CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, concernente l'asserita violazione della disposizione di cui all'art. 546 cod. proc. pen. per mancata sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente del Collegio, è la stessa sentenza a fornire giustificazione di tale situazione (impedimento del Presidente per trasferimento in altra sede giudiziaria); il che appare motivazione sufficiente e non integra alcuna nullità (cfr. Sez. 3, n. 10093 del 23/01/2020, Rv. 278407 - 01). Per il resto, le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01), condizioni nel caso non ricorrenti. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] alier estensore [OSCURATO:PERSONA] p ide