CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, sulla ritenuta assenza dal territorio nazionale nel periodo indicato nell'imputazione (obbligo di firma durante lo svolgimento delle partite della squadra di calcio del Napoli). La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) evidenzia che solo per un limitato periodo il ricorrente era stato autorizzato a recarsi all'estero; le prove documentali da lui fornite non erano significative trattandosi di scontrini fiscali non nominativi. Si tratta di una valutazione di merito delle prove insindacabile dal giudice di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il