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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16282/2026

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lla Repubblica presso il Tribunale di Rimini; nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 ottobre 19#4; avverso la sentenza n. 1/19 RGGIP del Tribunale di Rimini del 8 maggio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 8 maggio 2025 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], imputato in relazione alla violazione dell'art. 8 del digs n. 74 del 2000, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, emesso, onde consentire a terzi di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, fatture relative ad operazioni inesistenti nel corso degli anni di imposta 2011, 2012 e 2013; il Tribunale riminese ha, in particolare, ritenuto che, non essendo comparso il prevenuto alla udienza preliminare, celebrata in data 20 giugno 2019, nel corso della quale lo stesso veniva dichiarato irreperibile, ed essendo risultate vane le nuove ricerche disposte in tale occasione, ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. dovesse essere pronunziata sentenza di non doversi procedere a carico del prevenuto; con la citata sentenza il Tribunale ha, altresì, provveduto a disporre lo svolgimento di ulteriori ricerche, delegandole alla Guardia di Finanza, sino alla data del 30 marzo 2026, disponendo che, in caso di reperimento dell'imputato sia riaperto il processo a suo carico secondo le modalità indicate nel dispositivo della sentenza citata.

Avverso di essa ha proposto ricorso per cassazione la locale Procura della Repubblica, affidandolo ad un unico motivo con il quale è stata lamentata la erronea applicazione dell'art. 420 -quater cod. proc. pen., per avere il Tribunale indicato erroneamente il termine, coincidente con quello di prescrizione del reato in contestazione, sino allo spirare del quale debbono essere proseguite le ricerche dell'imputato irreperibile, dovendo questo essere individuato in quello del 20 gennaio 2035. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.

Osserva, in primo luogo, la Corte come il provvedimento emesso dal Tribunale riminese sia astrattamente suscettibile di essere impugnato dal Pubblico ministero di fronte al giudice della legittimità; come, infatti, è stato segnalato da questa Corte nella sua più autorevole composizione nomofilattìca, la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 13 febbraio 2025, n. 5847, rv 287414). 2Ciò posto si rileva che, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89 del dlgs n. 150 del 2022, il quale detta la disciplina transitoria delle disposizioni in materia di processo in absentia introdotte per effetto della entrata in vigore del medesimo testo legislativo, quando, prima dell'entrata in vigore del ricordato digs n. 150 del 2022, sia stata già disposta, ai sensi dell'art. 420-quater comma 2, cod. proc. pen., nel corso della udienza preliminare ovvero del giudizio di primo grado la sospensione del processo - cosa che, quanto al caso di specie si è verificata, secondo quanto riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, durante lo svolgimento della udienza preliminare in data 20 giugno 2019 - il giudice, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'art. 420-quinquies cod. proc. pen. nel testo di tale norma vigente anteriormente alla modifica legislativa introdotta per effetto del citato dlgs n. 150 del 2022, provvede ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. nel testo attualmente vigente.

Per effetto delle disposizioni richiamate, pertanto, il giudice deve•pronunziare sentenza - che sarà inappellabile ma, secondo quanto dianzi ricordato, bensì soggetta al ricorso per cassazione - di non doversi procedere per "mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato".

Tale pronunzia, per quanto ora interessa, sarà, altresì, corredata, secondo la previsione di cui all'art. 420-quater comma 2, lettera e), cod. proc. pen., dalla indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è stata emessa; tale data, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, dovrà coincidere con la più lontana fra le date di maturazione del termine di prescrizione indicato dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. relativamente al reato (o ai reati) oggetto di contestazione penale.

Tale termine, secondo quanto, appunto, previsto per il caso in cui sia stata pronunziata sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420- quater cod. proc. pen., è pari al doppio del termine di prescrizione massimo calcolato ai sensi dell'art. 157 cod. pen.

Ciò posto si rileva che in relazione al reato in esame - si tratta della plurima violazione dell'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 commessa nel corso degli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, rispettivamente sino al 30 novembre 2011, sino al 31 dicembre 2012 e sino 30 settembre 2013 - il termine prescrizionale è sottoposto ad un regime peculiare in quanto, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1-bis, del citato dlgs n. 74 del 2000, i termini 3prescrizionali ordinari sono per i reati previsti dagli artt. da 2 a 10 del decreto legislativo in discorso, "elevati di un terzo". [OSCURATO:PERSONA] che, siffatta norma deve intendersi non autonoma rispetto alle previsioni ordinarie in termine di prescrizione ma integrativa della medesime (diversamente non avrebbe, infatti, senso il riferimento alla elevazioni "di un terzo", ove non fosse ricavabile attraverso una operazione di relatio quale sia il termine temporale cui va applicata la prevista elevazione), deve concludersi che il richiamo contenuto nel ricordato ultimo comma dell'art. 159 cod. pen., vada riferito, in relazione ai reati tributari previsti dagli artt. da 2 a 10 del dlgs n. 74 del 2000, non esclusivamente al termine prescrizionale per come risultante per effetto della applicazione dell'art. 157 cod. pen. ma per come esso risulta in applicazione del combinato disposto della norma citata e del ricordato art. 17, comma 1 -bis del dlgs n. 74 del 2000.

In termini decisamente distonici con questa piana esegesi normativa il Tribunale di Rimini ha, invece, individuato, verosimilmente per effetto della dichiarata applicazione, pur in presenza della segnalata normativa intertemporale costituita dall'art. 89 del dlgs n. 150 del 2022, in parte dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. nel testo attualmente vigente ed in parte della normativa previgente alla introduzione del dlgs n. 150 del 2022 (operazione questa non compatibile con gli ordinari principi ermeneutici non essendo consentito all'interprete, allorché sia introdotta una nuova disciplina che regoli aspetti diversi di una unitaria materia, applicare solo una parte di essa, ritenendo tuttora in vigore per taluni aspetti la previgente normativa, in quanto in tale modo l'operazione di carattere interpretativo si trasformerebbe in una operazione di carattere creativo, facendosi così applicazione /3fcl¦ una normativa che non corrisponde né a quella previgente né a quella sopravvenuta, ma presenta dei caratteri di originalità sia rispetto alla prima che rispetto alla seconda: nel senso segnalato si veda, fra le molte: Corte di cassazione, Sezione V penale 20 giugno 2014, n. 26801, rv 260228), "in anni 12 e mesi 6 dal 30 marzo 2026" il termine di estinzione per prescrizione dell'ultimo dei reati oggetto di contestazione a carico del prevenuto (si ritiene che la data indicata sia, in ogni caso, frutto di un errore materiale, dovendo ritenersi che essa sia la data nella quale, secondo la ricostruzione del Tribunale di Rimini, l'ultimo dei reati in questione si sarebbe prescritto) e sino, appunto, al 30 marzo 2026 la data sino alla quale sarebbe stato necessario proseguìre le ricerche del prevenuto. 4Poiché siffatta indicazione temporale appare essere il frutto, per come evidenziato, di un errore, la sentenza impugnata, in accoglimento della impugnazione proposta dal locale Pubblico ministero, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione personale, affinché, attenendosi ai principi di diritto espressi, esso ridetermini nuovamente la data sino alla quale debbono essere disposte, ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen., le ricerche dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ai fini della eventuale celebrazione del processo a suo carico relativamente alle imputazioni a lui originariamente contestate.

PQM Annull P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Repubblica presso il Tribunale di Rimini; nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 ottobre 19#4; avverso la sentenza n. 1/19 RGGIP del Tribunale di Rimini del 8 maggio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 8 maggio 2025 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], imputato in relazione alla violazione dell'art. 8 del digs n. 74 del 2000, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, emesso, onde consentire a terzi di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, fatture relative ad operazioni inesistenti nel corso degli anni di imposta 2011, 2012 e 2013; il Tribunale riminese ha, in particolare, ritenuto che, non essendo comparso il prevenuto alla udienza preliminare, celebrata in data 20 giugno 2019, nel corso della quale lo stesso veniva dichiarato irreperibile, ed essendo risultate vane le nuove ricerche disposte in tale occasione, ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. dovesse essere pronunziata sentenza di non doversi procedere a carico del prevenuto; con la citata sentenza il Tribunale ha, altresì, provveduto a disporre lo svolgimento di ulteriori ricerche, delegandole alla Guardia di Finanza, sino alla data del 30 marzo 2026, disponendo che, in caso di reperimento dell'imputato sia riaperto il processo a suo carico secondo le modalità indicate nel dispositivo della sentenza citata. Avverso di essa ha proposto ricorso per cassazione la locale Procura della Repubblica, affidandolo ad un unico motivo con il quale è stata lamentata la erronea applicazione dell'art. 420 -quater cod. proc. pen., per avere il Tribunale indicato erroneamente il termine, coincidente con quello di prescrizione del reato in contestazione, sino allo spirare del quale debbono essere proseguite le ricerche dell'imputato irreperibile, dovendo questo essere individuato in quello del 20 gennaio 2035. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Osserva, in primo luogo, la Corte come il provvedimento emesso dal Tribunale riminese sia astrattamente suscettibile di essere impugnato dal Pubblico ministero di fronte al giudice della legittimità; come, infatti, è stato segnalato da questa Corte nella sua più autorevole composizione nomofilattìca, la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 13 febbraio 2025, n. 5847, rv 287414). 2Ciò posto si rileva che, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 89 del dlgs n. 150 del 2022, il quale detta la disciplina transitoria delle disposizioni in materia di processo in absentia introdotte per effetto della entrata in vigore del medesimo testo legislativo, quando, prima dell'entrata in vigore del ricordato digs n. 150 del 2022, sia stata già disposta, ai sensi dell'art. 420-quater comma 2, cod. proc. pen., nel corso della udienza preliminare ovvero del giudizio di primo grado la sospensione del processo - cosa che, quanto al caso di specie si è verificata, secondo quanto riportato nella sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, durante lo svolgimento della udienza preliminare in data 20 giugno 2019 - il giudice, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'art. 420-quinquies cod. proc. pen. nel testo di tale norma vigente anteriormente alla modifica legislativa introdotta per effetto del citato dlgs n. 150 del 2022, provvede ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. nel testo attualmente vigente. Per effetto delle disposizioni richiamate, pertanto, il giudice deve•pronunziare sentenza - che sarà inappellabile ma, secondo quanto dianzi ricordato, bensì soggetta al ricorso per cassazione - di non doversi procedere per "mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato". Tale pronunzia, per quanto ora interessa, sarà, altresì, corredata, secondo la previsione di cui all'art. 420-quater comma 2, lettera e), cod. proc. pen., dalla indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è stata emessa; tale data, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, dovrà coincidere con la più lontana fra le date di maturazione del termine di prescrizione indicato dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen. relativamente al reato (o ai reati) oggetto di contestazione penale. Tale termine, secondo quanto, appunto, previsto per il caso in cui sia stata pronunziata sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 420- quater cod. proc. pen., è pari al doppio del termine di prescrizione massimo calcolato ai sensi dell'art. 157 cod. pen. Ciò posto si rileva che in relazione al reato in esame - si tratta della plurima violazione dell'art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 commessa nel corso degli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, rispettivamente sino al 30 novembre 2011, sino al 31 dicembre 2012 e sino 30 settembre 2013 - il termine prescrizionale è sottoposto ad un regime peculiare in quanto, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1-bis, del citato dlgs n. 74 del 2000, i termini 3prescrizionali ordinari sono per i reati previsti dagli artt. da 2 a 10 del decreto legislativo in discorso, "elevati di un terzo". [OSCURATO:PERSONA] che, siffatta norma deve intendersi non autonoma rispetto alle previsioni ordinarie in termine di prescrizione ma integrativa della medesime (diversamente non avrebbe, infatti, senso il riferimento alla elevazioni "di un terzo", ove non fosse ricavabile attraverso una operazione di relatio quale sia il termine temporale cui va applicata la prevista elevazione), deve concludersi che il richiamo contenuto nel ricordato ultimo comma dell'art. 159 cod. pen., vada riferito, in relazione ai reati tributari previsti dagli artt. da 2 a 10 del dlgs n. 74 del 2000, non esclusivamente al termine prescrizionale per come risultante per effetto della applicazione dell'art. 157 cod. pen. ma per come esso risulta in applicazione del combinato disposto della norma citata e del ricordato art. 17, comma 1 -bis del dlgs n. 74 del 2000. In termini decisamente distonici con questa piana esegesi normativa il Tribunale di Rimini ha, invece, individuato, verosimilmente per effetto della dichiarata applicazione, pur in presenza della segnalata normativa intertemporale costituita dall'art. 89 del dlgs n. 150 del 2022, in parte dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. nel testo attualmente vigente ed in parte della normativa previgente alla introduzione del dlgs n. 150 del 2022 (operazione questa non compatibile con gli ordinari principi ermeneutici non essendo consentito all'interprete, allorché sia introdotta una nuova disciplina che regoli aspetti diversi di una unitaria materia, applicare solo una parte di essa, ritenendo tuttora in vigore per taluni aspetti la previgente normativa, in quanto in tale modo l'operazione di carattere interpretativo si trasformerebbe in una operazione di carattere creativo, facendosi così applicazione /3fcl¦ una normativa che non corrisponde né a quella previgente né a quella sopravvenuta, ma presenta dei caratteri di originalità sia rispetto alla prima che rispetto alla seconda: nel senso segnalato si veda, fra le molte: Corte di cassazione, Sezione V penale 20 giugno 2014, n. 26801, rv 260228), "in anni 12 e mesi 6 dal 30 marzo 2026" il termine di estinzione per prescrizione dell'ultimo dei reati oggetto di contestazione a carico del prevenuto (si ritiene che la data indicata sia, in ogni caso, frutto di un errore materiale, dovendo ritenersi che essa sia la data nella quale, secondo la ricostruzione del Tribunale di Rimini, l'ultimo dei reati in questione si sarebbe prescritto) e sino, appunto, al 30 marzo 2026 la data sino alla quale sarebbe stato necessario proseguìre le ricerche del prevenuto. 4Poiché siffatta indicazione temporale appare essere il frutto, per come evidenziato, di un errore, la sentenza impugnata, in accoglimento della impugnazione proposta dal locale Pubblico ministero, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione personale, affinché, attenendosi ai principi di diritto espressi, esso ridetermini nuovamente la data sino alla quale debbono essere disposte, ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen., le ricerche dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ai fini della eventuale celebrazione del processo a suo carico relativamente alle imputazioni a lui originariamente contestate. PQM Annull P.Q.M
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