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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13117/2022

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uente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31815 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi n. 66; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 323/05/18, depositata in data 9 aprile 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'Abbruzzo aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 449/02/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara di accoglimento del ricorso della contribuente avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale oltre sanzione emesso a seguito di revoca agevolazione "prima casa" prevista dalla nota II bis, all'art.1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R.131/86, sul presupposto che l'immobile acquistato, con atto stipulato il 6.12.2012, fosse classificabile di lusso ai sensi dell'art 5 DM 2.8.69 n. 1072, in quanto avente superficie utile complessiva superiore a mq 200 e come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta; - l'Agenzia delle entrate resiste in giudizio con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - col primo motivo, la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del DM 2 agosto 1969 n. 1072 e 12 delle Preleggi, per avere la CTR, nel ritenere legittimo l'avviso di liquidazione impugnato, incluso nel computo della superficie utile complessiva, ai fini della qualificazione di "casa di lusso", i muri perimetrali e quelli divisori, ancorché in base a diversi decreti ministeriali (DM 26 aprile 1991, DM 5 agosto 1994, DM 10 maggio 1977 n. 801) nonché alla Circolare del Ministero LLPP del 1960, n. 1820, la misurazione della superficie utile abitabile fosse indicata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; - il motivo è infondato; - in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sua superficie utile [complessivamente superiore a mq. 240] va calcolata alla stregua del d.m. [OSCURATO:PERSONA] n. 1072 del 1969, che va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al d.m. [OSCURATO:PERSONA] n. 801 del 1977, richiamato dall'art. 51 della

I. 2 n. 47 del 1985, le previsioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17470 del 28/06/2019).

Si è al riguardo chiarito che l'articolo 6 d.m. 2/8/69, n. 1072 - ma questo vale anche per l'art. 5, enunciando il medesimo criterio di misurazione di superficie utile complessiva - va interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, e non l'intera superficie non calpestabile (Cass., Sez. 5 n. 8421 del 31/03/2017; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17470 del 28/06/2019); - nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi ritenendo corretta la qualificazione dell'immobile in questione come abitazione di lusso ai sensi dell'art. 5 del DM 2 agosto 1969, n. 1072 (applicabile ratione temporis trattandosi di atto di compravendita stipulato il 6.12.2012), essendo risultata la superficie utile complessiva dello stesso - comprensiva dei muri esterni e divisori, con esclusione dei balconi, cantine, soffitte e posto macchina- superiore a mq 200 e annessa, come pertinenza, un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta; - con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 Cost. giacché l'interpretazione della sentenza impugnata confliggerebbe con il principio della capacità contributiva; - il secondo motivo, che adombra un dubbio di costituzionalità circa l'interpretazione seguita, è manifestamente infondato; - infatti, l'interpretazione in parola è costituzionalmente orientata, giacché restringe alle ipotesi davvero eccezionali (ed insuscettibili di interpretazione estensiva) le agevolazioni fiscali connesse alla prima casa di abitazione rispetto al novero della generalità dei cittadini, realizzando in tal modo un equo bilanciamento fra la capacità contributiva e l'interesse fiscale; -in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. Cosi deciso in Roma in data 8 marzo 2022 /mt Prepdente i DEPOSITATO ?N CANCELLERIA oggi, 2i APR 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31815 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi n. 66; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo n. 323/05/18, depositata in data 9 aprile 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'Abbruzzo aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 449/02/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara di accoglimento del ricorso della contribuente avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale oltre sanzione emesso a seguito di revoca agevolazione "prima casa" prevista dalla nota II bis, all'art.1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R.131/86, sul presupposto che l'immobile acquistato, con atto stipulato il 6.12.2012, fosse classificabile di lusso ai sensi dell'art 5 DM 2.8.69 n. 1072, in quanto avente superficie utile complessiva superiore a mq 200 e come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta; - l'Agenzia delle entrate resiste in giudizio con controricorso;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - col primo motivo, la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 del DM 2 agosto 1969 n. 1072 e 12 delle Preleggi, per avere la CTR, nel ritenere legittimo l'avviso di liquidazione impugnato, incluso nel computo della superficie utile complessiva, ai fini della qualificazione di "casa di lusso", i muri perimetrali e quelli divisori, ancorché in base a diversi decreti ministeriali (DM 26 aprile 1991, DM 5 agosto 1994, DM 10 maggio 1977 n. 801) nonché alla Circolare del Ministero LLPP del 1960, n. 1820, la misurazione della superficie utile abitabile fosse indicata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; - il motivo è infondato; - in tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, la sua superficie utile [complessivamente superiore a mq. 240] va calcolata alla stregua del d.m. [OSCURATO:PERSONA] n. 1072 del 1969, che va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al d.m. [OSCURATO:PERSONA] n. 801 del 1977, richiamato dall'art. 51 della I. 2 n. 47 del 1985, le previsioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17470 del 28/06/2019). Si è al riguardo chiarito che l'articolo 6 d.m. 2/8/69, n. 1072 - ma questo vale anche per l'art. 5, enunciando il medesimo criterio di misurazione di superficie utile complessiva - va interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, e non l'intera superficie non calpestabile (Cass., Sez. 5 n. 8421 del 31/03/2017; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17470 del 28/06/2019); - nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi ritenendo corretta la qualificazione dell'immobile in questione come abitazione di lusso ai sensi dell'art. 5 del DM 2 agosto 1969, n. 1072 (applicabile ratione temporis trattandosi di atto di compravendita stipulato il 6.12.2012), essendo risultata la superficie utile complessiva dello stesso - comprensiva dei muri esterni e divisori, con esclusione dei balconi, cantine, soffitte e posto macchina- superiore a mq 200 e annessa, come pertinenza, un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta; - con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 Cost. giacché l'interpretazione della sentenza impugnata confliggerebbe con il principio della capacità contributiva; - il secondo motivo, che adombra un dubbio di costituzionalità circa l'interpretazione seguita, è manifestamente infondato; - infatti, l'interpretazione in parola è costituzionalmente orientata, giacché restringe alle ipotesi davvero eccezionali (ed insuscettibili di interpretazione estensiva) le agevolazioni fiscali connesse alla prima casa di abitazione rispetto al novero della generalità dei cittadini, realizzando in tal modo un equo bilanciamento fra la capacità contributiva e l'interesse fiscale; -in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Cosi deciso in Roma in data 8 marzo 2022 /mt Prepdente i DEPOSITATO ?N CANCELLERIA oggi, 2i APR 202
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