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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11591/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (CUI: 02y10q5), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/06/2025 del Giudice di pace di Bressanonevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AntonioBalsamo, il quale ha chiestol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata .[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 18.6.2025, il Giudice di Pace di Bressanone condannaval’odierno ricorrente alla pena di euro 10.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole delreato di cui all’art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.

Osservava che l’imputatoera stato regolarmente citato; che era in stato di detenzione e non aveva rinunciato acomparire, ma che era presente il difensore d’ufficio, sicché poteva procedersi aldibattimento essendo stato assicurato il contraddittorio e la difesa dell’imputato.

Nel merito,rilevava che [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario dell’ordine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Questore dellaProvincia di Trento di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica avvenutain pari data; che, ciononostante, in data 18.11.2022 era stato identificato in Bressanone dallaPolizia di Stato; che non era emerso alcun elemento per ritenere sussistente un giustificatomotivo dell’inottemperanza all’ordine.

Lo condannava, quindi, alla pena sopra indicata.2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, ilquale articola tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., eccepisce contraddittorietà della motivazione rispettoalle risultanze del fascicolo dibattimentale.

Rileva che nella sentenzavengono menzionate due udienze, quelle del 20.11.2024 e quella del18.12.2024 che non sono state mai celebrate, in quanto il processo si èsvolto solo nelle date del 20.9.2023, 18.9.2024 e 18.6.2025.

Parimenti,osserva che la regolarità della notifica menzionata in sentenza non risultanel fascicolo dibattimentale, dal quale si evince solo che in data 25.11.2024,il Commissariato di Polizia notificava al ricorrente il solo verbale di udienzadel 20.9.2023, con il quale si disponeva il rinvio al 18.9.2024.

Non risulta,quindi, la notifica del decreto di citazione e il verbale è stato notificatosuccessivamente alla data dell’udienza di rinvio.2.2.

Con il secondo motivo formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1lett. c) cod. proc. pen., eccepisce la nullità del procedimento sia in quantonon risulta essere stato mai notificato il decreto di citazione a giudizio sia inquanto non è stata disposta la traduzione dell’imputato nonostante fossenoto all’autorità giudiziaria lo stato di detenzione dell’imputato e nonostantequesti non abbia mai rinunciato a comparire.2.3.

Con il terzo motivo, eccepisce la violazione del principio deldivieto di bis in idem essendo stato già condannato l’imputato per lamedesima violazione con quattro sentenze.

In subordine, ove dovesseritenersi che il protrarsi della condotta di omesso allontanamento determiniplurimi violazione, chiede che questa Corte sollevi questione di legittimitàcostituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 25 dellaCostituzione.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso conriferimento all’eccezione di nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato del decreto dicitazione a giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato relativamente ai primi due motivi di ricorso.2.

Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, per tutto ciòche non è espressamente previsto, nel procedimento avanti il giudice di pace siosservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedurapenale, incluse, quindi, quelle del titolo VII del Libro II.Ai sensi dell’art. 179, comma 1 cod. proc. pen., sono insanabili e rilevabilid’ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità derivanti dalla omessacitazione dell’imputato.

Integra, inoltre, nullità di ordine generale a regimeintermedio ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza delledisposizioni concernenti l’intervento dell’imputato.3.

Nel caso in esame, questa Corte ha preso visione degli atti processualiin ragione della natura del vizio dedotto.

Come noto, infatti, in caso di denunciadi un “error in procedendo”, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere laquestione sollevata, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez.1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez.

U n. 42792 del 31/10/2001, Rv.220092).Ebbene, dagli atti si evince che: il 20.9.2023, veniva celebrata la primaudienza e si disponeva rinvio per la notifica all’imputato ai sensi dell’art. 420-biscod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio e dell’estratto del verbale diudienza, rinviando per il proseguo al 18.9.2024; il 18.9.2024, il Giudice di pacedisponeva il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., rinviando al18.6.2025; il 25.11.2024, veniva notificato a mani dell’imputato il solo verbaledell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale il processo era stato differito al18.9.2024.

Non risultano notifiche del decreto di citazione a giudizio, né, invero,tempestiva notifica del verbale di udienza.

L'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato non può ritenersisuperata dalla notifica dell'atto al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod.proc. pen., in quanto, in occasione dell’elezione di domicilio, il difensore nonaveva accettato la domiciliazione (come da verbale di elezione di domicilio).Questa Corte, ha affermato che nel caso, come quello in esame, nel qualel’elezione di domicilio è stata effettuata prima (18.11.2022) dell’entrata in vigoredel d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (30.12.2022), la notificazione dell’atto dicitazione va effettuata nelle forme dell’art. 157 cod. proc. pen. ed eventualmentedall’art. 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna di copia al difensore anorma dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen. (SU, sentenza n. 42603 del13.7.2023, Rv 285213-01).

Correttamente, quindi, il giudice di pace ha dispostola notifica all’imputato ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5 cod. proc. pen. che,tuttavia, in base a quanto sopra esposto, non risulta eseguita, essendo statonotificato il solo verbale di rinvio dell’udienza.Trova, quindi, conferma la circostanza che non sia stato notificatoall’imputato il decreto di citazione a giudizio, omissione che, come anticipato,costituisce causa di nullità assoluta insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ognistato e grado del processo.4.

È fondata anche l’eccezione di nullità conseguente allo stato didetenzione dell’imputato.

Questa Corte ha affermato che «lo stato di detenzione,implicando l'assenza della libertà di locomozione, condizionata al volere delleautorità carcerarie, costituisce impedimento assoluto a comparire, conla conseguenza che, ove a tale situazione non sia posto rimedio mediantel'ordine di traduzione, l'imputato è privato del diritto di intervenire e di difendersi,anche personalmente, nel processo, diritto che, invece, deve essergliincondizionatamente assicurato». (Sez. 5, n. 37620 del 17/10/2006, Rv. 235227-01).

Si tratta di violazione che determina una limitazione della facoltàdell’intervento dell’imputato che costituisce una nullità generale a regimei n t e r m e d i o a i s e n s i d e l l ’ a r t . 1 7 8 l e t t . c ) c o d . p r o c . p e n .«La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso delprocesso e tempestivamente comunicata nel giudizio di primo grado, impone alg iud i ce d i d i spo r re acce r tamen t i f i na l i zza t i a l l a ve r i f i ca de llegittimo impedimento sicché, ove il giudice disponga procedersi ugualmente algiudizio, si verifica la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1,lettera c), cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione dellasentenza del grado successivo [...]» (Sez. 5, n. 10268 del 13/01/2021, Rv.280810-01).Nel caso di specie, lo stato detentivo dell’odierno ricorrente, noto algiudicante, costituiva un impedimento a comparire che poteva essere superatosolo con l’ordine di traduzione o con la rinuncia a comparire dell’imputato.Ebbene, per quanto evincibile dalla sentenza, l’imputato non ha rinunciato acomparire e non risulta sia stato tradotto.

Si è determinata, pertanto, una nullitàdi ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. che è statatempestivamente eccepita con il presente ricorso ovvero prima delladeliberazione della sentenza del grado successivo.

Ai sensi dell’art. 37, comma2 d.lgs. n. 274 del 2000, infatti, avverso le sentenze di condanna a penapecuniaria inflitta dal giudice di pace può essere proposto solo ricorso percassazione.L’accoglimento dei primi motivi di ricorso assorbe il terzo relativo al merito.5.

Alla luce dei motivi esposti, la sentenza impugnata deve essereannullata con trasmissione degli atti per nuovo giudizio al giudice di pace diBressanone in diversa persona fisica.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11591/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 64/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 32048/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (CUI: 02y10q5), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/06/2025 del Giudice di pace di Bressanonevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AntonioBalsamo, il quale ha chiestol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata .[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 18.6.2025, il Giudice di Pace di Bressanone condannaval’odierno ricorrente alla pena di euro 10.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole delreato di cui all’art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.

Osservava che l’imputatoera stato regolarmente citato; che era in stato di detenzione e non aveva rinunciato acomparire, ma che era presente il difensore d’ufficio, sicché poteva procedersi aldibattimento essendo stato assicurato il contraddittorio e la difesa dell’imputato.

Nel merito,rilevava che [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario dell’ordine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Questore dellaProvincia di Trento di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica avvenutain pari data; che, ciononostante, in data 18.11.2022 era stato identificato in Bressanone dallaPolizia di Stato; che non era emerso alcun elemento per ritenere sussistente un giustificatomotivo dell’inottemperanza all’ordine.

Lo condannava, quindi, alla pena sopra indicata.2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, ilquale articola tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., eccepisce contraddittorietà della motivazione rispettoalle risultanze del fascicolo dibattimentale.

Rileva che nella sentenzavengono menzionate due udienze, quelle del 20.11.2024 e quella del18.12.2024 che non sono state mai celebrate, in quanto il processo si èsvolto solo nelle date del 20.9.2023, 18.9.2024 e 18.6.2025.

Parimenti,osserva che la regolarità della notifica menzionata in sentenza non risultanel fascicolo dibattimentale, dal quale si evince solo che in data 25.11.2024,il Commissariato di Polizia notificava al ricorrente il solo verbale di udienzadel 20.9.2023, con il quale si disponeva il rinvio al 18.9.2024.

Non risulta,quindi, la notifica del decreto di citazione e il verbale è stato notificatosuccessivamente alla data dell’udienza di rinvio.2.2.

Con il secondo motivo formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1lett. c) cod. proc. pen., eccepisce la nullità del procedimento sia in quantonon risulta essere stato mai notificato il decreto di citazione a giudizio sia inquanto non è stata disposta la traduzione dell’imputato nonostante fossenoto all’autorità giudiziaria lo stato di detenzione dell’imputato e nonostantequesti non abbia mai rinunciato a comparire.2.3.

Con il terzo motivo, eccepisce la violazione del principio deldivieto di bis in idem essendo stato già condannato l’imputato per lamedesima violazione con quattro sentenze.

In subordine, ove dovesseritenersi che il protrarsi della condotta di omesso allontanamento determiniplurimi violazione, chiede che questa Corte sollevi questione di legittimitàcostituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 25 dellaCostituzione.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso conriferimento all’eccezione di nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato del decreto dicitazione a giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato relativamente ai primi due motivi di ricorso.2.

Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, per tutto ciòche non è espressamente previsto, nel procedimento avanti il giudice di pace siosservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedurapenale, incluse, quindi, quelle del titolo VII del Libro II.Ai sensi dell’art. 179, comma 1 cod. proc. pen., sono insanabili e rilevabilid’ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità derivanti dalla omessacitazione dell’imputato.

Integra, inoltre, nullità di ordine generale a regimeintermedio ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza delledisposizioni concernenti l’intervento dell’imputato.3.

Nel caso in esame, questa Corte ha preso visione degli atti processualiin ragione della natura del vizio dedotto.

Come noto, infatti, in caso di denunciadi un “error in procedendo”, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere laquestione sollevata, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez.1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez.

U n. 42792 del 31/10/2001, Rv.220092).Ebbene, dagli atti si evince che: il 20.9.2023, veniva celebrata la primaudienza e si disponeva rinvio per la notifica all’imputato ai sensi dell’art. 420-biscod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio e dell’estratto del verbale diudienza, rinviando per il proseguo al 18.9.2024; il 18.9.2024, il Giudice di pacedisponeva il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., rinviando al18.6.2025; il 25.11.2024, veniva notificato a mani dell’imputato il solo verbaledell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale il processo era stato differito al18.9.2024.

Non risultano notifiche del decreto di citazione a giudizio, né, invero,tempestiva notifica del verbale di udienza.

L'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato non può ritenersisuperata dalla notifica dell'atto al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod.proc. pen., in quanto, in occasione dell’elezione di domicilio, il difensore nonaveva accettato la domiciliazione (come da verbale di elezione di domicilio).Questa Corte, ha affermato che nel caso, come quello in esame, nel qualel’elezione di domicilio è stata effettuata prima (18.11.2022) dell’entrata in vigoredel d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (30.12.2022), la notificazione dell’atto dicitazione va effettuata nelle forme dell’art. 157 cod. proc. pen. ed eventualmentedall’art. 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna di copia al difensore anorma dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen. (SU, sentenza n. 42603 del13.7.2023, Rv 285213-01).

Correttamente, quindi, il giudice di pace ha dispostola notifica all’imputato ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5 cod. proc. pen. che,tuttavia, in base a quanto sopra esposto, non risulta eseguita, essendo statonotificato il solo verbale di rinvio dell’udienza.Trova, quindi, conferma la circostanza che non sia stato notificatoall’imputato il decreto di citazione a giudizio, omissione che, come anticipato,costituisce causa di nullità assoluta insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ognistato e grado del processo.4.

È fondata anche l’eccezione di nullità conseguente allo stato didetenzione dell’imputato.

Questa Corte ha affermato che «lo stato di detenzione,implicando l'assenza della libertà di locomozione, condizionata al volere delleautorità carcerarie, costituisce impedimento assoluto a comparire, conla conseguenza che, ove a tale situazione non sia posto rimedio mediantel'ordine di traduzione, l'imputato è privato del diritto di intervenire e di difendersi,anche personalmente, nel processo, diritto che, invece, deve essergliincondizionatamente assicurato». (Sez. 5, n. 37620 del 17/10/2006, Rv. 235227-01).

Si tratta di violazione che determina una limitazione della facoltàdell’intervento dell’imputato che costituisce una nullità generale a regimei n t e r m e d i o a i s e n s i d e l l ’ a r t . 1 7 8 l e t t . c ) c o d . p r o c . p e n .«La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso delprocesso e tempestivamente comunicata nel giudizio di primo grado, impone alg iud i ce d i d i spo r re acce r tamen t i f i na l i zza t i a l l a ve r i f i ca de llegittimo impedimento sicché, ove il giudice disponga procedersi ugualmente algiudizio, si verifica la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1,lettera c), cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione dellasentenza del grado successivo [...]» (Sez. 5, n. 10268 del 13/01/2021, Rv.280810-01).Nel caso di specie, lo stato detentivo dell’odierno ricorrente, noto algiudicante, costituiva un impedimento a comparire che poteva essere superatosolo con l’ordine di traduzione o con la rinuncia a comparire dell’imputato.Ebbene, per quanto evincibile dalla sentenza, l’imputato non ha rinunciato acomparire e non risulta sia stato tradotto.

Si è determinata, pertanto, una nullitàdi ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. che è statatempestivamente eccepita con il presente ricorso ovvero prima delladeliberazione della sentenza del grado successivo.

Ai sensi dell’art. 37, comma2 d.lgs. n. 274 del 2000, infatti, avverso le sentenze di condanna a penapecuniaria inflitta dal giudice di pace può essere proposto solo ricorso percassazione.L’accoglimento dei primi motivi di ricorso assorbe il terzo relativo al merito.5.

Alla luce dei motivi esposti, la sentenza impugnata deve essereannullata con trasmissione degli atti per nuovo giudizio al giudice di pace diBressanone in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace diBressanone, in diversa persona fisica.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace diBressanone, in diversa persona fisica.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (CUI: 02y10q5), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/06/2025 del Giudice di pace di Bressanonevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AntonioBalsamo, il quale ha chiestol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata .[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.    Con sentenza del 18.6.2025, il Giudice di Pace di Bressanone condannaval’odierno ricorrente alla pena di euro 10.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole delreato di cui all’art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. Osservava che l’imputatoera stato regolarmente citato; che era in stato di detenzione e non aveva rinunciato acomparire, ma che era presente il difensore d’ufficio, sicché poteva procedersi aldibattimento essendo stato assicurato il contraddittorio e la difesa dell’imputato. Nel merito,rilevava che [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario dell’ordine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Questore dellaProvincia di Trento di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica avvenutain pari data; che, ciononostante, in data 18.11.2022 era stato identificato in Bressanone dallaPolizia di Stato; che non era emerso alcun elemento per ritenere sussistente un giustificatomotivo dell’inottemperanza all’ordine. Lo condannava, quindi, alla pena sopra indicata.2.    Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, ilquale articola tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.       Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., eccepisce contraddittorietà della motivazione rispettoalle risultanze del fascicolo dibattimentale. Rileva che nella sentenzavengono menzionate due udienze, quelle del 20.11.2024 e quella del18.12.2024 che non sono state mai celebrate, in quanto il processo si èsvolto solo nelle date del 20.9.2023, 18.9.2024 e 18.6.2025. Parimenti,osserva che la regolarità della notifica menzionata in sentenza non risultanel fascicolo dibattimentale, dal quale si evince solo che in data 25.11.2024,il Commissariato di Polizia notificava al ricorrente il solo verbale di udienzadel 20.9.2023, con il quale si disponeva il rinvio al 18.9.2024. Non risulta,quindi, la notifica del decreto di citazione e il verbale è stato notificatosuccessivamente alla data dell’udienza di rinvio.2.2.       Con il secondo motivo formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1lett. c) cod. proc. pen., eccepisce la nullità del procedimento sia in quantonon risulta essere stato mai notificato il decreto di citazione a giudizio sia inquanto non è stata disposta la traduzione dell’imputato nonostante fossenoto all’autorità giudiziaria lo stato di detenzione dell’imputato e nonostantequesti non abbia mai rinunciato a comparire.2.3.       Con il terzo motivo, eccepisce la violazione del principio deldivieto di bis in idem essendo stato già condannato l’imputato per lamedesima violazione con quattro sentenze. In subordine, ove dovesseritenersi che il protrarsi della condotta di omesso allontanamento determiniplurimi violazione, chiede che questa Corte sollevi questione di legittimitàcostituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 25 dellaCostituzione.3.    Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso conriferimento all’eccezione di nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato del decreto dicitazione a giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.    Il ricorso è fondato relativamente ai primi due motivi di ricorso.2.    Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, per tutto ciòche non è espressamente previsto, nel procedimento avanti il giudice di pace siosservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedurapenale, incluse, quindi, quelle del titolo VII del Libro II.Ai sensi dell’art. 179, comma 1 cod. proc. pen., sono insanabili e rilevabilid’ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità derivanti dalla omessacitazione dell’imputato. Integra, inoltre, nullità di ordine generale a regimeintermedio ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza delledisposizioni concernenti l’intervento dell’imputato.3.    Nel caso in esame, questa Corte ha preso visione degli atti processualiin ragione della natura del vizio dedotto. Come noto, infatti, in caso di denunciadi un “error in procedendo”, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere laquestione sollevata, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez.1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Rv.220092).Ebbene, dagli atti si evince che: il 20.9.2023, veniva celebrata la primaudienza e si disponeva rinvio per la notifica all’imputato ai sensi dell’art. 420-biscod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio e dell’estratto del verbale diudienza, rinviando per il proseguo al 18.9.2024; il 18.9.2024, il Giudice di pacedisponeva il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., rinviando al18.6.2025; il 25.11.2024, veniva notificato a mani dell’imputato il solo verbaledell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale il processo era stato differito al18.9.2024. Non risultano notifiche del decreto di citazione a giudizio, né, invero,tempestiva notifica del verbale di udienza. L'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato non può ritenersisuperata dalla notifica dell'atto al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod.proc. pen., in quanto, in occasione dell’elezione di domicilio, il difensore nonaveva accettato la domiciliazione (come da verbale di elezione di domicilio).Questa Corte, ha affermato che nel caso, come quello in esame, nel qualel’elezione di domicilio è stata effettuata prima (18.11.2022) dell’entrata in vigoredel d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (30.12.2022), la notificazione dell’atto dicitazione va effettuata nelle forme dell’art. 157 cod. proc. pen. ed eventualmentedall’art. 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna di copia al difensore anorma dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen. (SU, sentenza n. 42603 del13.7.2023, Rv 285213-01). Correttamente, quindi, il giudice di pace ha dispostola notifica all’imputato ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5 cod. proc. pen. che,tuttavia, in base a quanto sopra esposto, non risulta eseguita, essendo statonotificato il solo verbale di rinvio dell’udienza.Trova, quindi, conferma la circostanza che non sia stato notificatoall’imputato il decreto di citazione a giudizio, omissione che, come anticipato,costituisce causa di nullità assoluta insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ognistato e grado del processo.4.    È fondata anche l’eccezione di nullità conseguente allo stato didetenzione dell’imputato. Questa Corte ha affermato che «lo stato di detenzione,implicando l'assenza della libertà di locomozione, condizionata al volere delleautorità carcerarie, costituisce impedimento assoluto a comparire, conla conseguenza che, ove a tale situazione non sia posto rimedio mediantel'ordine di traduzione, l'imputato è privato del diritto di intervenire e di difendersi,anche personalmente, nel processo, diritto che, invece, deve essergliincondizionatamente assicurato». (Sez. 5, n. 37620 del 17/10/2006, Rv. 235227-01). Si tratta di violazione che determina una limitazione della facoltàdell’intervento dell’imputato che costituisce una nullità generale a regimei n t e r m e d i o  a i  s e n s i  d e l l ’ a r t .  1 7 8  l e t t .  c )  c o d .  p r o c .  p e n .«La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso delprocesso e tempestivamente comunicata nel giudizio di primo grado, impone alg iud i ce  d i  d i spo r re  acce r tamen t i  f i na l i zza t i  a l l a  ve r i f i ca  de llegittimo impedimento sicché, ove il giudice disponga procedersi ugualmente algiudizio, si verifica la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1,lettera c), cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione dellasentenza del grado successivo [...]» (Sez. 5, n. 10268 del 13/01/2021, Rv.280810-01).Nel caso di specie, lo stato detentivo dell’odierno ricorrente, noto algiudicante, costituiva un impedimento a comparire che poteva essere superatosolo con l’ordine di traduzione o con la rinuncia a comparire dell’imputato.Ebbene, per quanto evincibile dalla sentenza, l’imputato non ha rinunciato acomparire e non risulta sia stato tradotto. Si è determinata, pertanto, una nullitàdi ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. che è statatempestivamente eccepita con il presente ricorso ovvero prima delladeliberazione della sentenza del grado successivo. Ai sensi dell’art. 37, comma2 d.lgs. n. 274 del 2000, infatti, avverso le sentenze di condanna a penapecuniaria inflitta dal giudice di pace può essere proposto solo ricorso percassazione.L’accoglimento dei primi motivi di ricorso assorbe il terzo relativo al merito.5.    Alla luce dei motivi esposti, la sentenza impugnata deve essereannullata con trasmissione degli atti per nuovo giudizio al giudice di pace diBressanone in diversa persona fisica.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11591/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 64/2026GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 32048/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (CUI: 02y10q5), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/06/2025 del Giudice di pace di Bressanonevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, AntonioBalsamo, il quale ha chiestol'annullamento con rinvio della sentenza impugnata .[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.    Con sentenza del 18.6.2025, il Giudice di Pace di Bressanone condannaval’odierno ricorrente alla pena di euro 10.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole delreato di cui all’art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998. Osservava che l’imputatoera stato regolarmente citato; che era in stato di detenzione e non aveva rinunciato acomparire, ma che era presente il difensore d’ufficio, sicché poteva procedersi aldibattimento essendo stato assicurato il contraddittorio e la difesa dell’imputato. Nel merito,rilevava che [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario dell’ordine del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Questore dellaProvincia di Trento di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica avvenutain pari data; che, ciononostante, in data 18.11.2022 era stato identificato in Bressanone dallaPolizia di Stato; che non era emerso alcun elemento per ritenere sussistente un giustificatomotivo dell’inottemperanza all’ordine. Lo condannava, quindi, alla pena sopra indicata.2.    Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, ilquale articola tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.       Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e) cod. proc. pen., eccepisce contraddittorietà della motivazione rispettoalle risultanze del fascicolo dibattimentale. Rileva che nella sentenzavengono menzionate due udienze, quelle del 20.11.2024 e quella del18.12.2024 che non sono state mai celebrate, in quanto il processo si èsvolto solo nelle date del 20.9.2023, 18.9.2024 e 18.6.2025. Parimenti,osserva che la regolarità della notifica menzionata in sentenza non risultanel fascicolo dibattimentale, dal quale si evince solo che in data 25.11.2024,il Commissariato di Polizia notificava al ricorrente il solo verbale di udienzadel 20.9.2023, con il quale si disponeva il rinvio al 18.9.2024. Non risulta,quindi, la notifica del decreto di citazione e il verbale è stato notificatosuccessivamente alla data dell’udienza di rinvio.2.2.       Con il secondo motivo formulato ai sensi dell’art. 606 comma 1lett. c) cod. proc. pen., eccepisce la nullità del procedimento sia in quantonon risulta essere stato mai notificato il decreto di citazione a giudizio sia inquanto non è stata disposta la traduzione dell’imputato nonostante fossenoto all’autorità giudiziaria lo stato di detenzione dell’imputato e nonostantequesti non abbia mai rinunciato a comparire.2.3.       Con il terzo motivo, eccepisce la violazione del principio deldivieto di bis in idem essendo stato già condannato l’imputato per lamedesima violazione con quattro sentenze. In subordine, ove dovesseritenersi che il protrarsi della condotta di omesso allontanamento determiniplurimi violazione, chiede che questa Corte sollevi questione di legittimitàcostituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3 e 25 dellaCostituzione.3.    Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso conriferimento all’eccezione di nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato del decreto dicitazione a giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.    Il ricorso è fondato relativamente ai primi due motivi di ricorso.2.    Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, per tutto ciòche non è espressamente previsto, nel procedimento avanti il giudice di pace siosservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedurapenale, incluse, quindi, quelle del titolo VII del Libro II.Ai sensi dell’art. 179, comma 1 cod. proc. pen., sono insanabili e rilevabilid’ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità derivanti dalla omessacitazione dell’imputato. Integra, inoltre, nullità di ordine generale a regimeintermedio ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza delledisposizioni concernenti l’intervento dell’imputato.3.    Nel caso in esame, questa Corte ha preso visione degli atti processualiin ragione della natura del vizio dedotto. Come noto, infatti, in caso di denunciadi un “error in procedendo”, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere laquestione sollevata, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez.1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Rv.220092).Ebbene, dagli atti si evince che: il 20.9.2023, veniva celebrata la primaudienza e si disponeva rinvio per la notifica all’imputato ai sensi dell’art. 420-biscod. proc. pen. del decreto di citazione a giudizio e dell’estratto del verbale diudienza, rinviando per il proseguo al 18.9.2024; il 18.9.2024, il Giudice di pacedisponeva il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., rinviando al18.6.2025; il 25.11.2024, veniva notificato a mani dell’imputato il solo verbaledell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale il processo era stato differito al18.9.2024. Non risultano notifiche del decreto di citazione a giudizio, né, invero,tempestiva notifica del verbale di udienza. L'omessa notifica del decreto di citazione all'imputato non può ritenersisuperata dalla notifica dell'atto al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4 cod.proc. pen., in quanto, in occasione dell’elezione di domicilio, il difensore nonaveva accettato la domiciliazione (come da verbale di elezione di domicilio).Questa Corte, ha affermato che nel caso, come quello in esame, nel qualel’elezione di domicilio è stata effettuata prima (18.11.2022) dell’entrata in vigoredel d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (30.12.2022), la notificazione dell’atto dicitazione va effettuata nelle forme dell’art. 157 cod. proc. pen. ed eventualmentedall’art. 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna di copia al difensore anorma dell’art. 161, comma 4 cod. proc. pen. (SU, sentenza n. 42603 del13.7.2023, Rv 285213-01). Correttamente, quindi, il giudice di pace ha dispostola notifica all’imputato ai sensi dell’art. 420-bis, comma 5 cod. proc. pen. che,tuttavia, in base a quanto sopra esposto, non risulta eseguita, essendo statonotificato il solo verbale di rinvio dell’udienza.Trova, quindi, conferma la circostanza che non sia stato notificatoall’imputato il decreto di citazione a giudizio, omissione che, come anticipato,costituisce causa di nullità assoluta insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ognistato e grado del processo.4.    È fondata anche l’eccezione di nullità conseguente allo stato didetenzione dell’imputato. Questa Corte ha affermato che «lo stato di detenzione,implicando l'assenza della libertà di locomozione, condizionata al volere delleautorità carcerarie, costituisce impedimento assoluto a comparire, conla conseguenza che, ove a tale situazione non sia posto rimedio mediantel'ordine di traduzione, l'imputato è privato del diritto di intervenire e di difendersi,anche personalmente, nel processo, diritto che, invece, deve essergliincondizionatamente assicurato». (Sez. 5, n. 37620 del 17/10/2006, Rv. 235227-01). Si tratta di violazione che determina una limitazione della facoltàdell’intervento dell’imputato che costituisce una nullità generale a regimei n t e r m e d i o  a i  s e n s i  d e l l ’ a r t .  1 7 8  l e t t .  c )  c o d .  p r o c .  p e n .«La detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso delprocesso e tempestivamente comunicata nel giudizio di primo grado, impone alg iud i ce  d i  d i spo r re  acce r tamen t i  f i na l i zza t i  a l l a  ve r i f i ca  de llegittimo impedimento sicché, ove il giudice disponga procedersi ugualmente algiudizio, si verifica la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1,lettera c), cod. proc. pen., da rilevare o eccepire prima della deliberazione dellasentenza del grado successivo [...]» (Sez. 5, n. 10268 del 13/01/2021, Rv.280810-01).Nel caso di specie, lo stato detentivo dell’odierno ricorrente, noto algiudicante, costituiva un impedimento a comparire che poteva essere superatosolo con l’ordine di traduzione o con la rinuncia a comparire dell’imputato.Ebbene, per quanto evincibile dalla sentenza, l’imputato non ha rinunciato acomparire e non risulta sia stato tradotto. Si è determinata, pertanto, una nullitàdi ordine generale ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. che è statatempestivamente eccepita con il presente ricorso ovvero prima delladeliberazione della sentenza del grado successivo. Ai sensi dell’art. 37, comma2 d.lgs. n. 274 del 2000, infatti, avverso le sentenze di condanna a penapecuniaria inflitta dal giudice di pace può essere proposto solo ricorso percassazione.L’accoglimento dei primi motivi di ricorso assorbe il terzo relativo al merito.5.    Alla luce dei motivi esposti, la sentenza impugnata deve essereannullata con trasmissione degli atti per nuovo giudizio al giudice di pace diBressanone in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace diBressanone, in diversa persona fisica.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace diBressanone, in diversa persona fisica.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]