Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 1992

Cassazione n. 10436/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d'appello di Palermo.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo preso atto della rinuncia hai motivi sulla responsabilità applicava ai ricorrenti la pena concordata ai sensi dell'art.599-bis cod.pen. 2.Avverso tale sentenza proponevano ricorso,con separati atti,i sopraindicati imputati:

2.1. nell’interesse di Rao, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestav a la legittimità del provvedimento evidenziando vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale ; nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduceva la mancata valutazione del compendio probatorio posto alla base della conferma della responsabilità, che secondo il ricorrente sarebbe stato carente ed avrebbe imposto il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 3.

I ricorsi sono inammissibiliperché propongono motivi non consentiti. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] riafferma, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01).

Nel caso in esame, a fronte della rinuncia ai motivi sulla responsabilità e della applicazione di una sanzione concordata, i ricorrenti si dolevano del mancato riconoscimento di una attenuante, avanzando doglianze non consentite.

4. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 4 marzo 2 02 6 .

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d'appello di Palermo. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Palermo preso atto della rinuncia hai motivi sulla responsabilità applicava ai ricorrenti la pena concordata ai sensi dell'art.599-bis cod.pen. 2.Avverso tale sentenza proponevano ricorso,con separati atti,i sopraindicati imputati: 2.1. nell’interesse di Rao, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contestav a la legittimità del provvedimento evidenziando vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale ; nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduceva la mancata valutazione del compendio probatorio posto alla base della conferma della responsabilità, che secondo il ricorrente sarebbe stato carente ed avrebbe imposto il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 3. I ricorsi sono inammissibiliperché propongono motivi non consentiti. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] riafferma, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01). Nel caso in esame, a fronte della rinuncia ai motivi sulla responsabilità e della applicazione di una sanzione concordata, i ricorrenti si dolevano del mancato riconoscimento di una attenuante, avanzando doglianze non consentite. 4. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 4 marzo 2 02 6 . Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 10436/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris