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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 1969

Cassazione n. 41876/2022

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01.07.1969 avverso la sentenza del 22 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che con riferimento al vizio di motivazione circa la penale responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rilevando le differenze tra i due episodi valorizzati nel ricorso, tali da giustificare diverse conclusioni circa la configurabilità dei reati contestati e per uno dei quali si è pervenuti all'assoluzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 Il C re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01.07.1969 avverso la sentenza del 22 marzo 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che con riferimento al vizio di motivazione circa la penale responsabilità dell'imputato, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rilevando le differenze tra i due episodi valorizzati nel ricorso, tali da giustificare diverse conclusioni circa la configurabilità dei reati contestati e per uno dei quali si è pervenuti all'assoluzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il C re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41876/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris