CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 16939/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31830-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44/46, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 126/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/05/2018 R.G.N. 413/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che Con sentenza del 3.5.2018 n. 126, la Corte d’appello di Bologna respingeva il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.31830/2018 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, per brevità Cassa) avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l’aveva condannata alla restituzione di quanto versato da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo di solidarietà. Il tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che una volta che sia maturato il diritto alla pensione di anzianità, l’Ente previdenziale debitore non può con un atto unilaterale regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tantomeno adducendo generiche ragioni finanziarie poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato -tutelato dal capoverso dell’art. 3 della Costituzione –nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. La Corte d’appello confermava nella sostanza la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, la Cassa ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il motivo di ricorso, la Cassa deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995, come novellato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296del 2006, nonché dell’art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà a carico del professionista già in pensione, invocando la tutela dell’affidamento del professionista a conseguire una pensione proporzionale alla contribuzione versata e il rispetto del principio del pro rata, stabilito in relazione alle anzianità già maturate che concorrono a determinare il predetto trattamento pensionistico, quando invece la Cassa era abilitata a intervenire anche sui trattamenti già in corso, al fine di garantire l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo e il patto intergenerazionale degli iscritti alla Cassa. In via preliminare e dirimente, la Cassa ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, avendo preso atto dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, consolidatosi nelle more del giudizio, che ritiene illegittimo il contributo di solidarietà introdotto dalla CNPR con i propri atti regolamentari. Stante quanto sopra, il processo va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia, ex artt. 390 e 391 c.p.c. Le spese possono compensarsi, atteso il recente formarsi della giurisprudenza. PQM La Corte dichiara estint