CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 36099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei medesimi per i reati di cui agli artt. 483 e 477-482 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4, in cui si confuta la tesi prospettata con l'appello); Considerato che il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo del ricorso Rizzo, che contestano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5); Ritenuto che il quinto motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto, è, del pari, generico, avendo sul punto la Corte territoriale rassegnato un'insindacabile motivazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]