CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17970/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale, titolare dell'omonima ditta individuale e dichiarato fallito nel novembre 2019. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. In tal senso eccepisce che la Corte avrebbe omesso di confutare le obiezioni difensive concernenti l'inconfigurabilità del dolo in conseguenza del fatto che l'imputato è detenuto dal 2017 ed è dunque stato nell'impossibilità materiale di adempiere agli obblighi contabili prescritti dalla legge. Non di meno i giudici del merito avrebbero trascurato la produzione difensiva ad oggetto il provvedimento di sequestro di documentazione operato presso l'abitazione del Curciarello all'atto del suo arresto, il quale logicamente non potrebbe che aver avuto da oggetto la contabilità aziendale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Le censure del ricorrente risultano infondate e in larga parte generiche nella misura in cui non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza. La Corte territoriale, infatti, ha tenuto conto del fatto che il Curciarello è detenuto dal luglio 2017 e proprio per questo ha precisato come l'omessa tenuta dei libri contabili nel triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento oggetto di contestazione debba essergli imputata a titolo di colpa e non di dolo, facendo in tal senso buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133). E' dunque con tale configurazione dell'elemento soggettivo del reato che dovevano confrontarsi le censure difensive, dimostrando l'assenza di residui profili della colpa ritenuta dai giudici del merito. Né questa è esclusa in radice dalla sopravvenuta detenzione dell'imputato, che non ha comportato la sua impossibilità assoluta di comunicare con il curatore, come plasticamente dimostrato dal fatto che egli ha ricevuto in carcere la comunicazione - rimasta senza risposta - con la quale quest'ultimo gli chiedeva notizie sulla sorte della contabilità non rinvenuta. Frutto di un mero paralogismo è invece l'obiezione mossa dal ricorrente alle ragioni per le quali la Corte ha ritenuto inconferente il verbale di sequestro prodotto dalla difesa in quanto non contenente alcuno specifico riferimento a documentazione contabile. Non è stata infatti evidenziata alcuna circostanza di fatto realmente in grado di a allare l'inferenza per cui la documentazione sottoposta al vincolo sarebbe per l'appunto quella relativa alla contabilità della ditta individuale del Curciarello. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua