CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 39530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atri, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]: udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inarnmissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente per l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PORDENONE, difensore di [OSCURATO:PERSONA] i! sosCituto processuale per delega orale, ,, ,g\ivocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma il quale ; dopo aver illustrato :ici cietac,li i motivi di ricorso, insiste riell'accoghrnenvo [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa in data 3 giugno 2022 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. distaccata di Portogruaro, resa in data 28 giugno 2011, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni uno di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'articolo 589, comma 2, cod. peri.; ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di primo grado che aveva ritenuto responsabile l'imputato del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, fatto occorso il 23 novembre 2008. Era contestato all'imputato di avere cagionato ia morte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], perché, mentre era alla guida del motociclo Yamaha 1000, viaggiando ad una velocità di oltre 120 km/h, di molto superiore al limite esistente sulla strada che stava percorrendo (pari a 70 km/h), concorreva a cagionare la morte della predetta persona offesa, la quale, a bordo del proprio ciclomotore [OSCURATO:PERSONA], stava effettuando una manovra di attraversamento della stessa carreggiata senza concedere la dovuta precedenza al primo. I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, ritenevano dimostrate le circostanze di cui all'imputazione sulla base delle risultanze probatorie raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, rappresentate principalmente dagli esiti degli accertamenti effettuati dalla Polizia locale intervenuta sul posto e dalle conclusioni a cui era pervenuto il consulente nominato dal Pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA], escusso all'udienza dibattimentale del 15 marzo 2011. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Errata applicazione dei principi valutativi cli cui all'articolo 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.; omessa e illogica motivazione in ordine agli indizi di reità; carenza o illogicità della motivazione circa l'attendibilità oggettiva del teste di Polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di elementi di riscontro; contraddittorietà della motivazione e difetto dell'elemento oggettivo; assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso. Il giudice di secondo grado ha ritenuto di fondare la pronuncia di responsabilità, come aveva già fatto il Tribunale, esclusivamente sulla ricostruzione operata dal consulente della Procura e sulla testimonianza resa dal teste [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli accertamenti svolti sul luogo dell'accaduto. La motivazione offerta dalla Corte d'appello si risolve in un acritico richiamo al contenuto della consulenza disposta dalla Procura. La ricostruzione fattuale su cui si fonda il convincimento dei giudici non è riscontrata da alcun elemento testimoniale: lo stradone che collega l'uscita di Bibione al centro del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento, nel periodo invernale, è praticamente disabitato e nessun passante o conducente di altro veicolo ha assistito ai fatti. Il racconto del teste Falcomer non ha apportato alcun significativo contributo e risulta inidoneo ai fini della dimostrazione della dinamica del sinistro,. Egli, infatti, si è limitato a descrivere lo stato dei luoghi all'atto dell'intervento. Il giudice di prime cure ha ritenuto erroneamente che in prossimità del punto d'urto tra i veicoli vi fosse sulla destra una strada bianca che consentiva l'immissione sulla carreggiata. Tanto risulta smentito sia dalle deposizioni dei testi che dal compendic fotografico in atti: invero, in quel punto non esiste alcun incrocio con un w strada bianca, bensì soltanto uno slargo, neppure asfaltato, ricoperto di ghiaia di colore bianco. La sentenza di prime cure si fonda sull'erroneo convincimento che fossero presenti lungo la carreggiata plurimi accessi laterali che consentivano la possibilità di immettersi da destra sulla strada principale. La dinamica del sinistro, dunque, non è stata accertata con sicurezza e la Corte d'appello ha omesso di approfondire, valutare ed escludere compiutamente eventuali ricostruzioni alternative del fatto compatibili con i dati emersi nel corso della istruttoria. Altro profilo non analizzato in modo rigoroso nelle sentenze di merito riguarda la velocità dei mezzi coinvolti: nella ricostruzione cinetica il consulente non ha tenuto conto delle velocità di tutti i mezzi coinvolti, muovendo da presupposti scientifici incompleti. Tutte le criticità che sono alla base de-..;ia consulenza disposta dalla Procura sono state trascurate e mai prese in considerazione compiutamente dal Tribunale e dalla Corte d'appello. La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" impone al giudice l'adozione di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria volto a superare l'eventuale sussistenza di dubbi. La sentenza di seconde cure avrebbe dovuLo motivare in ordine alla esistenza di alternative ipotesi ricostruttive e giustificare la loro esclusione, fatto peraltro impossibile in quanto, dai dati in possesso dei giudici di merito, in assenza di apporti testimoniali, non è possibile stabilire la reale dinamica del sinistro. II) Erronea applicazione degli articoli 157, 158, 160 e 161 cod. pen. per avere il giudice d'appello violato l'obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; erronea applicazione dell'articolo 129 cod. proc. pen.; omessa risposta all'eccezione di intervenuta prescrizione del reato sollevata nel giudizio d'appello ed in particolare nelle note scritte depositate in data 28 maggio 2022. La Corte appello di Venezia non ha rispettato il dettato degli articoli richiamati. Con le conclusioni scritte depositate in data 28 maggio 2022, si invocava la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, motivo che veniva indicato in via subordinata anche nelle conclusioni del medesimo atto. La Corte d'appello non ha analizzato l'eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa e rilevabile d'uffcio. Si rammenta come l'imputato non abbia mai rinunciato alla prescrizione. E' evidente come nelle more tra la sentenza di primo grado e la sentenza di secondo grado sia maturata la prescrizione in relazione al reato per cui si procede. In ossequio al dictung delle Sezioni Unite Ricci (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Rv. 266819) è ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduca anche con unico motivo l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso e precisando, quanto al termine di prescrizione, che il termine ordinario di prescrizione per il delitto in questione è pari ad anni 12, allo stato interamente decorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ed il giudice di primo grado, nelle conformi sentenze di merito, hanno ricostruito la dinamica dell'incidente stradale avvalendosi degli esiti della consulenza disposta dal P.M. e delle risultanze degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria sui luogo teatro dei fatti. L'impatto tra i due mezzi, si legge nella .,entenza del Tribunale, ripresa nella motivazione della sentenza di appello, si verificava tra la parte anteriore del motociclo condotto dall'imputato e la parte laterale sinistra del ciclomotore condotto dalla vittima, i quali entrambi percorrevano la strada che collega Bibione a [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento, con direzione verso quest'ultima località; la strada, si evidenzia in motivazione, è divisa in due carreggiate unidirezionali separate da un aiuola spartitraffico, aventi ciascuna due corsie; il punto d'urto tra i due mezzi era individuato dai verbalizzanti sulla base dei danni riportati dai veicoli e della presenza di segni di scarrocciannento nella carreggiata sinistra, in prossimità del centro del varco dello spartitraffico. In considerazione del punto d'urto così individuato, si era ipotizzato da parte degli operanti, ricostruzione condivisa dai giudici di merito, che il Geremia si fosse immesso da destra sulla carreggiata, impegnando la corsia in senso trasversale per raggiungere il varco spartitraffico. Sempre sulla base dei rilievi effettuati sul luogo del sinistro, il consulente nominato dal Pubblico ministero aveva accertato che l'imputato procedeva sulla corsia di sinistra della carreggiata ad una velocità stimata intorno ai 121 km/h, a fronte di un limite di velocità fissato in 70 km/h. La motivazione offerta dai giudici di merito non soffre dei numerosi vizi lamentati dalla difesa, essendo fondata su un'attenta disamina degli elementi raccolti in dibattimento e sostenuta da argomentazioni inferenziali logiche e coerenti. Con il primo motivo, la difesa, dietro l'apparente prospettazione della violazione dei criteri valutativi di cui all'art. 192 cod. proc. peri., offre alla considerazione della Corte di legittimità doglianze non ammissibili, perché tendenti a sollecitare una rivalutazione delle emergenze probatorie in atti. Le censure propongono questioni che r guardano la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e la interpretazione delle prove assunte, aspetti che esulano dal perimetro valutativo della Corte di legittimità. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai Giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). CtiA. Per altro verso, l'aspetto riguardante la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, questione attinente al merito, è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice della cognizione. Pertanto, il vaglio attinente alla ricostruzione di un incidente stradale ed alla sua eziologia, ove non si individuino, come nel presente caso, macroscopici vizi di carattere logico nella motivazione, non è sindacabile da questa Corte (si veda in argomento, ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione"; conformi n. 87 del 1990 Rv. 182960 - 01; n. 13495 del 1990 Rv. 185541 - 01; n. 43403 del 2007 Rv. 238321 - 01; n. 37838 del 2009 Rv. 245294 - 01). Tutto ciò premesso, non può non rilevarsi come il ricorrente solo apparentemente svolga una critica alle argomentazioni fornite dai giudici di merito, offrendo in realtà una propria diversa prospettazione dei fatti, la quale non può essere delibata in sede di legittimità a fronte di una motivazione che contiene una puntuale analisi della regiudicanda e perviene a conclusioni del tutto coerenti rispetto alla premesse, seguendo un iter logico privo di discrasie e contraddizioni. 2. Con il secondo motivo di ricorso, il difensore si duole della mancata declaratoria di prescrizione del reato e dell'omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. L'assunto, genericamente posto, è manifestamente infondato. La difesa trascura di considerare il raddoppio dei termini di prescrizione previsti per il reato per cui si procede dall'art. 157, comma 6, cod. pen., introdotto con legge 5 dicembre 2005 n. 251. Essendo stato il fatto commesso in data 23/11/2008 ed essendo il reato punito all'epoca della sua commissione con pena massima di anni 7 di reclusione, il termine ordinario di prescrizione del reato è pari ad anni 14; a tale termine deve aggiungersi l'aumento di V4 per i periodi di interruzione, per un totale di anni 17 e mesi 6, tuttora non decorsi. Al medesimo risultato si perviene considerando la c.d. "prescrizione breve", a cui sembra avere fatto cenno la difesa nei ricorso. Invero, tra i due atti interruttivi rappresentati dalla sentenza di primo grado (emessa in data 28/6/2011) e quella di appello (pronunciata in data 3 giugno 2022) non è decorso un tempo superiore al termine di prescrizione ordinario del reato, pari ad anni 14. 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità clel ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a