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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 06654/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9338/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; domiciliata in R OMA , [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 192/2022del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 28gennaio 2022; Ric. 2022 n. 09338 sez.

M3 -ud. 08-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] oppose il decreto ingiuntivo con cui il Giudice di pace di Bologna gli aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 1.794,54, oltre interessi, all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’inesatto adempimento della professionista al mandato in ragione del quale lo aveva difeso in un procedimento penale per violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche, a cui egli era stato sottoposto, in qualità di direttore dei lavori svolti in un cantiere edile, unitamente al committente e all’appaltatoredei lavori medesimi; l’opposizione fu rigettata dal Giudice di pace di Bologna e il Tribunale della stessa città ha respinto l’appello proposto dall’Ing.

Bissani, confermando integralmente la sentenza di primo grado, sulla base delle seguenti considerazioni: I- la doglianza secondo la quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indebitamento formulato nell’interesse dell’Ing.

Bissani, in assenza di specifico mandato al riguardo, istanza di ammissione all’oblazione per il reato contestatogli in concorso con il committente e l’appaltatore dei lavori edili, non era fondata, essendo emerso chiaramente, già alla stregua delle argomentazioni difensive dell’appellante, che egli, a seguito dell’informativa ricevuta dal suo difensore, si era invece «indotto liberamente ed incondizionatamente ad aderire alla definizione del procedimento penale in corso con oblazione», a seguito di istanza che, lungi dall’essere formulata con riferimento alla sola posizione del proprietario del cantiere e committente dei lavori, era stata «presentata nell’interesse di tutti e tre i soggetti imputati del reato» (p. 2 della sentenza impugnata); Ric. 2022 n. 09338 sez.

M3 -ud. 08-11-2022 -3- II-neppure era fondata l’ulteriore doglianza, con la quale l’Ing.

Bissani aveva evidenziato che, in qualità di direttore dei lavori c.d.

“strutturale”, egli doveva ritenersi assolutamente estraneo alla condotta penalmente illecita ascrivibile ai suoi coimputati e che, pertanto, nel richiedere pertutti l’ammissione all’oblazione, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in conflitto di interessi, indebitamente privandolo della fondata possibilità di difendersi vittoriosamente nel merito dell’imputazione contestatagli; al riguardo, infatti, doveva tenersi conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al contrario, il direttore dei lavori, essendo tenuto a controllare la corretta esecuzione dell’opera nelle sue varie fasi, deve ritenersi comunque responsabile dell’osservanza delle regole dell’arte e della corrispondenza dei materiali impiegati; in base a tale orientamento, quindi, egli avrebbe potuto anche essere giudicato responsabile del reato che gli era stato ascritto; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo; risponde [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, con cui invoca anche la condanna del ricorrente ai sensi dell’art.96 c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che: 1.l’unico motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., nonché la motivazione apparente, ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., sotto il duplice motivo, rispettivamente, del vizio di legittimità e del vizio di motivazione»; il ricorrente articola, nella sostanza, le proprie doglianze sotto due diversi profili; Ric. 2022 n. 09338 sez.

M3 -ud. 08-11-2022 -4- sotto un primo profilo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’istanza di ammissione all’oblazione era stata presentata nell’interesse di tutti e tre i presunti corresponsabili del reato; lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato il documento da lui prodotto (e contrassegnato come doc. 3.1) da cui emergeva, al contrario, che l’istanza era stata redatta nel solo interesse del proprietario del cantiere, [OSCURATO:PERSONA], il quale era l’unico, tra i tre imputati, che aveva esercitato il diritto soggettivo di richiedere l’ammissione all’oblazione; sotto un secondo profilo, il ricorrente censura l’apprezzamento contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui, in base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, egli avrebbe potuto essere ritenuto responsabile del reato contestatogli: sostiene, da un lato, che il “reato” ascritto – “errata realizzazione di un giunto sismico tra due strutture”- neppure poteva reputarsi sussistente(v. ricorso p. 11), giacché il giunto era stato perfettamente realizzato ma ricoperto arbitrariamente dall’impresa esecutrice con un “coprigiunto” improprio, confezionato in lamiera pesante, anziché in lamiera leggera; evidenzia, dall’altro lato, che tale attività, inerente alla fase di finitura dell’opera e non a quella strutturale, ormai terminata, era soggetta a verifica da parte del direttoredei lavori c.d.

“architettonico” (tale Arch.

Matteucci) e non da parte del direttore dei lavori c.d.

“strutturale”, quale egli era; 2.il motivo - e con esso l’intero ricorso - è inammissibile per plurime ragioni;

2.1. i n primo luogo , nella parte in cui evoca il vizio di motivazione, esso non tiene conto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, Ric. 2022 n. 09338 sez.

M3 -ud. 08-11-2022 -5- dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

U n., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090); nella vicenda in esame, attesa l’articolata motivazione contenuta nella sentenza impugnata, con cui si è escluso il dedotto inesatto adempimento dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] all’obbligazione professionale assunta nei confronti dell’Ing.

Bissani, deve escludersi che possa ricorrere un vizio inerente all’esistenza stessa o alla coerenza della motivazione;

2.2. i n secondo l uogo, nella parte in cui evoca il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c., il motivo di ricorso non tiene conto della regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi della predetta disposizione, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d.

“doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi Ric. 2022 n. 09338 sez.

M3 -ud. 08-11-2022 -6- dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d.

“doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994); nella fattispecie, questo onere non è stato assolto, non potendo attribuirsi rilievo, al riguardo, alle deduzioni contenute nella memoria in ordine al presunto diverso fondamento delle due pronunce dei gradi di merito, atteso che la funzione meramente illustrativa della memoria impedisce che la stessa possa integrare le carenze del ricorso in ordine alle censure formulate avverso la sentenza impugnata (Cass. 07/04/2005, n. 7260; Cass. 18/12/2014, n. 26670; Cass. 27/08/2020, n. 17893); 2.3.i n terzo luogo, va evidenziato che il “fatto” , di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass.,Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761), Ric. 2022 n. 09338 sez.

M3 -ud. 08-11-2022 -7- sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma sopra richiamata, l’eventuale omesso esame di elementi istruttori precostituiti o costituendi (nella specie, asseritamente, il doc. 3.1.) qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; vi è da aggiungere, comunque, che il giudice del merito ha esaminato ilpredetto documento, giacché ha tenuto conto della deduzione dell’appellante secondo cui l’informazione circa l’adesione all’oblazione era stata resa dal legale «con riferimento alla posizione di altro coindagato (Zappia)» (p. 2 della sentenza di appello), ma ha reputato – con apprezzamento di merito insindacabile – che fosse comunque emerso, « alla semplice disamina delle argomentazioni difensive dell’Ing.

Bissani», che egli, a seguito dell’informativa ricevuta da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], si fosse comunque indotto liberamente e incondizionatamente ad aderire alla definizione del procedimento penale in corso con oblazione;

2.4. infine, il motivo di ricorso in esame, ad onta della formale intestazione (in cui pure viene evocata la violazione di norme di diritto), si risolve, nella sostanza, in una critica sul giudizio compiuto dal Tribunale in ordine all’esatto adempimento dell’obbligazione professionale da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; questo giudizio, in base al quale è stata rigettata l’eccezione di inadempimento sollevata dall’Ing.

Bissani mediante l’opposizione al decreto ingiuntivo, trova fondamento nel rilievo che il debitore eccipiente avrebbe potuto essere ritenuto colpevole del reato contestatogli in ragione degli obblighi di vigilanza da cui era gravato in qualità di direttore dei lavori asseritamente eseguiti in violazione delle regole sismiche, sicché le scelte difensive adottate nel suo interesse dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non Ric. 2022 n. 09338 sez.

M3 -ud. 08-11-2022 -8- avrebbero potuto ritenersi per lui pregiudizievoli; viene, dunque, in considerazione un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito che, in quanto debitamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità;

3. i n definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile; 4.non sussistono i presupposti per accogliere la domanda, formulata in controricorso, di condanna del ricorrente ai sensi dell’art.96 c.p.c.;

5. le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in quanto totalmente soccombente, atteso che il rigetto della domanda, meramente accessoria di cui all’art.96 c.p.c., formulata dalla controricorrente, a fronte dell’integrale inammissibilità dell’impugnazione proposta dal ricorrente, non configura un’ipotesi di parziale o reciproca soccombenza (Cass.10/07/2020, n. 14813);

6. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art.13, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al la cont roricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Ric. 2022 n. 09338 sez.

M3 -ud. 08-11-2022 -9- ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9338/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; domiciliata in R OMA , [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 192/2022del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 28gennaio 2022; Ric. 2022 n. 09338 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] oppose il decreto ingiuntivo con cui il Giudice di pace di Bologna gli aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 1.794,54, oltre interessi, all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’inesatto adempimento della professionista al mandato in ragione del quale lo aveva difeso in un procedimento penale per violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche, a cui egli era stato sottoposto, in qualità di direttore dei lavori svolti in un cantiere edile, unitamente al committente e all’appaltatoredei lavori medesimi; l’opposizione fu rigettata dal Giudice di pace di Bologna e il Tribunale della stessa città ha respinto l’appello proposto dall’Ing. Bissani, confermando integralmente la sentenza di primo grado, sulla base delle seguenti considerazioni: I- la doglianza secondo la quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indebitamento formulato nell’interesse dell’Ing. Bissani, in assenza di specifico mandato al riguardo, istanza di ammissione all’oblazione per il reato contestatogli in concorso con il committente e l’appaltatore dei lavori edili, non era fondata, essendo emerso chiaramente, già alla stregua delle argomentazioni difensive dell’appellante, che egli, a seguito dell’informativa ricevuta dal suo difensore, si era invece «indotto liberamente ed incondizionatamente ad aderire alla definizione del procedimento penale in corso con oblazione», a seguito di istanza che, lungi dall’essere formulata con riferimento alla sola posizione del proprietario del cantiere e committente dei lavori, era stata «presentata nell’interesse di tutti e tre i soggetti imputati del reato» (p. 2 della sentenza impugnata); Ric. 2022 n. 09338 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -3- II-neppure era fondata l’ulteriore doglianza, con la quale l’Ing. Bissani aveva evidenziato che, in qualità di direttore dei lavori c.d. “strutturale”, egli doveva ritenersi assolutamente estraneo alla condotta penalmente illecita ascrivibile ai suoi coimputati e che, pertanto, nel richiedere pertutti l’ammissione all’oblazione, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in conflitto di interessi, indebitamente privandolo della fondata possibilità di difendersi vittoriosamente nel merito dell’imputazione contestatagli; al riguardo, infatti, doveva tenersi conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al contrario, il direttore dei lavori, essendo tenuto a controllare la corretta esecuzione dell’opera nelle sue varie fasi, deve ritenersi comunque responsabile dell’osservanza delle regole dell’arte e della corrispondenza dei materiali impiegati; in base a tale orientamento, quindi, egli avrebbe potuto anche essere giudicato responsabile del reato che gli era stato ascritto; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo; risponde [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, con cui invoca anche la condanna del ricorrente ai sensi dell’art.96 c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1.l’unico motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., nonché la motivazione apparente, ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., sotto il duplice motivo, rispettivamente, del vizio di legittimità e del vizio di motivazione»; il ricorrente articola, nella sostanza, le proprie doglianze sotto due diversi profili; Ric. 2022 n. 09338 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -4- sotto un primo profilo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’istanza di ammissione all’oblazione era stata presentata nell’interesse di tutti e tre i presunti corresponsabili del reato; lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato il documento da lui prodotto (e contrassegnato come doc. 3.1) da cui emergeva, al contrario, che l’istanza era stata redatta nel solo interesse del proprietario del cantiere, [OSCURATO:PERSONA], il quale era l’unico, tra i tre imputati, che aveva esercitato il diritto soggettivo di richiedere l’ammissione all’oblazione; sotto un secondo profilo, il ricorrente censura l’apprezzamento contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui, in base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, egli avrebbe potuto essere ritenuto responsabile del reato contestatogli: sostiene, da un lato, che il “reato” ascritto – “errata realizzazione di un giunto sismico tra due strutture”- neppure poteva reputarsi sussistente(v. ricorso p. 11), giacché il giunto era stato perfettamente realizzato ma ricoperto arbitrariamente dall’impresa esecutrice con un “coprigiunto” improprio, confezionato in lamiera pesante, anziché in lamiera leggera; evidenzia, dall’altro lato, che tale attività, inerente alla fase di finitura dell’opera e non a quella strutturale, ormai terminata, era soggetta a verifica da parte del direttoredei lavori c.d. “architettonico” (tale Arch. Matteucci) e non da parte del direttore dei lavori c.d. “strutturale”, quale egli era; 2.il motivo - e con esso l’intero ricorso - è inammissibile per plurime ragioni; 2.1. i n primo luogo , nella parte in cui evoca il vizio di motivazione, esso non tiene conto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, Ric. 2022 n. 09338 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -5- dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 c.p.c., la cui violazione – deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U n., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090); nella vicenda in esame, attesa l’articolata motivazione contenuta nella sentenza impugnata, con cui si è escluso il dedotto inesatto adempimento dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] all’obbligazione professionale assunta nei confronti dell’Ing. Bissani, deve escludersi che possa ricorrere un vizio inerente all’esistenza stessa o alla coerenza della motivazione; 2.2. i n secondo l uogo, nella parte in cui evoca il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c., il motivo di ricorso non tiene conto della regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi della predetta disposizione, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi Ric. 2022 n. 09338 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -6- dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994); nella fattispecie, questo onere non è stato assolto, non potendo attribuirsi rilievo, al riguardo, alle deduzioni contenute nella memoria in ordine al presunto diverso fondamento delle due pronunce dei gradi di merito, atteso che la funzione meramente illustrativa della memoria impedisce che la stessa possa integrare le carenze del ricorso in ordine alle censure formulate avverso la sentenza impugnata (Cass. 07/04/2005, n. 7260; Cass. 18/12/2014, n. 26670; Cass. 27/08/2020, n. 17893); 2.3.i n terzo luogo, va evidenziato che il “fatto” , di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass.,Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 177761), Ric. 2022 n. 09338 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -7- sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma sopra richiamata, l’eventuale omesso esame di elementi istruttori precostituiti o costituendi (nella specie, asseritamente, il doc. 3.1.) qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; vi è da aggiungere, comunque, che il giudice del merito ha esaminato ilpredetto documento, giacché ha tenuto conto della deduzione dell’appellante secondo cui l’informazione circa l’adesione all’oblazione era stata resa dal legale «con riferimento alla posizione di altro coindagato (Zappia)» (p. 2 della sentenza di appello), ma ha reputato – con apprezzamento di merito insindacabile – che fosse comunque emerso, « alla semplice disamina delle argomentazioni difensive dell’Ing. Bissani», che egli, a seguito dell’informativa ricevuta da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], si fosse comunque indotto liberamente e incondizionatamente ad aderire alla definizione del procedimento penale in corso con oblazione; 2.4. infine, il motivo di ricorso in esame, ad onta della formale intestazione (in cui pure viene evocata la violazione di norme di diritto), si risolve, nella sostanza, in una critica sul giudizio compiuto dal Tribunale in ordine all’esatto adempimento dell’obbligazione professionale da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; questo giudizio, in base al quale è stata rigettata l’eccezione di inadempimento sollevata dall’Ing. Bissani mediante l’opposizione al decreto ingiuntivo, trova fondamento nel rilievo che il debitore eccipiente avrebbe potuto essere ritenuto colpevole del reato contestatogli in ragione degli obblighi di vigilanza da cui era gravato in qualità di direttore dei lavori asseritamente eseguiti in violazione delle regole sismiche, sicché le scelte difensive adottate nel suo interesse dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non Ric. 2022 n. 09338 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -8- avrebbero potuto ritenersi per lui pregiudizievoli; viene, dunque, in considerazione un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito che, in quanto debitamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità; 3. i n definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile; 4.non sussistono i presupposti per accogliere la domanda, formulata in controricorso, di condanna del ricorrente ai sensi dell’art.96 c.p.c.; 5. le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente in quanto totalmente soccombente, atteso che il rigetto della domanda, meramente accessoria di cui all’art.96 c.p.c., formulata dalla controricorrente, a fronte dell’integrale inammissibilità dell’impugnazione proposta dal ricorrente, non configura un’ipotesi di parziale o reciproca soccombenza (Cass.10/07/2020, n. 14813); 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art.13, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al la cont roricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Ric. 2022 n. 09338 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -9- ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico
Decreto Cassazione n. 06654/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris