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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 23729/2026

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in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diRepubblica federale di Germania;-intimata-e diMinistero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica,rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; condomiciliazione digitale ex lege;-resistente-Numero registro generale 4046/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2244/2026r.g.n. 04046/2026 Numero di raccolta generale 23729/2026Pres.

IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est.

SpazianiAvverso l’ORDINANZA n.499/2026 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il14 gennaio 2026;udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Venezia.Rilevato che:1. con ricorso ex art. 281-decies cod. proc. civ., depositato il 29dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la Repubblica federaledi Germania dinanzi al Tribunale di Vicenza, chiedendone, iure hereditario, lacondanna al risarcimento dei danni per i crimini di guerra commessidall’esercito tedesco del “[OSCURATO:PERSONA]” in danno del padre, [OSCURATO:PERSONA], ilquale, militare dell’esercito italiano, dopo l’8 settembre 1943, per averrifiutato il passaggio nei ranghi delle truppe repubblichine e di quelle tedesche,era stato da queste ultime dapprima catturato, indi deportato in Germania,ove era stato sottoposto ai lavori forzati;nella contumacia dello Stato tedesco, in seguito alla notifica del ricorsoall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, si costituì in giudizio ilMinistero dell’economia e delle finanze italiano, eccependo, tra l’altro,l’incompetenza territoriale del Tribunale adìto in favore di quello di Roma o, insubordine, di Venezia, quali fori erariali;2. all’esito dell’udienza di comparizione del 28 marzo 2024, sull’accordodelle parti, il Tribunale di Vicenza declinò la propria competenza in favore diquello di Venezia, assegnando termine per la riassunzione;3. riassunta la causa dinanzi al Tribunale dichiarato competente,quest’ultimo – all’esito della celebrazione delle udienze del 16 gennaio 2025(in cui era stato concesso termine per memorie ex art.171-ter cod. proc. civ.),3 aprile 2025 (in cui erano stati concessi i termini per il deposito degli atticonclusionali) e 20 novembre 2025 – ha pronunciato l’ordinanza indicata inC.C. 08/07/2026 Numero registro generale 4046/2026r.g.n. 04046/2026 Numero sezionale 2244/2026Pres.

IannelloNumero di raccolta generale 23729/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 21/07/2026epigrafe, con cui ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favoredel Tribunale di Roma;4. il giudice lagunare ha così deciso, applicando il principio, affermatoda questa Corte con riguardo all’ipotesi in cui lo Stato italiano vengaoriginariamente convenuto in giudizio quale parte asseritamente legittimatapassiva all’azione risarcitoria, unitamente alla Repubblica federale diGermania (è stata citata Cass., Sez. 3, n. 7371 del 19 marzo 2025), secondocui, «per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallevittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del TerzoReich durante la seconda guerra mondiale è territorialmente competente ilgiudice di Roma, secondo il criterio del forum destinatae solutionisdeterminato in base alla disposizione speciale dettata dall’art. 43 del D.L. n.36 del 2022, convertito dalla L. n. 79 del 2022, e cioè il giudice del luogo doveè ubicata la tesoreria di riferimento dell’autorità amministrativa centraleistituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, deputata in viaesclusiva all’erogazione dei … ristori risarcitori»;5. avverso l’ordinanza del Tribunale veneziano ha proposto ricorso perregolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi,chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Venezia, ovverodel Tribunale di Vicenza;il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato scritturadifensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., resistendo al ricorso;il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Venezia;le parti hanno depositato memoria.Considerato che:1.1. con il primo motivo (“Errata valutazione del foro competente pererrata interpretazione del fatto”) viene denunciata l’erronea applicazione delprincipio di diritto sancito da Cass. n. 7371 del 2025 ad una fattispecie diversada quella per la quale esso principio sarebbe stato enunciato;C.C. 08/07/2026 Numero registro generale 4046/2026r.g.n. 04046/2026 Numero sezionale 2244/2026Pres.

IannelloNumero di raccolta generale 23729/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 21/07/2026osserva la ricorrente che il predetto principio è stato affermato inrelazione alla fattispecie della «chiamata diretta nel giudizio della Presidenzadel Consiglio», quale «parte originaria necessaria», mentre, nel caso inesame, il ricorso era stato proposto unicamente nei confronti della Repubblicafederale di Germania e notificato all’Avvocatura dello Stato italiana ai sensidell’art. 43 del decreto-legge n. 36/2022, istitutivo del c.d.

“Fondo ristori”;avrebbe quindi dovuto farsi applicazione del diverso principio – affermato daCass. n. 23669 del 2025 e da Cass. n. 460 del 2026 – secondo cui “Per ledomande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica federale diGermania aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime deicrimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] la seconda guerra mondiale, ove non sia anche originariamenteconvenuta un’amministrazione dello Stato italiano, la competenza territorialesi determina secondo le norme ordinarie; ciò, in quanto, per un verso, l’art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condannaal risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra, compiuti in Italiao comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del [OSCURATO:PERSONA],possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo “Ristori” istituitopresso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (con esclusione dellapossibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confrontidello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione della Repubblicafederale tedesca ad essere convenuta nei giudizi di cognizione aventi adoggetto l’accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma haintrodotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella faseesecutiva; per altro verso, la legittimazione passiva dello Stato estero inrelazione all’azione risarcitoria di cognizione non può reputarsi esclusa, infavore di quella dello Stato italiano – e, per esso, del Ministero dell’Economiae delle Finanze – neppure sulla base della disposizione del comma 6 delmedesimo art. 43, che, prescrivendo la notificazione all’Avvocatura dello Statodegli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto-Numero registro generale 4046/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2244/2026r.g.n. 04046/2026 Numero di raccolta generale 23729/2026Pres.

IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est.

Spazianilegge, attribuisce al detto Ministero un mero diritto di intervento adadiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cuiesercizio, ai sensi dell’art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non implica, quanto allacompetenza, l’applicazione della regola del foro erariale”;1.2. con il secondo motivo (“Violazione dell’art. 38 cpc”) vienedenunciata la tardività del rilievo del (ritenuto) difetto di competenzaterritoriale da parte del giudice a quo, sull’assunto che in ordine all’eccezioneoriginariamente sollevata dal Ministero dell’economia e delle finanze aveva giàprovveduto il Tribunale di Vicenza e che, in seguito alla riassunzione dellacausa davanti a quello di Venezia, dichiarato competente, il predetto Ministeroaveva omesso di costituirsi in giudizio, sicché il giudice avrebbe avuto l’oneredi esercitare il potere di rilievo d’ufficio dell’eccezione entro la prima udienza«e non già al termine della procedura»;1.3. con il terzo motivo (“Violazione dell’art. 45 cpc”), viene infinedenunciata la mancata necessaria sollevazione del conflitto negativo dicompetenza, sul presupposto che, in seguito alla declaratoria di incompetenzaterritoriale inderogabile da parte del giudice vicentino, riassunta la causadinanzi a quello veneziano, quest’ultimo, ritenuto di essere a sua voltaincompetente, avrebbe dovuto richiedere d’ufficio il regolamento dicompetenza alla Corte di cassazione, «anziché costringere la ricorrente adagire»;2. ha carattere pregiudiziale il terzo motivo, il quale è fondato;costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principiosecondo il quale, “qualora a seguito di declinatoria di competenza del giudiceoriginariamente adito, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicatocome competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente ilprimo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza aisensi dell’art. 45 cod. proc. civ., declini a sua volta la propria competenza, leparti possono proporre regolamento di competenza con limitazionedell’oggetto alla richiesta di dichiarare radicata la competenza davanti alC.C. 08/07/2026 Numero registro generale 4046/2026r.g.n. 04046/2026 Numero sezionale 2244/2026Pres.

IannelloNumero di raccolta generale 23729/2026Est.

SpazianiData pubblicazione 21/07/2026giudice della riassunzione, a seguito della preclusione di ogni discussione sullacompetenza per effetto del mancato esercizio del potere di conflitto” (cfr., solotra le più recenti, Cass. 19/09/2024, n. 25186; Cass. 25/01/2025, n. 1812;Cass. 13/05/2026, n. 14031);questo principio trova fondamento nel rilievo che, a seguitodell’introduzione (con la riforma operata dalla legge n. 353 del 1990) di rigidilimiti temporali al potere delle parti e del giudice di eccepire o rilevarel’incompetenza, non è più necessaria una statuizione della Corte di cassazioneper consolidare la competenza del giudice della riassunzione, sicché – comebene ha osservato il Procuratore Generale – il mancato esercizio del poteredi sollevare il regolamento d’ufficio, ex art. 45 cod. proc. civ., e la irritualedeclinatoria di competenza del giudice della riassunzione determinano ilconsolidamento della competenza davanti a lui e, dunque, il regolamento adistanza di parte ha ormai l’unico scopo di ottenere dalla Suprema Corte chestatuisca su quel consolidamento, per il mancato esercizio del potere dielevazione del conflitto;3. l’accoglimento del terzo motivo implica dunque il rilievo dell’avvenutoradicamento della competenza territoriale dinanzi al Tribunale di Venezia, conassorbimento degli altri motivi;deve pertanto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia;4. le spese del regolamento, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale, ad onta dellapresunta “neutralità” rispetto al terzo motivo di ricorso (neutralità predicatanella memoria difensiva depositata il 26 giugno 2026), ha infondatamenteresistito all’istanza di regolamento, chiedendone, nelle conclusioni dellascrittura difensiva ex art.47 cod. proc. civ., la declaratoria di inammissibilitào la reiezione per infondatezza.[OSCURATO:PERSONA] MotiviNumero registro generale 4046/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2244/2026r.g.n. 04046/2026 Numero di raccolta generale 23729/2026Pres.

IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est.

SpazianiLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Venezia e fissa alle partiil termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presenteordinanza per la riassunzione del giudizio.Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rimborsare aSilvana Zampar le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltreesborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-ricorrente-nei confronti diRepubblica federale di Germania;-intimata-e diMinistero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro in carica,rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; condomiciliazione digitale ex lege;-resistente-Numero registro generale 4046/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2244/2026r.g.n. 04046/2026 Numero di raccolta generale 23729/2026Pres. IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est. SpazianiAvverso l’ORDINANZA n.499/2026 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il14 gennaio 2026;udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Venezia.Rilevato che:1. con ricorso ex art. 281-decies cod. proc. civ., depositato il 29dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la Repubblica federaledi Germania dinanzi al Tribunale di Vicenza, chiedendone, iure hereditario, lacondanna al risarcimento dei danni per i crimini di guerra commessidall’esercito tedesco del “[OSCURATO:PERSONA]” in danno del padre, [OSCURATO:PERSONA], ilquale, militare dell’esercito italiano, dopo l’8 settembre 1943, per averrifiutato il passaggio nei ranghi delle truppe repubblichine e di quelle tedesche,era stato da queste ultime dapprima catturato, indi deportato in Germania,ove era stato sottoposto ai lavori forzati;nella contumacia dello Stato tedesco, in seguito alla notifica del ricorsoall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, si costituì in giudizio ilMinistero dell’economia e delle finanze italiano, eccependo, tra l’altro,l’incompetenza territoriale del Tribunale adìto in favore di quello di Roma o, insubordine, di Venezia, quali fori erariali;2. all’esito dell’udienza di comparizione del 28 marzo 2024, sull’accordodelle parti, il Tribunale di Vicenza declinò la propria competenza in favore diquello di Venezia, assegnando termine per la riassunzione;3. riassunta la causa dinanzi al Tribunale dichiarato competente,quest’ultimo – all’esito della celebrazione delle udienze del 16 gennaio 2025(in cui era stato concesso termine per memorie ex art.171-ter cod. proc. civ.),3 aprile 2025 (in cui erano stati concessi i termini per il deposito degli atticonclusionali) e 20 novembre 2025 – ha pronunciato l’ordinanza indicata inC.C. 08/07/2026 Numero registro generale 4046/2026r.g.n. 04046/2026 Numero sezionale 2244/2026Pres. IannelloNumero di raccolta generale 23729/2026Est. SpazianiData pubblicazione 21/07/2026epigrafe, con cui ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favoredel Tribunale di Roma;4. il giudice lagunare ha così deciso, applicando il principio, affermatoda questa Corte con riguardo all’ipotesi in cui lo Stato italiano vengaoriginariamente convenuto in giudizio quale parte asseritamente legittimatapassiva all’azione risarcitoria, unitamente alla Repubblica federale diGermania (è stata citata Cass., Sez. 3, n. 7371 del 19 marzo 2025), secondocui, «per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallevittime dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del TerzoReich durante la seconda guerra mondiale è territorialmente competente ilgiudice di Roma, secondo il criterio del forum destinatae solutionisdeterminato in base alla disposizione speciale dettata dall’art. 43 del D.L. n.36 del 2022, convertito dalla L. n. 79 del 2022, e cioè il giudice del luogo doveè ubicata la tesoreria di riferimento dell’autorità amministrativa centraleistituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, deputata in viaesclusiva all’erogazione dei … ristori risarcitori»;5. avverso l’ordinanza del Tribunale veneziano ha proposto ricorso perregolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi,chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Venezia, ovverodel Tribunale di Vicenza;il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato scritturadifensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., resistendo al ricorso;il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo che sia dichiarata lacompetenza del Tribunale di Venezia;le parti hanno depositato memoria.Considerato che:1.1. con il primo motivo (“Errata valutazione del foro competente pererrata interpretazione del fatto”) viene denunciata l’erronea applicazione delprincipio di diritto sancito da Cass. n. 7371 del 2025 ad una fattispecie diversada quella per la quale esso principio sarebbe stato enunciato;C.C. 08/07/2026 Numero registro generale 4046/2026r.g.n. 04046/2026 Numero sezionale 2244/2026Pres. IannelloNumero di raccolta generale 23729/2026Est. SpazianiData pubblicazione 21/07/2026osserva la ricorrente che il predetto principio è stato affermato inrelazione alla fattispecie della «chiamata diretta nel giudizio della Presidenzadel Consiglio», quale «parte originaria necessaria», mentre, nel caso inesame, il ricorso era stato proposto unicamente nei confronti della Repubblicafederale di Germania e notificato all’Avvocatura dello Stato italiana ai sensidell’art. 43 del decreto-legge n. 36/2022, istitutivo del c.d. “Fondo ristori”;avrebbe quindi dovuto farsi applicazione del diverso principio – affermato daCass. n. 23669 del 2025 e da Cass. n. 460 del 2026 – secondo cui “Per ledomande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica federale diGermania aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime deicrimini di guerra e contro l’umanità commessi dalle forze del [OSCURATO:PERSONA] la seconda guerra mondiale, ove non sia anche originariamenteconvenuta un’amministrazione dello Stato italiano, la competenza territorialesi determina secondo le norme ordinarie; ciò, in quanto, per un verso, l’art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condannaal risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra, compiuti in Italiao comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del [OSCURATO:PERSONA],possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo “Ristori” istituitopresso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (con esclusione dellapossibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confrontidello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione della Repubblicafederale tedesca ad essere convenuta nei giudizi di cognizione aventi adoggetto l’accertamento della responsabilità per i predetti danni, ma haintrodotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella faseesecutiva; per altro verso, la legittimazione passiva dello Stato estero inrelazione all’azione risarcitoria di cognizione non può reputarsi esclusa, infavore di quella dello Stato italiano – e, per esso, del Ministero dell’Economiae delle Finanze – neppure sulla base della disposizione del comma 6 delmedesimo art. 43, che, prescrivendo la notificazione all’Avvocatura dello Statodegli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l’entrata in vigore del decreto-Numero registro generale 4046/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2244/2026r.g.n. 04046/2026 Numero di raccolta generale 23729/2026Pres. IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est. Spazianilegge, attribuisce al detto Ministero un mero diritto di intervento adadiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero convenuto, il cuiesercizio, ai sensi dell’art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non implica, quanto allacompetenza, l’applicazione della regola del foro erariale”;1.2. con il secondo motivo (“Violazione dell’art. 38 cpc”) vienedenunciata la tardività del rilievo del (ritenuto) difetto di competenzaterritoriale da parte del giudice a quo, sull’assunto che in ordine all’eccezioneoriginariamente sollevata dal Ministero dell’economia e delle finanze aveva giàprovveduto il Tribunale di Vicenza e che, in seguito alla riassunzione dellacausa davanti a quello di Venezia, dichiarato competente, il predetto Ministeroaveva omesso di costituirsi in giudizio, sicché il giudice avrebbe avuto l’oneredi esercitare il potere di rilievo d’ufficio dell’eccezione entro la prima udienza«e non già al termine della procedura»;1.3. con il terzo motivo (“Violazione dell’art. 45 cpc”), viene infinedenunciata la mancata necessaria sollevazione del conflitto negativo dicompetenza, sul presupposto che, in seguito alla declaratoria di incompetenzaterritoriale inderogabile da parte del giudice vicentino, riassunta la causadinanzi a quello veneziano, quest’ultimo, ritenuto di essere a sua voltaincompetente, avrebbe dovuto richiedere d’ufficio il regolamento dicompetenza alla Corte di cassazione, «anziché costringere la ricorrente adagire»;2. ha carattere pregiudiziale il terzo motivo, il quale è fondato;costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principiosecondo il quale, “qualora a seguito di declinatoria di competenza del giudiceoriginariamente adito, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicatocome competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente ilprimo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza aisensi dell’art. 45 cod. proc. civ., declini a sua volta la propria competenza, leparti possono proporre regolamento di competenza con limitazionedell’oggetto alla richiesta di dichiarare radicata la competenza davanti alC.C. 08/07/2026 Numero registro generale 4046/2026r.g.n. 04046/2026 Numero sezionale 2244/2026Pres. IannelloNumero di raccolta generale 23729/2026Est. SpazianiData pubblicazione 21/07/2026giudice della riassunzione, a seguito della preclusione di ogni discussione sullacompetenza per effetto del mancato esercizio del potere di conflitto” (cfr., solotra le più recenti, Cass. 19/09/2024, n. 25186; Cass. 25/01/2025, n. 1812;Cass. 13/05/2026, n. 14031);questo principio trova fondamento nel rilievo che, a seguitodell’introduzione (con la riforma operata dalla legge n. 353 del 1990) di rigidilimiti temporali al potere delle parti e del giudice di eccepire o rilevarel’incompetenza, non è più necessaria una statuizione della Corte di cassazioneper consolidare la competenza del giudice della riassunzione, sicché – comebene ha osservato il Procuratore Generale – il mancato esercizio del poteredi sollevare il regolamento d’ufficio, ex art. 45 cod. proc. civ., e la irritualedeclinatoria di competenza del giudice della riassunzione determinano ilconsolidamento della competenza davanti a lui e, dunque, il regolamento adistanza di parte ha ormai l’unico scopo di ottenere dalla Suprema Corte chestatuisca su quel consolidamento, per il mancato esercizio del potere dielevazione del conflitto;3. l’accoglimento del terzo motivo implica dunque il rilievo dell’avvenutoradicamento della competenza territoriale dinanzi al Tribunale di Venezia, conassorbimento degli altri motivi;deve pertanto dichiararsi la competenza del Tribunale di Venezia;4. le spese del regolamento, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale, ad onta dellapresunta “neutralità” rispetto al terzo motivo di ricorso (neutralità predicatanella memoria difensiva depositata il 26 giugno 2026), ha infondatamenteresistito all’istanza di regolamento, chiedendone, nelle conclusioni dellascrittura difensiva ex art.47 cod. proc. civ., la declaratoria di inammissibilitào la reiezione per infondatezza.[OSCURATO:PERSONA] MotiviNumero registro generale 4046/2026C.C. 08/07/2026 Numero sezionale 2244/2026r.g.n. 04046/2026 Numero di raccolta generale 23729/2026Pres. IannelloData pubblicazione 21/07/2026Est. SpazianiLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Venezia e fissa alle partiil termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presenteordinanza per la riassunzione del giudizio.Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rimborsare aSilvana Zampar le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltreesborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello
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