CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 46944/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Angelo e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di lesioni personali aggravate ai medesimi ascritte, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con atti distini di analogo contenut ed a mezzo del medesimo difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio ed in particolare alla omessa valutazione del portato dichiarativo dei testimoni indotti dalla difesa ed al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; - alla misura della pena. 3 - Il difensore dei ricorrenti ha inviato memoria con allegati gli atti di rimessione della querela. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili e la remissione di querela ininfluente, essendo il reato contestato, in considerazione della circostanza aggravante delle più persone riunite, procedibile d'ufficio. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la versione fornita dalla persona offesa avesse trovato adeguato riscontro nella deposizione di un teste indifferente e nelle risultanze della certificazione medica. Di contro, l'opposta versione fornita dagli indagati aveva trovato conferma nella sola deposizione, interessata, della madre dell'imputata. Così che non poteva neppure ritenersi la configurabilità dell'invocata causa di giustificazione. 2 - Il secondo motivo è inammissibile perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente