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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 novembre 2022

Cassazione n. 36203/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Venezia di convalida del provvedimento emesso dal Questore con il quale veniva disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Genova in occasione delle partite della squadra del Genoa, per la durata di anni cinque.

2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formulare argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 29/11/2022, alle ore 15,00, che la richiesta del Pm è stata depositata il 30/11/2022 alle ore 12,40, e che la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in dal:a 01/12/2022 ad orario imprecisato.

Non essendo indicato l'orario della convalida, non è possibile stabilire se il giudice abbia rispettato o meno il termine minimo di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del Questore all'interessato per l'adozione di quello di convalida, con la conseguente eccessiva ed indebita compressione del tempo concesso all'interessato per depositare memorie difensive.

Pertanto, tale incertezza, non altrimenti risolvibile, impone una decisione rescindente.

Inoltre, il ricorrente rappresenta che non è stato rispettato il termine minimo di 24 ore, decorrente dal deposito della richiesta di convalida da parte del PM, intervallo di tempo necessario affinché l'interessato possa prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta di convalida, estrarne copia e così depositare controdeduzioni difensive.

2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti di adozione della misura, e in particolare sulla congruità della durata, posto che il giudice nulla ha specificato in proposito, neppure con una formula di stile.

2.3. Con terzo motivo, deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla necessità e urgenza della doppia previsione dell'obbligo di presentazione presso le autorità di polizia e di firma per la durata di anni cinque, prima e nel corso di ogni incontro agonistico, persino quando la squadra del Genoa gioca fuori dalla Regione Liguria.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]'d DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.

Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida; per cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida.

Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni.

Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga).

Si richiama in tal senso il dictum di Sez.

U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, precisando che, in tema di libertà personale, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari. 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 29/11/2022, alle ore 15,00, la richiesta del Pm è stata depositata il 30/11/2022 alle ore 12,40, e la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 01/12/2022 ad orario imprecisato, in quanto reca solamente la data in cui il giudice ha convalidato il provvedimento, cosicché non risulta sia stato osservato il termine minimo delle 48 ore: da qui la nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 24/11/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia'.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Venezia di convalida del provvedimento emesso dal Questore con il quale veniva disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Genova in occasione delle partite della squadra del Genoa, per la durata di anni cinque. 2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formulare argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 29/11/2022, alle ore 15,00, che la richiesta del Pm è stata depositata il 30/11/2022 alle ore 12,40, e che la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in dal:a 01/12/2022 ad orario imprecisato. Non essendo indicato l'orario della convalida, non è possibile stabilire se il giudice abbia rispettato o meno il termine minimo di 48 ore dalla notificazione del provvedimento del Questore all'interessato per l'adozione di quello di convalida, con la conseguente eccessiva ed indebita compressione del tempo concesso all'interessato per depositare memorie difensive. Pertanto, tale incertezza, non altrimenti risolvibile, impone una decisione rescindente. Inoltre, il ricorrente rappresenta che non è stato rispettato il termine minimo di 24 ore, decorrente dal deposito della richiesta di convalida da parte del PM, intervallo di tempo necessario affinché l'interessato possa prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta di convalida, estrarne copia e così depositare controdeduzioni difensive. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti di adozione della misura, e in particolare sulla congruità della durata, posto che il giudice nulla ha specificato in proposito, neppure con una formula di stile. 2.3. Con terzo motivo, deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla necessità e urgenza della doppia previsione dell'obbligo di presentazione presso le autorità di polizia e di firma per la durata di anni cinque, prima e nel corso di ogni incontro agonistico, persino quando la squadra del Genoa gioca fuori dalla Regione Liguria. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]'d DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida; per cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). Si richiama in tal senso il dictum di Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, precisando che, in tema di libertà personale, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari. 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 29/11/2022, alle ore 15,00, la richiesta del Pm è stata depositata il 30/11/2022 alle ore 12,40, e la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 01/12/2022 ad orario imprecisato, in quanto reca solamente la data in cui il giudice ha convalidato il provvedimento, cosicché non risulta sia stato osservato il termine minimo delle 48 ore: da qui la nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Venezia del 24/11/2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia'. Così deciso
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