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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2016

Cassazione n. 11376/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16796/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ENERGIA, [OSCURATO:PERSONA] PA4 (COINRES), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 32/A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Palermo, via G. [OSCURATO:PERSONA] 3; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 278/2016, depositata il 6.4.2016, N.R.G. 850/2014.

Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26.1.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16796/2016 Numero sezionale 262/2022 udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 11376/2022Data pubblicazione 07/04/2022 VISONA’ che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditi per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Palermo, riformando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che la clausola di rinnovo automatico del contratto quinquennale di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale, intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e Servizi (di seguito, COINRES), fosse da considerare valida, per quanto relativa ad un contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA], in quanto contenuta in un accordo stipulato in forma scritta che non impediva ad uno o a entrambi i contraenti di impedire il rinnovo, manifestando entro il prescritto termine una volontà di segno opposto alla prosecuzione di esso.

La Corte territoriale riteneva quindi che l’anticipato recesso datoriale, intervenuto nonostante il già intervenuto rinnovo automatico del contratto, fosse illegittimo e condannava COINRES al risarcimento del danno in favore dell’Incagnone in misura pari ai compensi a maturare dalla data del recesso fino alla successiva scadenza.

2. La sentenza è stata impugnata da COINRES con quattro motivi, resistiti da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16796/2016 Numero sezionale 262/2022 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del Numero di raccolta generale 11376/2022Data pubblicazione 07/04/2022 ricorso per cassazione sollevata dal controricorrente in ragione della sussistenza di un’elezione di domicilio, nella procura speciale rilasciata dal ricorrente, diversa dall’elezione di domicilio indicata nell’epigrafe del ricorso, con incertezza in capo al controricorrente del luogo di notifica del proprio atto difensivo.

Questa S.C. ha in effetti già chiarito che addirittura la mancanza dell’elezione di domicilio non è causa di invalidità del ricorso per cassazione, comportando soltanto la possibilità di procedere con notificazione presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Cass.11 settembre 1997, n. 8972), come anche può avvenire in caso di elezione erronea (Cass. 18 gennaio 1982, n. 311), di trasferimento non comunicato dal domicilio eletto (Cass. 18 ottobre 1994, n. 8497).

Il controricorso è stato poi pacificamente notificato e nessuna eccezione è stata sollevata in proposito, sicché ogni scopo è stato raggiunto e non merita attardarsi ulteriormente sulla questione.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) del combinato disposto dell’art. 57, co. 7, d. lgs. 163/2006 e dell’art. 23 L. 62/2005 e con esso, riprendendo gli argomenti sulla cui base il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la domanda, COINRES richiama la disciplina sugli appalti della [OSCURATO:PERSONA] vigente ratione temporis, per sostenere che essa dovrebbe trovare applicazione al rapporto oggetto di causa, con particolare riferimento alla previsione generale dell’art. 57, co. 7, d. lgs. 163/2006, non derogata rispetto al caso di specie, di divieto del rinnovo tacito dei contratti. 2.1 F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16796/2016 Numero sezionale 262/2022 Il motivo è fondato nei sensi qui di seguito esposti Numero di raccolta generale 11376/2022Data pubblicazione 07/04/2022– non coincidenti con l’argomentare del ricorso - in virtù del principio iura novit curia. 2.2 Dall’avere la Corte d’Appello qualificato il COINRES come «P.A.» e dall’avere, al fine di ritenere ammissibili rinnovi automatici o taciti, richiamato precedenti riguardanti essenzialmente appunto enti pubblici economici (Cass. 21 agosto 2014, n. 18107, relativa all’Agenzia del Demanio; Cass. 26 giugno 2008, n. 17550, relativa ad un Comune; Cass. 10 giugno 2005, relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e così via), deve ritenersi che i giudici di merito abbiano attribuito al COINRES la natura di ente pubblico non economico. 2.3 Ritiene la sentenza impugnata che i contratti dirigenziali con enti pubblici non economici siano suscettibili di essere stipulati prevedendo clausole di rinnovo tacito o, meglio, automatico, in ragione del mancato esercizio di una pattuita facoltà di disdetta.

In proposito, va subito detto che le norme sugli appalti pubblici non appaiono ben richiamate nel caso di specie, versandosi in tema di rapporto di lavoro dirigenziale che, per la specificità di quanto qui viene in rilievo, non tollera l’assimilazione alla «acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere» di cui all’art. 1 d.lgs. n. 163/2006 vigente ratione temporis o alla «acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere» o ai «concorsi pubblici di progettazione» di cui all’attuale d.lgs. n. 50/2016.

Viene invece in evidenza, al di là delle forme in cui il contratto sia stipulato, la sottoposizione degli incarichi ai principi di cui al d.lgs. n. 165/2001 in forza del rinvio dinamico alla legislazione statale sul pubblico impiego operato anche dall’art. 1, co. 2 della L.R. 10/2000.

F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16796/2016 Numero sezionale 262/2022 La possibilità di rinnovo degli incarichi dirigenziali, ammessa sia Numero di raccolta generale 11376/2022Data pubblicazione 07/04/2022 dall’art. 19 d. lgs. 165/2001 sia dall’art. 9, co. 5, L.R. 10/2000, va dunque inserita in un ambito in cui l’attribuzione di tali incarichi soggiace a provvedimenti che devono individuare gli «obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice» (art. 19, cit., co. 2) ed alla valutazione delle «attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti» (art. 19, cit., co. 1, ma v. anche le analoghe previsioni dell’art. 9, co. 5 L.R. 10 cit.), il tutto in coerente logica anche con le successive previsioni di cui agli artt. 20 e 21 del d. lgs. 165 cit., sebbene riguardanti altri aspetti.

La L.R. (art. 9, co. 3) asserisce che rispetto agli incarichi dirigenziali sono «definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata»: nondimeno non vi è dubbio che, appartenendo obiettivi, fini e mezzi alla sfera decisoria datoriale, ciò non significhi in alcun modo che tali profili siano suscettibili di negoziato, afferendo essi ad inalienabili scelte unilaterali, seppure di natura privatistica (Cass. 7 luglio 2005, n. 14252), della P.A.

La previsione regionale va dunque inserita nel quadro di fondo di cui all’art. 19 cit., nella forma novellata ad opera dell’art. 3, co. 1, L. 145/2002, secondo cui il contratto «accede» al conferimento dell’incarico, ne riprende i contenuti e soltanto ne regola i profili economici o quanto di esso sia giuridicamente suscettibile di trattative.

Su tale base, è chiaro che il rinnovo – e, con esso, la durata dopo la prima scadenza - non possono dipendere da clausole o automatismi negoziali secondo regole civilistiche, in quanto il potere datoriale, afferendo ad ineludibili scelte che attengono alla struttura e ai fini dell’organizzazione pubblica, è destinato a doversi manifestare ex novo al momento del possibile rinnovo, in F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16796/2016 Numero sezionale 262/2022 combinata valutazione di risultati pregressi e dei piani ed obiettiNumero di raccolta generale 11376/2022Data pubblicazione 07/04/2022vi futuri quali in quel momento valutati.

Ciò, del resto è già stato sostanzialmente ritenuto da questa S.C. in un proprio precedente (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21429), con il quale, rispetto ad analogo caso di clausola di rinnovo automatico di un contratto dirigenziale con ente pubblico non economico, venne rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello in cui si ritenne che «il rinnovo dell'incarico ad un soggetto già nominato dirigente … deve avvenire con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, indipendentemente da quanto eventualmente previsto nel contratto individuale, in contrasto con norma inderogabile».

3. La sentenza impugnata, dati i presupposti su cui essa è stata assunta e di cui già si è detto, è pertanto errata nelle valutazioni in diritto svolte.

Ciò, con l’accoglimento del primo motivo, manda assorbiti il secondo ed il terzo motivo (riguardanti, rispettivamente, pretesi limiti alla prorogatio degli organi di amministrazione attiva secondo la disciplina regionale e statale, nonché l’omesso esame del fatto che – asseritamente - il recesso sarebbe stato regolarmente esercitato nei termini regolati dalla clausola), così come il quarto motivo, riguardante il regime delle spese dei gradi di merito, evidentemente da doversi definire solo con la pronuncia finale sul merito stesso.

In conclusione, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio – anche per le spese del giudizio di legittimità – alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16796/2016 Numero sezionale 262/2022 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa Numero di raccolta generale 11376/2022Data pubblicazione 07/04/2022 la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nelle camere di consiglio del 26.1.2022 e del 9.3.2022, in riconvocazione.

Il Consigliere est.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16796/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ENERGIA, [OSCURATO:PERSONA] PA4 (COINRES), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 32/A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Palermo, via G. [OSCURATO:PERSONA] 3; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 278/2016, depositata il 6.4.2016, N.R.G. 850/2014. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26.1.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16796/2016 Numero sezionale 262/2022 udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 11376/2022Data pubblicazione 07/04/2022 VISONA’ che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditi per il ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Palermo, riformando la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che la clausola di rinnovo automatico del contratto quinquennale di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale, intercorrente tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e Servizi (di seguito, COINRES), fosse da considerare valida, per quanto relativa ad un contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA], in quanto contenuta in un accordo stipulato in forma scritta che non impediva ad uno o a entrambi i contraenti di impedire il rinnovo, manifestando entro il prescritto termine una volontà di segno opposto alla prosecuzione di esso. La Corte territoriale riteneva quindi che l’anticipato recesso datoriale, intervenuto nonostante il già intervenuto rinnovo automatico del contratto, fosse illegittimo e condannava COINRES al risarcimento del danno in favore dell’Incagnone in misura pari ai compensi a maturare dalla data del recesso fino alla successiva scadenza. 2. La sentenza è stata impugnata da COINRES con quattro motivi, resistiti da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16796/2016 Numero sezionale 262/2022 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del Numero di raccolta generale 11376/2022Data pubblicazione 07/04/2022 ricorso per cassazione sollevata dal controricorrente in ragione della sussistenza di un’elezione di domicilio, nella procura speciale rilasciata dal ricorrente, diversa dall’elezione di domicilio indicata nell’epigrafe del ricorso, con incertezza in capo al controricorrente del luogo di notifica del proprio atto difensivo. Questa S.C. ha in effetti già chiarito che addirittura la mancanza dell’elezione di domicilio non è causa di invalidità del ricorso per cassazione, comportando soltanto la possibilità di procedere con notificazione presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (Cass.11 settembre 1997, n. 8972), come anche può avvenire in caso di elezione erronea (Cass. 18 gennaio 1982, n. 311), di trasferimento non comunicato dal domicilio eletto (Cass. 18 ottobre 1994, n. 8497). Il controricorso è stato poi pacificamente notificato e nessuna eccezione è stata sollevata in proposito, sicché ogni scopo è stato raggiunto e non merita attardarsi ulteriormente sulla questione. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) del combinato disposto dell’art. 57, co. 7, d. lgs. 163/2006 e dell’art. 23 L. 62/2005 e con esso, riprendendo gli argomenti sulla cui base il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto la domanda, COINRES richiama la disciplina sugli appalti della [OSCURATO:PERSONA] vigente ratione temporis, per sostenere che essa dovrebbe trovare applicazione al rapporto oggetto di causa, con particolare riferimento alla previsione generale dell’art. 57, co. 7, d. lgs. 163/2006, non derogata rispetto al caso di specie, di divieto del rinnovo tacito dei contratti. 2.1 F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16796/2016 Numero sezionale 262/2022 Il motivo è fondato nei sensi qui di seguito esposti Numero di raccolta generale 11376/2022Data pubblicazione 07/04/2022– non coincidenti con l’argomentare del ricorso - in virtù del principio iura novit curia. 2.2 Dall’avere la Corte d’Appello qualificato il COINRES come «P.A.» e dall’avere, al fine di ritenere ammissibili rinnovi automatici o taciti, richiamato precedenti riguardanti essenzialmente appunto enti pubblici economici (Cass. 21 agosto 2014, n. 18107, relativa all’Agenzia del Demanio; Cass. 26 giugno 2008, n. 17550, relativa ad un Comune; Cass. 10 giugno 2005, relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e così via), deve ritenersi che i giudici di merito abbiano attribuito al COINRES la natura di ente pubblico non economico. 2.3 Ritiene la sentenza impugnata che i contratti dirigenziali con enti pubblici non economici siano suscettibili di essere stipulati prevedendo clausole di rinnovo tacito o, meglio, automatico, in ragione del mancato esercizio di una pattuita facoltà di disdetta. In proposito, va subito detto che le norme sugli appalti pubblici non appaiono ben richiamate nel caso di specie, versandosi in tema di rapporto di lavoro dirigenziale che, per la specificità di quanto qui viene in rilievo, non tollera l’assimilazione alla «acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere» di cui all’art. 1 d.lgs. n. 163/2006 vigente ratione temporis o alla «acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere» o ai «concorsi pubblici di progettazione» di cui all’attuale d.lgs. n. 50/2016. Viene invece in evidenza, al di là delle forme in cui il contratto sia stipulato, la sottoposizione degli incarichi ai principi di cui al d.lgs. n. 165/2001 in forza del rinvio dinamico alla legislazione statale sul pubblico impiego operato anche dall’art. 1, co. 2 della L.R. 10/2000. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16796/2016 Numero sezionale 262/2022 La possibilità di rinnovo degli incarichi dirigenziali, ammessa sia Numero di raccolta generale 11376/2022Data pubblicazione 07/04/2022 dall’art. 19 d. lgs. 165/2001 sia dall’art. 9, co. 5, L.R. 10/2000, va dunque inserita in un ambito in cui l’attribuzione di tali incarichi soggiace a provvedimenti che devono individuare gli «obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice» (art. 19, cit., co. 2) ed alla valutazione delle «attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti» (art. 19, cit., co. 1, ma v. anche le analoghe previsioni dell’art. 9, co. 5 L.R. 10 cit.), il tutto in coerente logica anche con le successive previsioni di cui agli artt. 20 e 21 del d. lgs. 165 cit., sebbene riguardanti altri aspetti. La L.R. (art. 9, co. 3) asserisce che rispetto agli incarichi dirigenziali sono «definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata»: nondimeno non vi è dubbio che, appartenendo obiettivi, fini e mezzi alla sfera decisoria datoriale, ciò non significhi in alcun modo che tali profili siano suscettibili di negoziato, afferendo essi ad inalienabili scelte unilaterali, seppure di natura privatistica (Cass. 7 luglio 2005, n. 14252), della P.A. La previsione regionale va dunque inserita nel quadro di fondo di cui all’art. 19 cit., nella forma novellata ad opera dell’art. 3, co. 1, L. 145/2002, secondo cui il contratto «accede» al conferimento dell’incarico, ne riprende i contenuti e soltanto ne regola i profili economici o quanto di esso sia giuridicamente suscettibile di trattative. Su tale base, è chiaro che il rinnovo – e, con esso, la durata dopo la prima scadenza - non possono dipendere da clausole o automatismi negoziali secondo regole civilistiche, in quanto il potere datoriale, afferendo ad ineludibili scelte che attengono alla struttura e ai fini dell’organizzazione pubblica, è destinato a doversi manifestare ex novo al momento del possibile rinnovo, in F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16796/2016 Numero sezionale 262/2022 combinata valutazione di risultati pregressi e dei piani ed obiettiNumero di raccolta generale 11376/2022Data pubblicazione 07/04/2022vi futuri quali in quel momento valutati. Ciò, del resto è già stato sostanzialmente ritenuto da questa S.C. in un proprio precedente (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21429), con il quale, rispetto ad analogo caso di clausola di rinnovo automatico di un contratto dirigenziale con ente pubblico non economico, venne rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello in cui si ritenne che «il rinnovo dell'incarico ad un soggetto già nominato dirigente … deve avvenire con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, indipendentemente da quanto eventualmente previsto nel contratto individuale, in contrasto con norma inderogabile». 3. La sentenza impugnata, dati i presupposti su cui essa è stata assunta e di cui già si è detto, è pertanto errata nelle valutazioni in diritto svolte. Ciò, con l’accoglimento del primo motivo, manda assorbiti il secondo ed il terzo motivo (riguardanti, rispettivamente, pretesi limiti alla prorogatio degli organi di amministrazione attiva secondo la disciplina regionale e statale, nonché l’omesso esame del fatto che – asseritamente - il recesso sarebbe stato regolarmente esercitato nei termini regolati dalla clausola), così come il quarto motivo, riguardante il regime delle spese dei gradi di merito, evidentemente da doversi definire solo con la pronuncia finale sul merito stesso. In conclusione, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio – anche per le spese del giudizio di legittimità – alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. P.Q.M. F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 16796/2016 Numero sezionale 262/2022 La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa Numero di raccolta generale 11376/2022Data pubblicazione 07/04/2022 la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nelle camere di consiglio del 26.1.2022 e del 9.3.2022, in riconvocazione. Il Consigliere est. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B E L L E ' R O B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 e 4 2 a f e c a 8 9 3 0 6 7 f 9 4 6 f 1 e 0 b c b e 4 9 e 2 - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D
Sentenza Cassazione n. 11376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris