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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35678/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud>te6- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] gPté ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di minaccia aggravata commessa agitando un grosso coltello da cucina davanti alle persone offese. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, chiedendo con l'unico motivo articolato dì sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter c.p. laddove la norma prevede che la condotta riparatoria possa essere svolta solo entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sostenendo che una barriera così netta sia in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile.

La questione di illegittimità costituzionale - di cui all'unico motivo dedotto - non è rilevante nel presente giudizio, atteso che il reato contestato non è perseguibile a querela (minaccia con arma), bensì di ufficio sicchè non vi è proprio spazio per l'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 162-ter cod. pen., che prevede l'estinzione del reato per condotta riparatoria, che presuppone, appunto, che il reato sia procedibile a querela, soggetta a rimessione.

Quanto poi alle richieste, avanzate in via subordinata e del tutto generica, di riconoscimento della ipotesi della particolare tenuità o delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è solo il caso di rimandare alla congrua motivazione svolta su entrambi tali aspetti dalla corte territoriale (a pag. 4 della sentenza impugnata), con la quale il ricorso non si è minimamente confrontato.

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 6416 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4.000,00 in relazione alla tipologia della questione trattata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud>te6- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] gPté ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di minaccia aggravata commessa agitando un grosso coltello da cucina davanti alle persone offese. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, chiedendo con l'unico motivo articolato dì sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter c.p. laddove la norma prevede che la condotta riparatoria possa essere svolta solo entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sostenendo che una barriera così netta sia in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. La questione di illegittimità costituzionale - di cui all'unico motivo dedotto - non è rilevante nel presente giudizio, atteso che il reato contestato non è perseguibile a querela (minaccia con arma), bensì di ufficio sicchè non vi è proprio spazio per l'applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 162-ter cod. pen., che prevede l'estinzione del reato per condotta riparatoria, che presuppone, appunto, che il reato sia procedibile a querela, soggetta a rimessione. Quanto poi alle richieste, avanzate in via subordinata e del tutto generica, di riconoscimento della ipotesi della particolare tenuità o delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è solo il caso di rimandare alla congrua motivazione svolta su entrambi tali aspetti dalla corte territoriale (a pag. 4 della sentenza impugnata), con la quale il ricorso non si è minimamente confrontato. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 6416 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 4.000,00 in relazione alla tipologia della questione trattata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle amme
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