attività istruttoria della Guardia di Finanza di Messina. In particolare, l’attività di verifica svolta nei confronti della società ha avuto riguardo a quattro distinte annualità (dal 2003 al 2006) e da essa sono emerse gravi e ripetute violazioni della normativa fiscaleai fini Iva e delle imposte dirette. L’entità e la gravità delle violazioni riscontrate determinava la predisposizione di un rapporto penale alle autorità giudiziarie. Nello specifico, in relazione a rapporti intercorsi con la [OSCURATO:SOCIETA]., veniva rilevata l’omessa contabilizzazione di ricavi d’esercizio, all’esito di un controllo di carattere finanziario e contabile effettuato attraverso il raffronto delle fatture emesse e ricevute con i relativi movimenti bancari.Inoltre, con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dall’esame della documentazione bancaria era emerso che tale società aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. undici assegni bancari, per complessivi euro 975.900,00. Da ciò il rilievo di omessa fatturazione delle relative prestazioni. Dall’accertamento, inoltre , si riscontravano dei rapporti commerciali con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in forza di un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione e il cambio d’uso di un immobile. Venivano, altresì, rilevate delle cessioni di immobili dalla predetta società, a titolo di anticipazione di lavori da eseguire. Il controllo dei contratti, oltre che della documentazione bancaria e delle movimentazioni finanziarie, faceva emergere che la Network cable s.r.l. aveva omesso di fatturare nei confronti della società una somma pari ad euro 2.826.952,00. Infine, era emerso che la contribuente aveva registrato nel registro acquisti IVA diverse fatture relative a operazioni inesistenti, con riferimento, tra le altre, alle ditte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con l’avviso di accertamento, l’ente impositore procedeva alla rettifica, ai fini IRES, della perdita dichiarata in euro 71.915,00 in reddito pari ad euro6.310.233,00, con una maggiore imposta di euro 2.058.645,00. Ai fini IRAP, veniva determinato un valore della produzione netta di euro 6.995.372,00 e una maggiore imposta di euro 278.126,00. Ai fini IVA, per effetto di riprese a tassazione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per omissione di autofatture, è stata quantificata una maggiore IVA di euro 2.154.869,00. Infine, venivano irrogate sanzioni per complessivi euro 3.232.303,00. La società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina. L’Ufficio si costituiva in giudizio difendendo la legittimità del proprio operato. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con la sentenza n. 475del 5 giugno 2012, accoglieva parzialmente il ricorso. 2. – Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio . Il contribuente si costituiva in giudizio proponendo, altresì, appello incidentale avverso la sentenza di prime cure per i profili di soccombenza. Con sentenza n. 1959/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio, sia l’appello incidentale della contribuente, confermando la sentenza impugnata. 3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a tremotivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art.2909 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Eccezione di giudicato esterno . Parte ri corrente evidenzia che , in relazione ad altro avviso n. RJE030501514, ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2006 emesso nei confronti della medesima società, e sulla base degli stessi atti istruttori su cui si fonda l’avviso di accertamento n. RJE030501514 per il 2004, è stata resa la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 4957/23, pubblicata il 9 giugno 2023, che ha accolto l’appello dell’Ufficio confermando la legittimità del predetto accertamento per il 2006. Tale sentenza è passata in giudicato in data 9 gennaio 2024, successivamente alla data di deposito della sentenza oggetto di odierna impugnazione. Di conseguenza, il predetto giudicato esterno n. 4957/23 potrebbe essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, nel ricorso avverso la sentenza n. 1959/2023. L'Agenzia delle entrate ritiene che tale giudicato esterno n. 4957/23 sia munito di efficacia espansiva ex art. 2909 c.c. nel presente giudizio, instaurato tra le stesse parti. 1.1. –Il motivo è infondato. La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità(Cass. n. 38950/2021; Cass. n. 6953/2015). Nel caso di specie va esclusa l'efficacia espansiva del giudicato, trattandosi di operazioni diverse, rilevanti per la singola annualità, per cui deve negarsi un'efficacia vincolante sui presupposti di fatto. 2. – Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c., nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 n. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992. Nullità della sentenza per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione nella parte in cui ha respinto l’appello principale dell’Ufficio (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Nella specie, la corte regionale, dopo aver premesso di essere concorde con quanto disposto nel decisum di prime cure, nell’affrontare l’appello principale dell’Ufficio, si è limitata al seguente, apodittico, rilievo: “Sono state considerate superficiali le contestazioni, sia ai fini della determinazione del reddito e sia ai fini IVA, per i recuperi: della somma di euro 418.000,00 per mancata fatturazione e/o autofattura del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA]; della somma di euro 95.000,00 per mancata fatturazione e/o autofattura del pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA]; della somma di euro 2.826.952,00 per mancata fatturazione, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, dei lavori eseguiti presso la discoteca Koala in Scicli; della somma di euro 425.000,00 per fattura ricevuta dalla ditta Chiariello; dalla somma di euro 80.000,00, oltre IVA, per fatture ricevuta dalla ditta [OSCURATO:PERSONA]; della somma di euro 332.000,00 per l’utilizzazione di fatture passive emesse per operazioni inesistenti dalla fallita società [OSCURATO:PERSONA]. […] Conseguentemente, alla luce delle su esposte considerazioni, si rigetta l’appello principale proposto dall’Ufficio […]”. In sostanza, nel pronunciarsi sull’appello principale dell’Ufficio, la Corte di giustizia tributaria, lungi dall’esaminare, anche criticamente, gli articolati motivi dell’impugnazione dedotti dall’Agenzia delle entrate, integralmente trascritti, si è limitata, genericamente, a richiamare la decisione di primo grado, laddove “… sono state considerate superficiali le contestazioni, sia ai fini della determinazione del reddito e sia ai fini IVA, per i recuperi”….elencati in motivazione”, facendo mero rinvio ad essa, senza aggiungere nulla a tale apodittica affermazione ed, in particolare, senza riportare i passaggi salienti della sentenza richiamata, e senza farne oggetto di una doverosa autonoma e critica valutazione alla luce dei motivi del gravame principaledell’Ufficio, del tutto trascurati. 2.1. –Il motivo è fondato. In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. n. 9830/2024). Nel caso di specie, la motivazione si è limitata a richiamare la pronuncia di prime cure, senza effettuare alcuna analitica valutazione dei motivi di censura articolati nell'appello principale, non consentendo di comprendere l’iter logico-giuridico seguito per addivenire al rigetto dell'impugnazione. Parte ricorrente, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, ha assolto l'onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. identificando il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado, in realtà, ha eluso i suoi doveri motivazionali (Cass. n. 28581/2025). 3.– L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex artt. 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. 4. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata in relazione al motivo accolto e, per l'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie ilsecondo motivo di ricorso, rigetta primo, assorbito terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributari
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