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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 48734/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta, è inammissibile in quanto la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadita la congruità della pena, di poco superiore al minimo edittale, valorizzando la natura della sostanza stupefacente, la condotta dell'imputato al momento del controllo, avendo egli ingoiato gli ovuli contenenti la cocaina, e i precedenti penali; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta, è inammissibile in quanto la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadita la congruità della pena, di poco superiore al minimo edittale, valorizzando la natura della sostanza stupefacente, la condotta dell'imputato al momento del controllo, avendo egli ingoiato gli ovuli contenenti la cocaina, e i precedenti penali; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 48734/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris