CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12237/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente e disgiuntamente tra loro;- Ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;- Controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – Ufficio doganale di Pavia-, inpersona del legale rappresentante pro-tempore;-Intimata-Numero registro generale 14027/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 12237/2026Data pubblicazione 01/05/2026- avverso la sentenza n. 33306/2024 della Corte di Cassazione in data19/12/2024, non notificata;- udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un diniego di rimborso di accise relative alperiodo di imposta 2016-2018, assolte dalla società contribuente a titolodi imposta di consumo sugli oli lubrificanti contenuti nei vaccini aviari eper suini prodotti ed esportati dalla società in Paesi extra UE. Il diniegoera fondato sulla incompleta compilazione della dichiarazione relativa aglioli impiegati e sulla omessa indicazione del codice che avrebbe resopossibile il controllo in sede di esportazione. La società ha dedotto diavere acquistato olio minerale del tipo Marcol 52, per emulsionare vaccinispenti che avevano la funzione di accrescere la reazione immunitaria, e diavere utilizzato i quantitativi acquistati nei vaccini veterinari esportati.2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha accolto il ricorso.3. L’Ufficio ha appellato la sentenza e la Commissione tributariaregionale della Lombardia ha accolto il gravame con sentenza n.2214/9/2022 depositata in data 27 maggio 2022. I giudici d’appello hannorilevato che il contribuente che acquista oli lubrificanti per la preparazionedi merci destinate a Paesi extra UE, può eseguire l’acquisto in sospensioned’imposta, previa denuncia al fine di consentire i controlli dell’Ufficio,annotando i quantitativi esportati in registri di carico e scarico, al fine dicontabilizzare l’olio lubrificante acquistato e il quantitativo utilizzato a talescopo, in quanto l’imposta di consumo sugli oli lubrificanti non è dovuta incaso di impiego degli stessi in prodotti distribuiti al di fuori del territoriodoganale. Hanno quindi affermato che la bolletta doganale era sprovvistadell’indicazione di molteplici dati – olio lubrificante impiegato, codice DAU,imposta assolta, quantità, qualità e composizione della merce esportate -reputando quindi non assolta la prova dei quantitativi di olio lubrificanteNumero registro generale 14027/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 12237/2026Data pubblicazione 01/05/2026impiegati nel confezionamento delle merci esportate e, di conseguenza,non fornita la prova della mancata immissione in consumo.4. Sull’impugnazione della società contribuente, questa Corte, consentenza della Sez. 5-T n. 33336 del 2024, ha disatteso il ricorso.Nella sentenza si legge, con riferimento alla disciplina degli olilubrificanti e delle relative accise, di cui alla direttiva n. 2003/96/CE:«(..)Tali accise sono soggette, al pari delle accise armonizzate, allacondizione di esigibilità costituita dall’immissione in consumo nel territoriodoganale. Dispone in tal senso l’art. 14, comma 6, TUA che «i prodottiassoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborsodella stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attivitàeconomica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro oesportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzatemiscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovutal'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti». Lanorma attuativa della suddetta disposizione di legge (art. 4, d.m. n. 12dicembre 1996, n. 689) prevede che «per ottenere il rimborso previstodall'articolo 1, comma 1, in caso di esportazione di prodotti sottoposti adaccisa armonizzata, e dall'articolo 1, comma 2, lettera d), in caso diesportazione di prodotti sottoposti ad accisa non armonizzata, il soggettointeressato presenta all'UTF domanda di rimborso allegando, a prova delbuon esito dell'operazione, l'esemplare in suo possesso della bolletta diesportazione nella quale è indicato l'importo dell'imposta di cui si chiede larestituzione, munito delle attestazioni di avvenuta esportazione appostedalla dogana dopo l'effettuazione degli opportuni riscontri».Analogamente, l’art. 7, comma 5 d.m. n. 557/1996, dispone che «isoggetti di cui all'art. 2, comma 1, diversi dai fabbricanti di oli lubrificantie quelli di cui all'art. 2, commi 6 e 8, tengono un registro di carico escarico nel quale sono riportati, dalla parte del carico, le materie prime, iprodotti semilavorati, gli additivi ed i prodotti finiti ricevuti od ottenutiNumero registro generale 14027/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 12237/2026Data pubblicazione 01/05/2026nell'impianto, e, dalla parte dello scarico, i prodotti finiti o semilavoratiestratti, distinti a seconda della destinazione fiscale (…)».... La domandadi rimborso di accise per le quali sia stata assolta l’imposta in assenzadell’immissione in consumo richiede, pertanto, che sia assolto l’onere dellaprova in ordine al mancato verificarsi della condizione per l’esigibilitàdell’imposta, ossia l’omessa immissione in consumo nel territoriodoganale. Per l’assolvimento di questo onere, l’ordinamento internoassoggetta il contribuente al rispetto di oneri formali di contabilizzazioneal fine di favorire i controlli da parte dell’Ufficio circa i quantitativi per iquali tale condizione non si sia verificata (Cass., Sez. V, 15 ottobre 2019,n. 25970; Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13483), purché le modalitàprocedurali imposte al contribuente non siano meno favorevoli di quelleriguardanti analoghi reclami fondati su disposizioni del diritto nazionale(principio di equivalenza) e che non siano articolate in modo tale darendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio deidiritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio dieffettività: CGUE, 14 dicembre 2023, I, C-655/22, punto 42; CGUE, 19dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-360/18, punto 47)….Nel caso dispecie, il giudice di appello non ha inteso negare il diritto di rimborso permancato rispetto delle condizioni formali imposte dalla disciplina interna,bensì ritenendo che non sia stato assolto l’onere della prova circal’esistenza dei presupposti sostanziali dai quali desumere il mancatoavveramento della condizione di esigibilità dell’imposta, costituitadall’immissione in consumo, sia in quanto il mancato rispetto dellecondizioni formali imposte dalla disciplina interna rendeva oltremododifficile individuare i quantitativi di oli lubrificanti impiegati per laproduzione dei vaccini esportati fuori dal territorio doganale, sia in quantola documentazione prodotta in giudizio non dava contezza di talecircostanza in fatto. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto correttaapplicazione dei suddetti principi.».Numero registro generale 14027/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 12237/2026Data pubblicazione 01/05/20264.Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso perrevocazione ex art. 391-bis c.p.c., affidato a due motivi e depositamemoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale.5. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli resiste con controricorso.6. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 10febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo errore di fatto revocatorio è dedotto dalla societàricorrente in relazione al rigetto del motivo di ricorso per cassazione (ilprimo) con il quale essa aveva censurato la sentenza impugnata per aversubordinato la domanda di rimborso al deposito di documentazioneLa ricorrente ha evidenziato con il primo motivo dell’odierno ricorso- rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 61, 62 D. Lgs. n.504/1995, dell’art. 4 D.M. 689/1986, dell’art. 6, co. 2, D.M. 557/1996.Denunzia ai sensi dell’art. 360, comma primo, numero 3), c.p.c., sotto ilprofilo dell’illegittima applicazione della normativa relativa al rimborsodell’imposta di consumo per l’esportazione dell’olio lubrificante. – Viziorevocatorio di cui all’art. 395, n. 4) c.p.c.”, l’errore della sentenza inquanto fondata “sulla supposizione di un fatto (la mancata immissione inconsumo quale mancato avveramento della condizione di esigibilitàdell’imposta e sul relativo onere della prova) la cui verità era esclusa,essendo pacifica tra le parti l’avvenuta immissione in consumo degli oli indiscorso con assolvimento della relativa imposta, non vertendosi in temadi esenzione dall’imposta all’origine dell’operazione né di “pagamentoindebito”, bensì, come argomentato nell’originario ricorso in cassazione,da rimborso “non da indebito” di cui alle specifiche norme dettate inmateria di accise in caso di esportazione, ossia da circostanze successiveNumero registro generale 14027/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 12237/2026Data pubblicazione 01/05/2026rispetto alla…pacifica ed incontestata immissione in consumo siccomeeffettivamente avvenuta”.La ricorrente ha richiamato l’affermazione di cui al punto 10 delladecisione impugnata per revocazione, laddove si rileva che “La domandadi rimborso di accise per le quali sia stata assolta l’imposta in assenzadell’immissione in consumo richiede, pertanto, che sia assolto l’onere dellaprova in ordine al mancato verificarsi della condizione per l’esigibilitàdell’imposta, ossia l’omessa immissione in consumo nel territoriodoganale.”. Secondo la contribuente, si tratterebbe di un evidente “erroredi valutazione” non essendo controverso, in fatto, che si trattasse di unolio lubrificante regolarmente immesso in consumo in territorio nazionaleed acquistato legittimamente dalla ricorrente ad imposta assolta. Haaffermato inoltre che non è la mancata realizzazione della condizione diesigibilità dell’imposta legata all’immissione in consumo, ovvero ilmancato avveramento della condizione di esigibilità dell’imposta costituitadall’immissione in consumo, la ragione del richiesto rimborso e che nonrisulta vero che si trattasse di un prodotto ad accisa assolta in assenza diimmissione in consumo, condizione peraltro paradossale nel mondo delleaccise.Ha quindi riformulato il primo motivo del ricorso per cassazione,trascrivendone il contenuto e chiedendone la disamina una voltariconosciuta la sussistenza del dedotto vizio revocatorio.2. Il motivo è inammissibile.2.1. Secondo l’indirizzo della Corte (Cass., n. 20013 del 19/07/2024– RV 671759-01), “In tema di revocazione delle pronunce della Corte dicassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consistenell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizionedell'esistenza o dell' inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che ilfatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno diNumero registro generale 14027/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 12237/2026Data pubblicazione 01/05/2026discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa evalutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta edell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e)deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidereunicamente sulla pronuncia della Corte.”.2.2. Nel caso in esame difettano i requisiti appena elencati.2.3. Va premesso che gli argomenti spesi dalla Corte, conl’ordinanza impugnata, a sostegno del rigetto dei primi due motivi delricorso della contribuente, si fondano sulla corretta applicazione, da partedella Commissione tributaria regionale, dei principi relativi al regolareassolvimento dell’onere della prova in ordine al mancato verificarsi dellacondizione per l’esigibilità dell’imposta, ossia l’omessa immissione inconsumo nel territorio doganale. Rispetto all’assolvimento di questoonere, afferma la Corte, l’ordinamento interno assoggetta il contribuenteal rispetto di oneri formali di contabilizzazione al fine di favorire i controllida parte dell’Ufficio circa i quantitativi per i quali tale condizione non si siaverificata, oneri considerati non rispettati dal giudice d’appello, condecisione ritenuta non affetta dai vizi denunciati in sede di gravame.2.4. Le critiche rivolte alla sentenza attengono esclusivamenteall’attività interpretativa e valutativa compiuta dalla Corte relativamenteal rituale assolvimento dell’onere della prova a carico della contribuente.Tanto basta a collocare la censura all’esterno dell'area di operativitàdell'errore revocatorio, secondo i principi testé richiamati.2.5. Il ricorso, inoltre, isola un passaggio argomentativo dellasentenza della Corte, senza considerarne il contenuto complessivo, qualedesumibile dalla ricostruzione dei contenuti decisori della sentenzaimpugnata e degli stessi motivi di ricorso proposti dalla societàcontribuente.Numero registro generale 14027/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 12237/2026Data pubblicazione 01/05/2026La fattispecie controversa risulta, invero, così ricostruita, nellasentenza impugnata:- 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un diniego dirimborso di accise relative al periodo di imposta 2016, già assolte dallasocietà contribuente a titolo di imposta di consumo, sugli oli lubrificanticontenuti nei vaccini aviari e per suini prodotti ed esportati dalla societàcontribuente in Paesi extra UE …La società contribuente ha dedotto diavere acquistato olio minerale del tipo Marcol 52, destinato ademulsionare vaccini spenti che avevano la funzione di amplificare lareazione immunitaria e di avere impiegato i quantitativi acquistati neivaccini veterinari esportati. - 3. La CTR della Lombardia (…) Ha, poi, ritenuto, a fronte dispecifico motivo di appello dell’Ufficio, che non vi fosse indicazione nellabolletta doganale dell’olio lubrificante impiegato, né del codice DAU, nédell’imposta assolta, come non vi fosse indicazione di quantità, qualità ecomposizione della merce esportata, ritenendo così non assolta la provadei quantitativi di olio lubrificante impiegati nel confezionamento dellemerci esportate e, pertanto, non fornita la prova della mancataimmissione in consumo. .2.6. Risulta dunque chiaro, già sulla base di tali affermazioni, chequando la Corte fa riferimento, nel prosieguo della trattazione, alla mancata immissione in consumo non intende affermare, così comededuce l’odierna ricorrente, che era mancata tout court la immissione inconsumo degli olii lubrificanti, in quanto la nozione di mancata immissionein consumo andava correlata alla premessa fattispecie concreta. Ladeduzione della società ricorrente, secondo la quale La ricorrente [OSCURATO:PERSONA]S.r.l., infatti, non ha fondato la richiesta di rimborso sull’asserita assenzadell’immissione in consumo – circostanza, peraltro, non corrispondente alvero posto che nel caso di specie vi è stata l’immissione in consumo, tantoche l’imposta risulta essere stata assolta, trattandosi di circostanzaNumero registro generale 14027/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 12237/2026Data pubblicazione 01/05/2026pacifica e non contestata – bensì sulla successiva esportazione sulmercato estero. , risulta incomprensibile se letta alla luce del previoinquadramento della fattispecie operato dalla Corte.La sentenza, inoltre, esaminando congiuntamente il primo ed ilsecondo motivo di ricorso, soggiunge che:- Come già statuito da questa Corte (Cass., Sez. V, 11 luglio 2019,n. 18616), l’imposta in oggetto, prevista dall’art. 62 TUA, èlegittimamente applicabile nel mercato interno (Cass., Sez. V, 4 aprile2013, n. 8327) in caso di immissione in consumo dell’olio lubrificanteanche per fini diversi da combustione e carburazione (Cass., 1° marzo2019, n. 6138), trattandosi di imposta conforme alla direttiva n.2003/96/CE (CGUE, sentenza 12 febbraio 2015, C-349/13, Ministersono soggette, al pari delle accise armonizzate, alla condizione diesigibilità costituita dall’immissione in consumo nel territorio doganale.Dispone in tal senso l’art. 14, comma 6, TUA … La norma attuativa dellasuddetta disposizione di legge (art. 4, d.m. n. 12 dicembre 1996, n. 689)prevede che …. Analogamente, l’art. 7, comma 5 d.m. n. 557/1996,dispone che … 10. La domanda di rimborso di accise per le quali sia stataassolta l’imposta in assenza dell’immissione in consumo richiede,pertanto, che sia assolto l’onere della prova in ordine al mancatoverificarsi della condizione per l’esigibilità dell’imposta, ossia l’omessaimmissione in consumo nel territorio doganale. .Appare dunque chiaro il ragionamento sviluppato dalla Corte, delquale la società ricorrente valorizza solo un passaggio argomentativo,estrapolato dal contesto della operata ricostruzione complessiva dellafattispecie, come risultante dalla sentenza impugnata per revocazione.3. Il secondo errore di fatto revocatorio è dedotto dalla ricorrente inrelazione al rigetto del secondo motivo del ricorso per cassazione.Numero registro generale 14027/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 12237/2026Data pubblicazione 01/05/2026In particolare, la società ha formulato l’odierna censura, rubricata“Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 61, 62 D. Lgs. n. 504/1995,dell’art. 4 D.M. 689/1986, nonché degli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c.Denunzia ai sensi dell’art. 360, comma primo, numero 3), c.p.c., sotto ilprofilo dell’illegittima applicazione della normativa regolamentare. Viziorevocatorio di cui all’art. 395, n. 4) c.p.c. della sentenza in questione peraver deciso sulla supposta inesistenza di un fatto (asserito mancatorispetto delle condizioni formali imposte dalla disciplina interna cherendeva oltremodo difficile individuare i quantitativi di oli lubrificantiimpiegati per la produzione dei vaccini esportati fuori dal territoriodoganale) la cui verità è positivamente stabilita.”, deducendo l’errore dellaCorte, nell’aver ritenuto che la norma regolamentare disciplinante ilrimborso in questione - art. 4, D.M. n. 12 dicembre 1986, n. 689, a cui laricorrente si sarebbe attenuta – fosse “analoga alla norma di cui all’art.l’art. 7, comma 5 D.M. n. 557/1996 (cfr. punto 9 sentenza).” Hasostenuto, in particolare, la società contribuente che non esiste uncollegamento tra il rimborso dell’imposta per esportazione di oli, contenutio meno in altre merci, e l’art. 7 del D.M. 557/96 che, invece, disciplinauna specifica ipotesi di esenzione dall’imposta di consumo per Impiego dioli lubrificanti nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta,ipotesi del tutto diversa da quella all’attenzione.3.1. Anche questa censura è inammissibile e va disattesa.Nell’impugnata sentenza, la Corte ha specificamente rilevato che“11. Nel caso di specie, il giudice di appello non ha inteso negare il dirittodi rimborso per mancato rispetto delle condizioni formali imposte dalladisciplina interna, bensì ritenendo che non sia stato assolto l’onere dellaprova circa l’esistenza dei presupposti sostanziali dai quali desumere ilmancato avveramento della condizione di esigibilità dell’imposta,costituita dall’immissione in consumo, sia in quanto il mancato rispettodelle condizioni formali imposte dalla disciplina interna rendeva oltremodoNumero registro generale 14027/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 12237/2026Data pubblicazione 01/05/2026difficile individuare i quantitativi di oli lubrificanti impiegati per laproduzione dei vaccini esportati fuori dal territorio doganale, sia in quantola documentazione prodotta in giudizio non dava contezza di talecircostanza in fatto. La sentenza impugnata ha, pertanto, fatto correttaapplicazione dei suddetti principi.”.La doglianza, allora, lungi dall’evidenziare un errore di fattopercettivo, investe chiaramente il sindacato svolto dalla Corte sullemotivazioni della sentenza della Commissione tributaria regionale neilimiti e in relazione ai motivi dedotti con il ricorso per cassazione. Lungidal prospettare un vizio revocatorio, la ricorrente censura l’attività diinterpretazione e valutazione compiuta e tende in ultima istanza asollecitare un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso percassazione.4. La memoria che, come rilevato, è stata depositata dallaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c., non offreargomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio deimotivi.5. Il ricorso per revocazione deve essere pertanto disatteso.Le spese del giudizio seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorsoda essa proposto, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Numero registro generale 14027/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 12237/2026Data pubblicazione 01/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoda essa proposto, ove dovuto, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data10.02.2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]