CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 del GIP TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Terni, con sentenza di patteggiamento emessa in data 3/2/2020, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di mesi 2, giorni 20 di arresto ed euro 900,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada, pena sostituita con quella di giorni 84 di lavori di pubblica utilità. Ha inoltre applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di 12 mesi e disposto la confisca della vettura di proprietà dell'imputato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale limitatamente alla disposizione concernente l'immediata esecutività delle sanzioni accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, questa Corte provveda, ai sensi dell'art. 620, comma 1. lett.1) cod. proc. pen., ad ordinare la sospensione delle sanzioni accessorie. 2. In primis deve essere risolto positivamente il quesito riguardante la possibilità di impugnare, innanzi alla Corte di Cassazione, la sentenza di patteggiamento che applichi sanzioni amministrative accessorie, pure a seguito della entrata in vigore dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che recita: «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando sulla questione, hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, PG C/ Melzani, Rv. 279349 - 01: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»). 3. I motivi di doglianza proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersi fondati. Questa Corte ha più volte affermato che, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la durata della sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre l'eventuale confisca del veicolo di proprietà dell'imputato; contestualmente deve però ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità (Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Rv. 272531 - 01; già prima Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, Rv. 271040 - 01). Ove lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità abbia dato esito positivo, potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione della patente di guida e revocata la confisca. Si è osservato che l'immediata esecutività della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere vani gli effetti della successiva riduzione della metà della predetta sanzione amministrativa, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza necessaria per la dichiarazione dell'estinzione del reato. Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola, secondo cui, nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con "ripristino" di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine "ripristino" presuppone che, in epoca anteriore, l'efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e della confisca sia stata sospesa. La soluzione adottata dal Giudice in sentenza non è conforme al testo della norma ed al condivisibile orientamento espresso da questa Corte nelle citate pronunce.La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla omessa sospensione dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca. Alla sospensione può provvedersi in questa sede, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., fino alla valutazione della messa alla prova. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca, sospensione che dispone sino alla valutazione della messa alla prova. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il